In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata2)

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.
2)
Per l'intera L.P. 17 dicembre 1998, n. 13, bisogna considerare l'art. 8 della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

Art. 41 (Abitazioni popolari)    delibera sentenza

(1)  Per essere considerata abitazione popolare un'abitazione non può avere le caratteristiche di abitazione di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 e deve:

  1. avere almeno uno e non più di cinque vani abitabili oltre i locali accessori (cucina, bagno, gabinetto, ripostiglio e ingresso);
  2. costituire un'abitazione indipendente;
  3. soddisfare le condizioni richieste dai regolamenti di igiene ed edilizia;
  4. comprendere una superficie utile abitabile non inferiore a 28 e non superiore a 110 metri quadrati.

(2) Sono considerate popolari anche le abitazioni costruite in base a concessione edilizia rilasciata prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52(30 dicembre 1978), la cui superficie utile abitabile non sia superiore a 130 metri quadrati, purché sussistano le altre caratteristiche di abitazione popolare di cui al comma 1.

(3)  Per le famiglie composte da più di cinque componenti la superficie utile abitabile può essere aumentata di 15 metri quadrati, o, entro tale limite, può essere aggiunto un vano abitabile per ogni componente successivo al quinto.

(3-bis)  In seguito al maggiore fabbisogno abitativo di una famiglia in cui vive una persona con un handicap fisico permanente, la Giunta provinciale stabilisce entro 180 giorni i criteri con cui tiene conto dell’aumentato fabbisogno abitativo nell’assegnazione di abitazioni in locazione e in tutti i provvedimenti dell’edilizia agevolata. 69)

(4)  In caso di recupero di abitazioni si può derogare per motivi di tutela monumentale, di tutela del paesaggio e di tutela degli insiemi alle prescrizioni di cui al comma 1, lettere b) e d).

(5)  Il richiedente può realizzare, oltre all'abitazione oggetto dell'agevolazione edilizia, un'ulteriore abitazione costituente un'autonoma unità immobiliare. Per questa abitazione devono essere assunti gli impegni di edilizia convenzionata di cui all'articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche. In caso di nuova costruzione la superficie abitabile dell'abitazione aggiuntiva non può essere superiore al 50 per cento della superficie abitabile dell'abitazione oggetto dell'agevolazione. In caso di recupero la superficie abitabile dell'abitazione aggiuntiva non può essere superiore alla superficie abitabile dell'abitazione oggetto dell'agevolazione.70) 

(6)  Il richiedente può realizzare, oltre all'abitazione oggetto dell'agevolazione edilizia, locali costituenti un'autonoma unità immobiliare destinati all'esercizio professionale di attività di piccola impresa, ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, da parte del richiedente o del coniuge convivente. Se si tratta di attività di prestazione di servizi, la superficie utile di questi locali non può superare quella dell'abitazione agevolata; questa limitazione non ha luogo in caso si tratti di attività ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, "Norme in materia di esercizi pubblici".

(7)  Ulteriori caratteristiche delle abitazioni popolari possono essere stabilite con regolamento di esecuzione.

(8)  Alle agevolazioni per il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario possono essere ammessi anche proprietari di abitazioni situate in edifici nei quali il proprietario esercita da almeno cinque anni l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, l'attività di agriturismo ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, ovvero svolgano professionalmente l'attività ricettiva di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.

