(1) Le prestazioni di assistenza economica sociale sono prestazioni erogate per limitati periodi di tempo, per contribuire a soddisfare i bisogni fondamentali di persone e famiglie che si trovano in situazioni di emergenza individuale o familiare, consentendone il definitivo superamento. Per bisogni fondamentali si intendono quelli relativi all'alimentazione, all'abbigliamento, all'igiene della persona, all'abitazione e al riscaldamento.
(2) Sono altresì prestazioni di assistenza economica sociale quelle che contribuiscono a soddisfare i bisogni che determinano una situazione di emergenza individuale o familiare in particolari circostanze della vita.
(3) I criteri e le modalità di concessione di prestazioni di assistenza economica sociale sono disciplinati con regolamento di esecuzione, nel rispetto delle finalità e dei principi dell’articolo 1 e del presente articolo. 13)