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a) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 131)
Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 21 maggio 1991, n. 22.

Art. 20/bis (Concessione di contributi)               delibera sentenza

(1)  La Provincia può concedere contributi, in conto capitale e in conto corrente, in misura non superiore all'85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ad enti pubblici o privati senza fine di lucro che operano in provincia di Bolzano e svolgono per statuto attività socio-assistenziali ai sensi della vigente legislazione provinciale in materia, per lo svolgimento di attività a copertura parziale di determinate spese e per concorrere nelle spese inerenti allo svolgimento dei compiti istituzionali in relazione:

  1. alla gestione di servizi ed allo svolgimento di attività socio-assistenziali previsti dalla legislazione provinciale vigente in materia di servizi sociali e tendenti in generale alle finalità di cui all'articolo 1,
  2. alla gestione di colonie, campeggi e case di soggiorno,
  3. ad attività rivolte alla cura della vita di relazione e promozione dei rapporti sociali delle persone e gruppi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), della vita comunitaria, quali attività di club, di tempo libero, di educazione sociale, soggiorni di vacanza e simili,
  4. all'attuazione di progetti di sperimentazione di nuove modalità assistenziali,
  5. allo svolgimento di attività di consulenza o di patronato nonché di aggregazione sociale a favore di persone in particolare stato di bisogno sociale,
  6. allo svolgimento di iniziative di informazione e sensibilizzazione della popolazione su temi di interesse sociale e sui servizi sociali, nonché di attività formative per le persone interessate ad assumere l’incarico di amministratore di sostegno e di attività di aggiornamento per gli amministratori di sostegno già nominati,  61)
  7. allo svolgimento di iniziative di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale e del volontariato operante nei servizi sociali,
  8. allo svolgimento di studi e ricerche nel campo sociale,
  9. allo svolgimento di iniziative di autoaiuto,
  10. alla locazione di immobili destinati a scopi socio-assistenziali,
  11. all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione generale o parziale, al riadattamento ed alla manutenzione di immobili destinati in tutto o in parte ad attività socio-assistenziali, nonché all'acquisto ed al riadattamento di mobili, arredamento, mezzi di trasporto ed altre attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell'attività socio-assistenziale,
  12. all'attività di federazione e di coordinamento fra enti
  13. a progetti alloggiativi innovativi nel settore inclusione sociale e senza dimora. 62)

(1/bis)La Provincia rimborsa agli enti competenti per la gestione di residenze per anziani accreditate le spese sostenute per l’acquisto o la locazione finanziaria di apparecchiature, attrezzature, arredi ed altri beni mobili ad uso sanitario e relativi accessori, necessari per l’assistenza sanitaria agli ospiti. La Giunta provinciale determina le apparecchiature, le attrezzature, gli arredi e gli altri beni mobili ad uso sanitario finanziabili, nonché i relativi importi massimi delle spese rimborsabili. Sono rimborsati anche i costi dei relativi ricambi, purché non venga superato l’importo del contributo concesso ed i costi complessivi non ammontino ad una somma superiore a quella massima fissata per il relativo bene. 63)

(1/ter) La Provincia può concedere agli enti di cui al comma 1-bis contributi per spese correnti per la copertura totale o parziale della maggiore spesa derivante dal trasferimento in altra struttura degli ospiti delle residenze per anziani in corso di ristrutturazione. I contributi sono erogati su domanda degli enti gestori interessati, secondo criteri e modalità fissati dalla Giunta provinciale. Possono inoltre essere concessi contributi per spese correnti per coprire i maggiori oneri derivanti rispettivamente dalla riapertura o apertura di residenze per anziani nel periodo immediatamente anteriore all’inizio dell'effettiva attività gestionale. 64)

(2)  Con deliberazione della Giunta provinciale  sono determinati i criteri e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi, la documentazione richiesta ai medesimi fini e la data di presentazione delle domande. 65)

(2/bis)  I beni agevolati sono soggetti ad un vincolo di destinazione all'attività socio-assistenziale. Con la presentazione della domanda di agevolazione gli enti si obbligano al rispetto di tale vincolo di destinazione. Nella deliberazione della Giunta provinciale  di cui al comma 2 sono definiti durata e modalità del vincolo per le diverse tipologie di beni agevolati, così come le modalità di restituzione del contributo nel caso di alienazione o modifica della destinazione del bene agevolato.  Sono altresì definiti le modalità del possibile temporaneo utilizzo dei beni agevolati per altre attività socio-assistenziali, nonché i casi nei quali è possibile prescindere dalla restituzione del contributo. 66)

(3) Nella deliberazione della Giunta provinciale  di cui al comma 2 sono disciplinati anche i casi, nei quali per la presenza di un fabbisogno eccezionale il contributo massimo erogabile dell'85 per cento di cui al comma 1 può essere elevato fino ad un limite massimo pari al 95 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. 67)

(3/bis)  Nel caso di domande presentate da soggetti privati che hanno stipulato accordi o convenzioni con gli enti gestori secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, il contributo massimo erogabile per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili può essere elevato dall'85 al 95 per cento della spesa ammissibile a contributo. Nel caso di alienazione o cambio di destinazione, il contributo deve essere restituito. 68)

(4)  Allo scopo di garantire la continuità delle attività degli enti di cui al comma 1 e su richiesta degli enti interessati, il Direttore della Ripartizione provinciale servizio sociale può concedere, anche impegnando la spesa ai sensi del comma 6 dell'articolo 50 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, anticipazioni pari al 70 per cento dei contributi complessivamente concessi nel corso dell'esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce la richiesta, prescindendosi dall'approvazione dei piani annuali. Tali anticipazioni possono essere concesse esclusivamente per spese di gestione.

