In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

h) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 451)
Norme tecniche per le discariche di rifiuti

1)
Pubblicato nel B.U. 8 novembre 2005, n. 45.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1)Il presente regolamento definisce i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera n), della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, e successive modifiche, di seguito denominata legge.2)

(2) Il presente regolamento dà inoltre attuazione alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche dei rifiuti.

(3)Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla bonifica e ai siti inquinanti di cui agli articoli 38, 39 e 40 della legge.3)

2)
L'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 1 aprile 2009, n. 17
3)
L'art. 1, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 1 aprile 2009, n. 17.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. discarica: un impianto adibito a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno, esclusi gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore, di regola, a tre anni, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;
  2. rifiuti inerti: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, in quanto non si dissolvono, non bruciano nè sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee;
  3. rifiuti biodegradabili: qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica;
  4. gas di discarica: tutti i gas generati dai rifiuti in discarica;
  5. percolato: qualsiasi liquido che coli attraverso i rifiuti depositati e sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa;
  6. eluato: liquido ottenuto in laboratorio adottando le metodiche analitiche;
  7. gestore: il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica;4)
  8. centro abitato: la perimetrazione ai sensi dell'articolo 125 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13;
  9. formulario di identificazione: apposito formulario approvato dall'assessore o assessora all'ambiente.
4)
La lettera g) dell'art. 2, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 1 aprile 2009, n. 17.

Art. 3 (Classificazione delle discariche)

(1) Le discariche sono classificate nelle seguenti categorie:

  1. discarica per rifiuti inerti;
  2. discarica per rifiuti non pericolosi;
  3. discarica per rifiuti pericolosi.

Art. 4 (Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica)

(1) La Giunta provinciale approva un programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, allo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi:

  1. entro il 27 marzo 2008 i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;
  2. entro il 27 marzo 2011 i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;
  3. entro il 27 marzo 2018 i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.

(2)Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento di rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materie prime ed energia.5)

(3) L'unità di calcolo per gli obiettivi di cui al comma 1 è l'abitante equivalente [a. e.].

5)
L'art. 4, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 1 aprile 2009, n. 17.

Art. 5 (Rifiuti non ammessi in discarica)

(1) Non sono ammessi in discarica:

  1. i rifiuti allo stato liquido;
  2. i rifiuti classificati come esplosivi, comburenti o infiammabili, ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991;
  3. i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, nonché rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato I.A della stessa direttiva;
  4. i rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > 1 per cento;
  5. i rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > 5 per cento;
  6. i rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 e per prodotti fitosanitari come definiti dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991;
  7. materiale specifico a rischio derivante da prodotti di origine animale inerente le encefalopatie spongiformi trasmissibili e materiali ad alto rischio disciplinati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002;
  8. i rifiuti che contengono o sono contaminati da policlorobifenili (PCB) in quantità superiore a 50 ppm;
  9. i rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità superiore a 10 ppb;
  10. i rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da clorofluoroidrocarburi (CFC) e clorofluoroidrocarburi alogenati (HCFC), o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore al 0,5 per cento in peso riferito al materiale di supporto;
  11. i rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non siano noti;
  12. i pneumatici fuori uso, esclusi quelli usati come materiale di ingegneria nella costruzione o gestione delle discariche.

(2) È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 6.

Art. 6 (Rifiuti ammessi in discarica)   delibera sentenza

(1) I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo essere stati trattati, salvo che si tratti di:

  1. rifiuti inerti il cui trattamento non è tecnicamente fattibile;
  2. rifiuti il cui trattamento non contribuisce alla riduzione della quantità dei rifiuti o dei rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente e degli obiettivi di cui all'articolo 4.

(2) Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente.

(3) Nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono ammessi:

  1. i rifiuti urbani;
  2. i rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente;
  3. i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione di cui al comma 5.

(4) Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente.

(5) I criteri di ammissione in discarica sono definiti dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

massimeDelibera 31 maggio 2016, n. 597 - Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica

Art. 7 (Approvazione per la costruzione di una discarica)

(1)La domanda per la costruzione di una discarica di cui all’articolo 23 della legge contiene quanto segue:

  1. il progetto di discarica predisposto sulla base del presente regolamento e dei contenuti di cui agli allegati A e B;
  2. l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;
  3. la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare, indicando il codice dell'elenco europeo dei rifiuti;
  4. l'indicazione della capacità totale della discarica;
  5. la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche;
  6. i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
  7. la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti nonché del risanamento e riutilizzo dopo la chiusura della stessa;
  8. il piano di certificazione della qualità per i materiali ed i sistemi adottati nella costruzione o nel risanamento della discarica ai sensi delle norme UNI o norme EN vigenti.6)

(2) Con l'approvazione del progetto per la costruzione di una discarica sono definiti:

  1. l'ubicazione della discarica e la delimitazione delle aree interessate;
  2. la categoria della discarica;
  3. la capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile (m³) per il conferimento dei rifiuti;
  4. le prescrizioni tecniche riguardanti la costruzione degli impianti e i mezzi tecnici utilizzati.
6)
L'art. 7, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 1 aprile 2009, n. 17.

