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b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata2)

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.
2)
Per l'intera L.P. 17 dicembre 1998, n. 13, bisogna considerare l'art. 8 della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

Art. 46 (Requisiti specifici per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni)          delibera sentenza

(1)  Per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l’acquisto e il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario, i richiedenti devono altresì avere compiuto 23 anni, qualora si tratti di richiedenti celibi o nubili senza familiari a carico. Tale requisito non si applica a richiedenti portatori di handicap.88)

(2)  Sono esclusi dalle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione e l’acquisto di abitazioni i richiedenti i cui genitori, suoceri o figli siano proprietari, in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza del richiedente, di una superficie abitabile il cui valore convenzionale sia superiore all’importo risultante dal valore convenzionale di un alloggio popolare di 100 metri quadrati, moltiplicati per il numero dei figli aumentato di un’unità. Dal valore convenzionale delle abitazioni vengono detratti i mutui ipotecari assunti per la costruzione o l’acquisto di tali abitazioni. Ai fini del calcolo si considerano anche le abitazioni alienate nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda. Agli effetti del presente comma sono considerate anche le abitazioni di proprietà di società di persone o di società a responsabilità limitata delle quali facciano parte i genitori o i suoceri. Non si tiene conto del patrimonio abitativo dei suoceri in caso di morte del coniuge da cui deriva il vincolo di affinità, nonché in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.88)

(2-bis)  Qualora nel patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri o figli rientri un maso chiuso, il valore convenzionale delle abitazioni che sono parte del maso chiuso non è considerato. Il valore convenzionale degli altri alloggi è suddiviso per il numero dei figli ridotto di un'unità. 89) 90)

(3)  I requisiti di cui all'articolo 45 e di cui al comma 1 devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. La causa di esclusione di cui al comma 2 non deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

(4) 91)

(5) 92)

(6) 93) 

massimeDelibera 16 giugno 2015, n. 713 - Edilizia abitativa agevolata – Modifica della delibera n. 423 del 14.04.2015 – Ulteriori modalità e criteri per la presentazione e concessione di domande di agevolazioni edilizie per l’acquisto e la nuova costruzione
massimeDelibera 14 aprile 2015, n. 423 - Edilizia abitativa agevolata – Ulteriori modalità e criteri per la presentazione e concessione di domande di agevolazioni edilizie per l’acquisto e la nuova costruzione a partire dall’1.05.2015 (vedi anche delibera n. 713 del 16.06.2013)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 327 del 28.07.2006 - Diniego di agevolazioni edilizia - per cessione di abitazione da parte del coniuge socio e unico amministratore di S.a.s. - disponibilità di altra abitazione - criterio di sufficienza in riferimento all'esercizio economico della proprietà o comproprietà
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 30.11.2001 - Edilizia abitativa agevolata - concessione di agevolazioni - matrimonio tra beneficiari di due separati contributi
88)
I commi 1 e 2 dell'art. 46 sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 8, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.
89)
L'art. 46, comma 2-bis, è stato inserito dall'art. 12, comma 4, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
90)
Vedi anche l'art. 12, comma 5, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
91)
L’art. 46, comma 4 è stato abrogato dall’art. 26, comma 1, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18,.
92)
L‘art. 46, comma 5, è stato abrogato dall‘art. 36, comma 4, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
93)
L’art. 46, comma 6  è stato prima  aggiunto dall'art. 8 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente abrogato dall’art. 26, comma 1, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.
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