(1) In prima applicazione della legge e per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore le funzioni di coordinatore di cui all'articolo 16 possono essere svolte anche da operatori in possesso del diploma di scuola media superiore. In attesa della nomina dei coordinatori di distretto da parte dell'ente gestore dei servizi sociali, la Giunta provinciale conferisce incarichi temporanei prescindendo dal possesso dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c).
(2) 94)
(3) I lavori in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di costruzione, di ampliamento e di riattamento, già iniziati sulla base della legislazione vigente, vengono portati a termine secondo i criteri e le modalità previgenti.
(4) 95)
(5) 96)
(6) 97)
(7) 98)
(8) Il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 36, e il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 4, sono abrogati.
(9) (10) 99)
(11) 100)
(12) La Giunta provinciale può prevedere sostegni finanziari per il periodo di tirocinio per i/le frequentanti corsi di formazione professionale nel settore socio-assistenziale per i quali è richiesto un tirocinio, a condizione che si tratti di corsi a tempo pieno oppure, nel caso di corsi in servizio, a condizione che il/la frequentante non percepisca reddito o che comunque il reddito annuale non superi l'importo annuale del minimo vitale.101)
(13) 102)
(14) 103)
(15) Alle istituzioni private ai sensi della presente legge sono assimilate le imprese che esercitano un’attività nell’ambito dell’agricoltura sociale. Tali imprese possono essere riconosciute e finanziate quali operatori dei servizi sociali e socio-sanitari. 104)