(1) I comuni e loro consorzi mettono a disposizione per la gestione dei servizi sociali i beni immobili e mobili, nonché le attrezzature di proprietà e destinate prevalentemente ai servizi sociali.
(2) Sono inclusi tra i beni di cui al comma 1 quelli degli enti comunali di assistenza trasferiti ai comuni ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, e vincolati a favore dei servizi sociali sulla base dell'articolo 30 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20.
(3) I beni dei consorzi tra enti comunali di assistenza sono trasferiti agli enti gestori dei servizi sociali, ai quali è affidata la gestione dei servizi.80)
(4) I beni mobili ed immobili di proprietà della Provincia destinati ai servizi, la cui gestione viene delegata ai comuni, sono messi a disposizione degli enti gestori dei servizi delegati.81)