(1) È istituita la Sezione ricorsi che decide:
(2) Le decisioni dei comitati tecnici degli enti gestori dei servizi sociali, riguardanti la riduzione o negazione di prestazioni di assistenza economica a causa del mancato rispetto degli obblighi e dei progetti concordati in relazione ai propri doveri di autonomo sostentamento, così come la negazione di prestazioni a seguito dell’assenza dei beneficiari dal territorio provinciale, sono definitive.
(3) La Sezione ricorsi è composta dal Direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali, che la presiede, e da due funzionari degli uffici provinciali competenti in materia di assistenza sociale.
(4) La Sezione ricorsi è organo collegiale perfetto. 7)