(1) 83)
(2) 84)
(3) Nell'ambito del fondo sociale provinciale le spese correnti vanno tenute distinte dalle spese in conto capitale.
(4) Le somme per le spese correnti destinate al finanziamento delle attività delegate vengono ripartite dalla Giunta provinciale ed assegnate ai comuni o loro consorzi, tenendo conto:
- della popolazione residente;
- delle caratteristiche ambientali e socio-economiche del territorio;
- della presenza di servizi anche di carattere multizonale;
- degli obiettivi e dei criteri del piano sociale provinciale e delle leggi provinciali di settore;
- dei programmi di riconversione della spesa e di trasformazione dei servizi e delle strutture;
- delle esigenze di riequilibrio nella distribuzione dei servizi e delle strutture;
- dei vincoli di destinazione per l'attuazione di progetti o programmi ritenuti prioritari.
(5) Le somme per le spese di investimento vengono ripartite dalla Giunta provinciale sulla base di programmi annuali e pluriennali.
(5/bis) Le spese di investimento per le unità di valutazione di cui all’articolo 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, vengono finanziate attraverso il fondo sociale provinciale sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. 85)
(6) La Giunta provinciale può riservare il 10% del fondo sociale provinciale per il finanziamento di maggiori oneri imprevisti.
(7) Per l'attuazione dei programmi di intervento socio-assistenziali la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare ai comuni, alle comunità comprensoriali ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza i finanziamenti destinati alla realizzazione, all'acquisto, all'ampliamento, alla ristrutturazione ed all'arredamento di immobili destinati ai servizi sociali.86)