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b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata2)

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.
2)
Per l'intera L.P. 17 dicembre 1998, n. 13, bisogna considerare l'art. 8 della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

Art. 69 (Successione nell'agevolazione)  

(01)  La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di successione nella domanda di agevolazione edilizia per i casi di decesso del richiedente l’agevolazione nel periodo fra la presentazione della domanda e la decorrenza del vincolo sociale. 198)

(1)  In caso di morte del beneficiario di agevolazioni edilizie provinciali il mutuo o il contributo viene trascritto a favore dei successori, se almeno uno di essi sia in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali ai sensi del presente capo e occupi stabilmente l'abitazione. Qualora nessuno dei successori soddisfi le condizioni richieste, l'abitazione può essere data in locazione ad un parente entro il terzo grado che sia in possesso dei requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali. In mancanza l'abitazione deve essere data in locazione all'IPES, al comune o, qualora questi non intendano prenderla in locazione, a persone aventi i requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali. Il canone di locazione non può essere superiore al 75 per cento del canone provinciale. In caso contrario l'Assessore provinciale all'edilizia abitativa pronuncia la revoca dell'agevolazione edilizia a far data dalla morte del beneficiario e con gli effetti di cui all'articolo 64; tuttavia, in caso di mutuo senza interessi, gli interessi sul mutuo residuo sono calcolati dalla data della morte del beneficiario.199) 

(2)  In caso di morte del beneficiario titolare del diritto di usufrutto, il mutuo o contributo viene trascritto a favore del proprietario, qualora sia in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali e occupi stabilmente l'abitazione. Qualora il proprietario non soddisfi le condizioni richieste, l'abitazione può essere data in locazione ad un parente entro il terzo grado che sia in possesso dei requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali. In mancanza l'abitazione deve essere data in locazione all'IPES, al comune o, qualora questi non intendano prenderla in locazione, a persone aventi i requisiti generali per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali. Il canone di locazione non può essere superiore al 75 per cento del canone provinciale. In caso contrario l'Assessore provinciale all'edilizia abitativa pronuncia a carico del proprietario la revoca dell'agevolazione edilizia a far data dalla morte del beneficiario e con gli effetti di cui all'articolo 64; tuttavia, in caso di mutuo senza interessi, gli interessi sul mutuo residuo sono calcolati dalla data della morte del beneficiario.200) 

(3)  Qualora l’agevolazione edilizia provinciale sia stata concessa a coniugi comproprietari dell’abitazione agevolata, in caso di morte di un coniuge, l’agevolazione edilizia può essere trascritta a favore del coniuge superstite, anche se questi non sia in possesso dei requisiti generali per essere ammesso alle agevolazioni edilizie provinciali, purché occupi stabilmente l’abitazione. In caso contrario trovano applicazione le disposizioni del comma 1. 201)

(4)  Su richiesta dei successori, l'agevolazione edilizia può essere trascritta a favore del coerede che occupa effettivamente l'abitazione e che gode del diritto di abitazione o di usufrutto sulle quote in comproprietà degli altri coeredi o che occupa l'abita-zione in quanto coniuge superstite ai sensi dell'arti-colo 540 del Codice civile. 202)

198)
L’art. 69, comma 01, è stato inserito dall’art. 36, comma 14, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
199)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 19 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
200)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 19 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
201)
L'art. 69, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 5, della L.P. 13 giugno 2012, n. 11.
202)
L'art. 69, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 10, della L.P. 17 settembre 2013, n. 14.
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