(1) L'importo del mutuo per nuova costruzione deve essere contenuto entro i seguenti limiti: 112)
- 113)
- 100 milioni di lire per richiedenti singoli, 140 milioni di lire per richiedenti coniugati, aggiungendo 20 milioni di lire per il primo figlio a carico e 10 milioni di lire per ogni ulteriore figlio a carico, non potendo comunque il mutuo superare l'importo di 180 milioni di lire.
(2) L’importo del mutuo per l'acquisto deve essere contenuto entro il meno elevato dei seguenti limiti:
- 114)
- 100 milioni di lire per richiedenti singoli, 140 milioni di lire per richiedenti coniugati, aggiungendo 20 milioni di lire per il primo figlio a carico e 10 milioni di lire per ogni ulteriore figlio a carico, non potendo comunque il mutuo superare l'importo di 180 milioni di lire;
- 75 per cento del prezzo di acquisto.
(3) L'importo del mutuo per il recupero deve essere contenuto entro il meno elevato dei seguenti limiti:
- 115)
- 100 milioni di lire per richiedenti singoli, 140 milioni di lire per richiedenti coniugati, aggiungendo 20 milioni di lire per il primo figlio a carico e 10 milioni di lire per ogni ulteriore figlio a carico, non potendo comunque il mutuo superare l'importo di 180 milioni di lire;
- 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'intervento di recupero.
(4) In caso di acquisto del solo diritto di usufrutto di un alloggio, il proprietario dell'alloggio deve acconsentire che l'eventuale ipoteca a garanzia del mutuo provinciale venga iscritta e i vincoli di edilizia abitativa agevolata vengano annotati sulla nuda proprietà. 116)
(5) 117)
(6) Qualora con il richiedente convivano i suoi genitori, gli importi dei mutui previsti ai commi 1, 2 e 3 vengono rispettivamente aumentati di 20 o di 30 milioni di lire, qualora uno o entrambi i genitori convivano con il richiedente da almeno due anni e il richiedente si obblighi ad accogliere i genitori nell'abitazione agevolata.
(6-bis) Se il richiedente s’impegna ad accogliere stabilmente nella propria abitazione fratelli e sorelle con una diminuzione della capacità lavorativa superiore al 74 per cento, oppure se, ai sensi dell’articolo 41, comma 3-bis, nella famiglia del richiedente vive una persona con un handicap fisico permanente, gli importi dei mutui di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono aumentati di 10.000,00 euro per ogni ulteriore persona. Il menzionato impegno è inserito nel documento con il quale viene assunto il vincolo sociale di cui all’articolo 62.118)
(7) Per le maggiori spese dovute all'osservanza di vincoli imposti ai sensi delle norme sulla tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, nonché di quelle sulla tutela del paesaggio, l'importo del mutuo agevolato è aumentato fino al 25 per cento.
(8) I limiti massimi dei mutui di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere modificati dalla Giunta provinciale, fermo restando il limite massimo di importo costituito dal 75 per cento del costo di costruzione di un alloggio con una superficie convenzionale di 160 metri quadrati convenzionali.
(9) In caso di acquisto, il costo di costruzione convenzionale dell'alloggio viene aumentato del 20 per cento in considerazione dei costi dell'area e degli oneri di urbanizzazione. 119)