massimeDelibera 30 dicembre 2011, n. 2031 - Edilizia abitativa agevolata: articolo 41, comma 3-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 succ. mod. - determinazione dei criteri per l'aumentato fabbisogno abitativo
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 390 vom 31.08.2004 - Frage der Verfassungskonformität einzelner Artikel des Wohnbauförderungsgesetzes Nr. 13/1998
69)
L'art. 41, comma 3-bis, è stato inserito dall'art. 23, comma 1, della L.P. 17 gennaio 2011, n. 1.
70)
L'art. 41, comma 5,  è stato prima sostituito dall'art. 5 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente dall'art. 28, comma 6, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionA
ActionActiona) Legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27
ActionActionb) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13
ActionActionNorme generali
ActionActionCommissione provinciale di vigilanza sull'edilizia abitativa agevolata    
ActionActionIstituto per l'edilizia sociale
ActionActionInterventi di emergenza in caso di calamità naturali
ActionActionProvvedimenti per casi sociali d'emergenza
ActionActionContributi per costruzione, acqcuisto e recupero di abitazioni per fabbisogno abitativo primario
ActionActionArt. 40 (Oggetto delle agevolazioni edilizie)  
ActionActionArt. 40-bis (Rilevamento unificato di reddito e patrimonio)
ActionActionArt. 41 (Abitazioni popolari)   
ActionActionArt. 42 (Abitazioni economiche)  
ActionActionArt. 43 (Abitazione adeguata e facilmente raggiungibile)  
ActionActionArt. 44  
ActionActionArt. 45 (Requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni)             
ActionActionArt. 45-bis (Deroghe in caso di separazione, divorzio ed esecuzione immobiliare)
ActionActionArt. 46 (Requisiti specifici per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni)         
ActionActionArt. 46-bis (Ammissione di richiedenti coniugati alle agevolazioni edilizie)
ActionActionArt. 46-ter  
ActionActionArt. 47 (Criteri di preferenza)  
ActionActionArt. 48 (Termini di presentazione delle domande)
ActionActionArt. 49 (Allegati alla domanda)  
ActionActionArt. 50 (Termine di ultimazione dei lavori e di occupazione)
ActionActionArt. 50-bis (Termine per la presentazione dei documenti per l’erogazione dell’agevolazione edilizia)
ActionActionArt. 51 (Tipi di agevolazione)
ActionActionArt. 52 (Fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata)            
ActionActionArt. 53 (Mutui senza interesse)
ActionActionArt. 54 (Mutui agevolati con durata quindicennale)  
ActionActionArt. 55 (Importo del mutuo)  
ActionActionArt. 56 (Contributi decennali costanti) 
ActionActionArt. 57 (Contributi a fondo perduto)   
ActionActionArt. 58 (Valore della situazione economica - Fasce di reddito)             
ActionActionArt. 59 (Agevolazione integrativa in caso di costruzione, acquisto o ampliamento)
ActionActionArt. 60 (Aumento dell’agevolazione edilizia per interventi di risparmio energetico)  
ActionActionArt. 60-bis (Aumento dell’agevolazione edilizia per interventi di risparmio edilizio)
ActionActionArt. 61 (Acquisto e recupero di abitazioni)  
ActionActionArt. 62 (Salvaguardia della funzione sociale degli alloggi agevolati)           
ActionActionArt. 62-bis (Responsabilità in solido per l’osservanza del vincolo sociale)
ActionActionArt. 62-ter ( Istituzione dell’Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata)  
ActionActionArt. 63 (Autorizzazione all'alienazione e alla locazione nel primo decennio di durata del vincolo)    
ActionActionArt. 63-bis (Vendita forzata di abitazioni agevolate)
ActionActionArt. 64 (Rinuncia all'agevolazione edilizia)     
ActionActionArt. 65 (Contravvenzioni al vincolo sociale)                                    
ActionActionArt. 66 (Separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio del beneficiario)
ActionActionArt. 66-bis (Cessazione della convivenza more uxorio)
ActionActionArt. 67 (Ampliamento dell'abitazione agevolata)
ActionActionArt. 68 (Cancellazione del vincolo sociale)   
ActionActionArt. 69 (Successione nell'agevolazione)  
ActionActionArt. 70 (Modalità di erogazione dei mutui e dei contributi)
ActionActionAgevolazioni per il recupero convenzionato
ActionActionAcquisizione, assegnazione e finanziamento delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata
ActionActionContributi a fondo perduto per la costruzione di abitazioni popolari
ActionActionSussidio casa
ActionActionContributi per la realizzazione di opere finalizzate al superamento di barriere architettoniche e all'adeguamento dell'abitazione alla persona in situazione di handicap
ActionActionContributi alle cooperative di garanzia
ActionActionAssegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale
ActionActionAssegnazione di abitazioni a senza tetto
ActionActionCessione in proprietà di abitazioni dell'IPES
ActionActionDisposizioni varie
ActionActionNorme transitorie e finali 
ActionActionc) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 14
ActionActiond) Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5
ActionActione) Legge provinciale 22 dicembre 2022, n. 15
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionActionI
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico