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b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata2)

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.
2)
Per l'intera L.P. 17 dicembre 1998, n. 13, bisogna considerare l'art. 8 della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

Art. 68 (Cancellazione del vincolo sociale)    delibera sentenza

(1)  Qualora si tratti di un'abitazione non realizzata su terreno edificabile agevolato, il vincolo di cui all’articolo 62, comma 1, decade dopo 10 anni dalla data dell’annotazione tavolare. La cancellazione del vincolo può essere richiesta al termine della durata del vincolo. In caso di rinuncia all’agevolazione edilizia, di alienazione autorizzata con trasferimento dell’agevolazione o di iscrizione erronea, il direttore della Ripartizione provinciale competente in materia di edilizia abitativa rilascia il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo. 193)

(2)  Non appena sia estinto il mutuo, su richiesta del mutuatario il Direttore della Ripartizione provinciale Edilizia abitativa emette per tutti i tipi di mutui edilizi provinciali il decreto per la cancellazione tavolare delle ipoteche iscritte a favore della Provincia autonoma.194) 

(3)  Qualora si tratti di un'abitazione realizzata su terreno edificabile agevolato, trova applicazione l'articolo 86.

(4)  Previo nulla osta del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, possono essere effettuate negli immobili oggetto dell'ipoteca per mutui agevolati o del vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata le seguenti operazioni tavolari:

  1. divisioni, nel caso di scioglimento della comunione di proprietà;
  2. permute;
  3. movimenti di terreno pertinenziale e di altre entità condominiali;
  4. escorporazioni di superfici e di quote non oggetto di agevolazioni edilizie;
  5. divisioni o modifiche della destinazione d’uso di superfici oggetto di agevolazioni edilizie.195)

(4-bis)  Per la cessione di diritti di comproprietà sulle parti comuni di edifici suddivisi in porzioni materiali non è richiesto il nulla osta di cui al comma 4.196) 

(5)  Il nulla osta di cui ai commi 1, 2 e 4 deve essere rilasciato o rifiutato entro 90 giorni. Qualora il nulla osta non venga rilasciato o rifiutato entro il predetto termine, può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o del comproprietario resa ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che la domanda è stata presentata. Il dichiarante rimane comunque responsabile del fatto che sussistano i presupposti per il rilascio del nulla osta.

(6)  Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 trovano applicazione anche per le ipoteche della Provincia connesse ad agevolazioni edilizie e per vincoli di cui all'articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, sostituito dall'articolo 43 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, sostituito dall'articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47e modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27, rispettivamente intavolate e annotati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

(7)  Beneficiari che prima dell'entrata in vigore della presente legge sono stati autorizzati all'alienazione delle abitazioni o hanno rinunciato all'agevolazione edilizia ai sensi della normativa previgente possono ottenere il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo, annotato ai sensi del previgente articolo 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, senza dover pagare gli importi di cui all'articolo 64.197) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 15.11.2007 - Alloggio agevolato - cancellazione del vincolo sociale - controversia - giudice ordinario
193)
L'art. 68, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 5, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
194)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
195)
La lettera e) dell'art. 68, comma 4, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 17, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
196)
Il comma 4-bis è stato inserito dall'art. 18 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
197)
Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 18 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
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