(1) Gli enti gestori dei servizi sociali trasmettono alla Ripartizione provinciale Politiche sociali i programmi di attività e di spesa dell’anno successivo entro il termine e utilizzando l’apposito modello approvati dalla Giunta provinciale. In casi motivati gli enti gestori dei servizi sociali possono presentare, utilizzando il medesimo modello, un’integrazione del programma di spesa. Gli stessi enti presentano i dati di spesa riferiti all’anno precedente, con indicazione dell’eventuale avanzo di amministrazione, entro il termine e utilizzando i modelli di rilevazione approvati dalla Giunta provinciale. 87)
(2) Per garantire la tempestiva disponibilità dei fondi da parte degli enti gestori già dall'inizio dell'esercizio finanziario, la Giunta provinciale è autorizzata ad impegnare nell'esercizio precedente a quello di riferimento la spesa per la concessione di anticipazioni pari al 45 per cento dei fondi assegnati nell'esercizio in corso. L'erogazione dei fondi da parte della Provincia è disposta secondo le procedure previste dalla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni. 88)
(3) 89)
(4) I finanziamenti assegnati sono destinati alla copertura delle spese individuate dalla Giunta provinciale. Tali finanziamenti sono iscritti nei bilanci degli enti gestori in appositi capitoli di entrata e di uscita. In attesa della definitiva assegnazione, i finanziamenti per spese correnti sono iscritti in bilancio in misura non superiore al 100 per cento dell'assegnazione per l'esercizio precedente. 90)
(4/bis) I finanziamenti assegnati per spese di investimento sono soggetti ad un vincolo di destinazione all’utilizzo a favore dei servizi sociali per lo svolgimento delle funzioni delegate di cui all’articolo 10. La Giunta provinciale definisce la durata e le modalità del vincolo per le diverse tipologie di investimenti finanziati, così come le modalità di restituzione dell’importo nel caso di mancato rispetto del vincolo previsto oppure di alienazione o modifica della destinazione dello stesso finanziamento. 91)
(5) Le somme assegnate, se eventualmente non utilizzate nell'esercizio di competenza dagli enti gestori medesimi, sono applicate al bilancio dell'anno successivo e conteggiate dalla Giunta provinciale ai fini della determinazione del riparto dei fondi per il relativo esercizio.
(6) I comuni singoli o loro consorzi gestori di servizi sociali allegano al conto consuntivo una relazione sui risultati raggiunti, nonché l'indicazione analitica delle spese sostenute.