(1) Per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l’acquisto e il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario, i richiedenti devono altresì avere compiuto 23 anni, qualora si tratti di richiedenti celibi o nubili senza familiari a carico. Tale requisito non si applica a richiedenti portatori di handicap.88)
(2) Sono esclusi dalle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione e l’acquisto di abitazioni i richiedenti i cui genitori, suoceri o figli siano proprietari, in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza del richiedente, di una superficie abitabile il cui valore convenzionale sia superiore all’importo risultante dal valore convenzionale di un alloggio popolare di 100 metri quadrati, moltiplicati per il numero dei figli aumentato di un’unità. Dal valore convenzionale delle abitazioni vengono detratti i mutui ipotecari assunti per la costruzione o l’acquisto di tali abitazioni. Ai fini del calcolo si considerano anche le abitazioni alienate nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda. Agli effetti del presente comma sono considerate anche le abitazioni di proprietà di società di persone o di società a responsabilità limitata delle quali facciano parte i genitori o i suoceri. Non si tiene conto del patrimonio abitativo dei suoceri in caso di morte del coniuge da cui deriva il vincolo di affinità, nonché in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.88)
(2-bis) Qualora nel patrimonio immobiliare dei genitori, suoceri o figli rientri un maso chiuso, il valore convenzionale delle abitazioni che sono parte del maso chiuso non è considerato. Il valore convenzionale degli altri alloggi è suddiviso per il numero dei figli ridotto di un'unità. 89) 90)
(3) I requisiti di cui all'articolo 45 e di cui al comma 1 devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. La causa di esclusione di cui al comma 2 non deve sussistere al momento della presentazione della domanda.
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