(5)  L'ufficio provinciale competente per la liquidazione dei contributi può chiedere in ogni momento in visione la documentazione contabile in originale ed effettuare ispezioni presso le sedi degli enti beneficiari.69) 

(5/bis)  La Giunta provinciale è autorizzata a riconoscere agli enti di cui al comma 1, lettera a), gestori di strutture per l’accoglienza di richiedenti asilo individuate in base ad accordo tra la Provincia e i competenti organi dello Stato, i maggiori costi derivanti, a decorrere dal 2019, dalla fluttuazione dei flussi migratori e dai riflessi da essa conseguenti sul costo unitario per il funzionamento degli edifici utilizzati ai fini della prima accoglienza. 70)

massimeDelibera 24 ottobre 2023, n. 944 - Linee guida per l'accoglienza nei Ricoveri notturni invernali (modificata con delibera n. 945 del 31.10.2023 e delibera n. 1061 del 30.11.2023)
massimeDelibera 8 agosto 2023, n. 672 - Atto programmatorio per l’accesso alle risorse del Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia ai sensi del Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità del 14 febbraio 2023
massimeDelibera 14 marzo 2023, n. 220 - Modifiche ai criteri per la concessione di contributi a enti pubblici e privati attivi in ambito sociale
massimeDelibera 29 novembre 2022, n. 889 - Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza prezzi per l’anno 2022 a enti pubblici e privati attivi in ambito sociale e modifiche ai criteri dell’assistenza diurna alle persone anziane
massimeDelibera 8 novembre 2022, n. 798 - Misure straordinarie post Covid-19 nel settore sociale
massimeDelibera 10 aprile 2018, n. 332 - Criteri per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati attivi in ambito sociale - Revoca della deliberazione della Giunta provinciale 13 giugno 2017, n. 661 (modificata con delibera n. 443 del 04.06.2019, delibera n. 595 del 11.08.2020, delibera n. 955 del 01.12.2020, delibera n. 410 del 11.05.2021, delibera n. 1082 del 14.12.2021, delibera n. 336 del 17.05.2022, delibera n. 889 del 29.11.2022, delibera n. 5 del 10.01.2023, delibera n. 220 del 14.03.2023, delibera n. 359 del 04.05.2023, delibera n. 695 del 22.08.2023 e delibera n. 1028 del 21.11.2023) (vedi anche delibera n. 220 del 14.03.2023)
massimeDelibera 4 luglio 2017, n. 742 - Criteri per il rimborso delle spese per l’assistenza sanitaria degli ospiti delle residenze per anziani (modificata con delibera n. 346 del 20.04.2021)
massimeDelibera 14 marzo 2017, n. 286 - Linee guida "Interventi per persone senza dimora"
massimeDelibera 26 agosto 2013, n. 1191 - Criteri per la concessione di contributi per maggiori oneri derivanti dal trasferimento di anziani da case di riposo o di degenza in corso di ristrutturazione - revoca della deliberazione del 07.06.1999, n. 2257 (modificata con delibera n. 1082 del 14.12.2021)
61)
La lettera f) dell'art. 20/bis, è stata così sostituita dall'art. 8, comma 1, della L.P. 13 marzo 2023, n. 5.
62)
La lettera m) dell'art. 20/bis, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 12, comma 1, della L.P. 17 marzo 2021, n. 3.
63)
L'art. 20/bis, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 12, comma 11, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10, e successivamento così sostituito dall'art. 21, comma 6, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
64)
L'art. 20/bis, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 12, comma 11, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
65)
L'art. 20/bis, comma 2, è stato così modificato dall'art. 12, comma 12, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
66)
L'art. 20/bis, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 3, comma 3, della L.P. 13 maggio 2011, n. 3, successivamente modificato dall'art. 12, comma 13, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10, e dall'art. 11, comma 3, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
67)
L'art. 20/bis, comma 3, è stato modifcato dall'art. 12, comma 13, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10, e dall'art. 11, comma 4, della L.P. 10 gennaio 2022, n. 1.
68)
Il comma 3/bis è stato aggiunto dall'art. 16, comma 1 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.
69)
L'art. 20/bis è stato inserito dall'art. 13 della L.P. 11 novembre 1997, n. 16, e successivamente integrato dall'art. 16 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11, e dall'art. 23 della L.P. 18 novembre 2005, n. 10.
70)
L'art. 20/bis, comma 5/bis è stato inserito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 13 ottobre 2020, n. 12.
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