(1) Gli enti gestori di servizi residenziali per anziani determinano annualmente per ogni struttura, nel rispetto delle direttive stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, la retta e la tariffa base a cui compartecipano l’ospite e i relativi nuclei familiari ai sensi del regolamento di esecuzione di cui agli articoli 7 e 7/bis. Le rette e le tariffe base così determinate non possono superare gli importi massimi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.
(2) Gli importi massimi delle rette e delle tariffe base dei servizi residenziali per anziani sono rideterminati dalla Giunta provinciale ogni due anni. In situazioni particolari sufficientemente motivate, e con il consenso del comune o dei comuni competenti, la Ripartizione provinciale Politiche sociali autorizza una retta o tariffa base superiore all’importo massimo. A livello organizzativo gli enti gestori si orientano in ogni caso a garantire un rapporto adeguato e quanto più ridotto possibile tra i costi amministrativi generali e i costi destinati all’assistenza e cura.
(3) Nel rispetto degli importi massimi la tariffa base dei servizi residenziali per anziani è concordata tra l’ente gestore del servizio e i comuni competenti entro il termine stabilito dalla Ripartizione provinciale Politiche sociali.
(4) Se l’accordo non è raggiunto entro il termine stabilito, l’ente gestore del servizio sottopone la questione alla Sezione ricorsi di cui all’articolo 4, la quale si pronuncia in via definitiva entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. A tale scopo la Sezione ricorsi è composta da: