(1) I lavori di costruzione, ampliamento e ristrutturazione degli immobili di proprietà della Provincia destinati ai servizi sociali sono deliberati dalla Giunta provinciale con l'approvazione di programmi annuali o con singoli provvedimenti.
(2) L'assessore provinciale competente in materia di lavori pubblici, sentiti gli assessori competenti nella materia dell'assistenza e beneficenza pubblica, provvede all'esecuzione dei lavori ai sensi della vigente normativa.
(3) La Giunta provinciale può delegare ai Comuni o loro consorzi l'esecuzione di lavori di cui al comma 1, compresa la progettazione e direzione lavori. Compete alla Giunta provinciale la nomina dei collaudatori.