(1) La Provincia e gli enti gestori dei servizi sociali sostengono e valorizzano l'attività delle Aziende pubbliche di servizi alla persona. 55)
(2) Le Aziende pubbliche di servizi alla persona concorrono al perseguimento delle finalità dei servizi sociali e possono contrarre convenzioni, contratti ed intese di lavoro e di collaborazione con gli enti gestori dei servizi sociali. 56)
(3) La Provincia può concedere contributi alle Aziende pubbliche di servizi alla persona in conto capitale e in conto gestione. 57)
(4) La gestione di servizi ed attività socio-assistenziali da parte delle Aziende pubbliche di servizi alla persona avviene nel rispetto dei criteri e degli standards gestionali previsti dalla vigente legislazione provinciale. 58) 59)