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Delibera N. 311 del 14.02.2005
Registro degli enti cooperativi

…omissis…

 
1. L'ufficio del Registro delle cooperative di cui all'articolo 2 della legge regionale 29.1.1954, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, è localizzato presso la Ripartizione (34) Innovazione, Ricerca, Sviluppo e Cooperative, Ufficio sviluppo della cooperazione (34.2).
 
2. Il Registro delle cooperative è gestito in forma informatica, secondo modalità da definirsi con la Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato di Bolzano e la società informatica dalla stessa indicata, anche ai fini della pubblicità dei dati del Registro delle cooperative nel Registro delle imprese, giusta le previsioni di cui all'articolo 6 comma 3-ter della legge regionale 29.1.1954, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni.
 
3. Le cooperative con sede legale in provincia di Bolzano non ancora iscritte alla data di entrata in vigore della legge regionale 21.12.2004, n. 5 devono presentare la domanda di iscrizione nel Registro delle Cooperative della Provincia autonoma di Bolzano presso l'ufficio del Registro della Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato di Bolzano, non più tardi di tre mesi dalla costituzione della cooperativa stessa.
 
4. La domanda d'iscrizione, firmata dal legale rappresentante, deve indicare la sezione – cooperativa a mutualità prevalente o cooperative diverse – nella quale la società cooperativa intende iscriversi. Inoltre, la domanda deve indicare l'appartenenza ad una delle categorie  individuate dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 29.1.1954, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni:
a) cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;
b) cooperative di lavoro agricolo;
c) consorzi agrari;
d) cooperative di consumo;
e) cooperative di dettaglianti;
f) cooperative di trasporto;
g) cooperative di produzione e lavoro;
h) cooperative edilizie di abitazione,
i) cooperative della pesca;
j) consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
k) consorzi cooperativi;
l) altre cooperative.
Nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente sono inoltre presenti le seguenti categorie:
m) casse rurali ovvero banche di credito cooperativo;
n) cooperative sociali, con le sottocategorie:
1) cooperative di gestione di servizi sociosanitari, culturali ed educativi;
2) cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
3) consorzi di cooperative sociali, costituiti ai sensi dell'articolo 9 della Legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24.
 
5. Non si richiede la documentazione di cui all'articolo 6, comma 3 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5 qualora essa o le informazioni in essa contenute siano accessibili in via informatica presso l'Ufficio Registro delle imprese di Bolzano;
 
6. L'Ufficio Registro delle imprese verifica la completezza formale della documentazione presentata dalla cooperativa e la inoltra per via telematica all'Ufficio sviluppo delle cooperative della Provincia (34.2). L'Ufficio Registro delle imprese può invitare la cooperativa a completare, rettificare o integrare la domanda entro un congruo termine.
 
7. L'Ufficio sviluppo della cooperazione (34.2), prima di disporre l'iscrizione, può invitare la cooperativa a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine. Nel caso di rigetto della domanda l'Ufficio sviluppo della cooperazione (34.2) notifica alla cooperativa la decisione motivata. Contro il provvedimento di rigetto la cooperativa può presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.
 
8. L'Ufficio per lo sviluppo della cooperazione attribuisce a ciascuna cooperativa iscritta al registro delle cooperative un numero di iscrizione, reso disponibile tramite il sistema informatico della Camera di Commercio. Il numero di iscrizione deve essere indicato dalla società nei propri atti e nella propria corrispondenza.
 
9. Le cooperative con sede legale in provincia di Bolzano depositano annualmente il proprio bilancio all'Ufficio del Registro delle imprese. Gli amministratori delle cooperative, al momento del deposito, devono dichiarare la permanenza, in capo alla società, della condizione di mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 2512 del Codice Civile, utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione (34.2) o dalla Camera di Commercio di Bolzano.
 
10. Le cooperative aderenti ad uno dei gruppi di cui all'articolo 2545-septies del codice civile devono depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione all'Ufficio del Registro delle imprese, che ne da informazione all'Ufficio sviluppo della cooperazione (34.2).
 
11. Le cooperative che perdono il requisito della prevalenza sono iscritte a cura dell'Ufficio sviluppo della cooperazione (34.2) nella sezione delle cooperative prive di tale requisito; di tale variazione è data tempestiva comunicazione alla cooperativa interessata. Contro il provvedimento di variazione la cooperativa può presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.
 
12. Le cooperative e gli altri enti già iscritti al Registro delle cooperative di Bolzano alla data di entrata in vigore della legge regionale 21.12.2004, n. 5 non devono presentare domanda di iscrizione e sono iscritte d'ufficio, a titolo provvisorio, nella sezione a mutualità prevalente, di regola nella categoria corrispondente all'attività prevalente della cooperativa;
 
13. L'Ufficio per lo sviluppo della cooperazione comunica alle cooperative l'iscrizione provvisoria nella sezione a mutualità prevalente ed il relativo numero di iscrizione.
 
14. Entro il 30 giugno 2005 il Direttore della Ripartizione provinciale 34, Innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative, previa verifica della permanenza dei requisiti formali di cui all'articolo 2514 del Codice civile, conferma l'iscrizione della cooperativa nella sezione a mutualità prevalente; l'Ufficio per lo sviluppo della cooperazione comunica alle cooperative l'iscrizione definitiva.
 
15. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige.
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