(1) Al fine di agevolare una programmazione finalizzata ai bisogni dei cittadini ed una gestione efficiente dei servizi, la Giunta provinciale attiva il sistema informativo socio-assistenziale, coordinandolo con gli altri sistemi in esercizio nell'ambito dell'amministrazione provinciale e comunale ed in particolare con quello sanitario. Sarà in ogni modo salvaguardato il diritto dei cittadini alla riservatezza dei dati personali.
(2) Per la messa a disposizione delle infrastrutture e dei servizi informatici necessari per l’attuazione dei servizi sociali di cui all’articolo 1, la Provincia può stipulare accordi con il Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano. 71)