(1) Gli enti gestori dei servizi sociali e gli enti pubblici e privati operanti nel settore determinano annualmente, in concomitanza con l'approvazione del bilancio preventivo, i costi relativi ai servizi ed attività fissati distintamente per prestazione o per unità giornaliera di frequenza.
(2) I costi sono determinati sulla base del costo complessivo del servizio e comprendono tutte le spese sostenute per la retribuzione del personale, per l'assistenza ed il mantenimento degli utenti e ogni altra spesa che concorre a formare il costo del servizio.
(3) Nei costi sono comprese le spese per l'ammortamento, la manutenzione ed il rinnovo delle strutture a carico dell’ente gestore. 42)
(4) Le tariffe sono fissate dall'ente in relazione al costo e alla priorità programmatica dei singoli servizi, nonché alla capacità contributiva dell'utenza come disciplinata nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7.
(5) I costi e le tariffe non possono essere fissati con effetto retroattivo.
(6) I costi e le tariffe sono altresì fissati nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dalla Provincia.43)