(1) Agli appartenenti alla seconda fascia di reddito di cui all'articolo 58, che raggiungono almeno 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione, viene concesso un contributo per interessi su un mutuo calcolato ai sensi dell'articolo 55. La durata del mutuo è di 15 anni. A questa si aggiunge un periodo di prefinanziamento e di preammortamento per una durata non superiore a due anni.
(2) L'ammontare del contributo per interessi viene stabilito nel programma di interventi di cui all'articolo 6.