(1) Il presente regolamento contiene disposizioni in esecuzione della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, sulle cave e torbiere. 2)
(1) Alla domanda di autorizzazione alla coltivazione va allegata la seguente documentazione:
(2) Il numero delle copie della documentazione da presentare ed altri dettagli sono stabiliti dagli uffici competenti. 4)
(1) L’onere di coltivazione è unico per qualsiasi tipo e qualità di materiale ed è pari a 0,50 €/m³.
(2) L’onere di coltivazione per metro cubo di cui al comma 1 è riferito al volume di materiale effettivamente estratto nell'anno precedente e asportato dall'area di cava.
(3) L’importo dell’onere di coltivazione di cui al comma 1 è fissato per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. 6)
(4) Entro il mese di gennaio di ogni anno il titolare dell'autorizzazione presenta al Comune nel cui territorio è ubicata l'attività estrattiva una dichiarazione nella quale sono riportati i dati relativi ai quantitativi di materiale effettivamente estratto nell'anno precedente.
(5) L'onere di coltivazione riferito all'esercizio finanziario precedente è versato annualmente entro il mese di febbraio.
(6) Il Comune verifica la corrispondenza tra i dati riportati nella dichiarazione e l'ammontare dell'onere di coltivazione versato.
(7) Nell’ambito della valutazione del progetto di coltivazione da parte della commissione edilizia comunale, l’amministrazione comunale prevede le misure di compensazione ambientale e le modalità di eliminazione di eventuali danni alla strada di accesso. 7)
(1) I vuoti delle cave e delle torbiere possono essere riempiti con i seguenti materiali:
(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.