Art. 8 (Autorizzazione per la gestione di una discarica)

(1)La domanda per la gestione di una discarica di cui all’articolo 24 della legge è corredata della seguente documentazione:

  1. piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato B, nel quale sono individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalità di chiusura della stessa;
  2. piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato B nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;
  3. piano di sorveglianza e controllo, contenente tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2, dell'allegato B;
  4. piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato B, nel quale sono previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla prevista destinazione d'uso dell'area stessa;
  5. piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 11, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001;
  6. indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell'articolo 11.7)

(2) L'autorizzazione per la gestione di una discarica costituisce autorizzazione integrata all'impianto ai sensi della direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996; nella stessa sono indicati:

  1. la categoria della discarica;
  2. l'ubicazione della discarica e la delimitazione dell'area interessata;
  3. la capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile (m³) per il conferimento dei rifiuti;
  4. l'elenco e il quantitativo totale dei tipi di rifiuti che possono essere smaltiti nella discarica, individuati con lo specifico codice dell'elenco europeo dei rifiuti, nonché la descrizione della tipologia;
  5. l'approvazione di cui all'articolo 7, comma 2;
  6. le prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, incluse eventuali determinazioni analitiche sui rifiuti conferiti di cui all'articolo 6, comma 5;
  7. le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva alla chiusura secondo i piani di cui all'articolo 8, comma 1;
  8. la durata della gestione post-operativa e le modalità di chiusura al termine della gestione operativa;
  9. le indicazioni relative alle garanzie finanziarie di cui all'articolo 11;
  10. le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica.

(3) Il gestore deve presentare, almeno una volta all'anno, all'Agenzia provinciale per l'ambiente una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza e di controllo di cui all'articolo 10, nonché ai controlli effettuati sia nella fase operativa che nella fase post-operativa.

(4) Il gestore deve eseguire il piano di ripristino ambientale alla chiusura anche di singoli lotti della discarica, con le modalità previste nell'allegato B.

(5) Per gli impianti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 l'autorizzazione all'esercizio va rinnovata ogni otto anni.

7)
L'art. 8, comma 1 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 1 aprile 2009, n. 17.

Art. 9 (Procedure di ammissione di rifiuti)

(1) In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore dei rifiuti deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 6, comma 5, previsti per la specifica categoria di discarica. La documentazione può essere presentata in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti, a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche in occasione degli ulteriori conferimenti. La documentazione va in ogni caso presentata almeno una volta l'anno e deve essere conservata dal gestore.

(2) Per l'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto:

  1. controlla la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsti, il formulario di identificazione e i documenti di cui al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea;
  2. verifica la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 6, comma 5;
  3. effettua l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e verifica la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione;
  4. annota nel registro dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dalla legge; nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso;
  5. sottoscrive le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;
  6. effettua le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 6, comma 5, con cadenza stabilita dall'Agenzia provinciale per l'ambiente, conservando opportunamente presso l'impianto i campioni prelevati a disposizione dell'Agenzia provinciale per l'ambiente per un periodo non inferiore a due mesi;
  7. comunica all'Agenzia provinciale per l'ambiente la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 riguardante le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

Art. 10 (Gestione operativa, chiusura e gestione post-operativa della discarica)

(1) Il gestore della discarica effettua durante la fase operativa della discarica controlli e ispezioni ai sensi dell'allegato B.

(2) Nella gestione e dopo la chiusura della discarica vanno rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e dai piani di gestione operativa, post-operativa e di ripristino ambientale di cui all'articolo 8, comma 2, lettere f) e h), e comma 4, nonché le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica.

(3) I rifiuti pericolosi vanno depositati in appositi settori, celle o trincee della discarica, individuati con apposita segnaletica dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei relativi rifiuti smaltiti.

(4) Al fine di dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell'autorizzazione e di fornire tutte le conoscenze sul comportamento dei rifiuti nelle discariche, il gestore deve presentare all'Agenzia provinciale per l'ambiente, secondo le modalità fissate dall'autorizzazione, la relazione di cui all'articolo 8, comma 3, completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza, nonché dei dati e delle informazioni relativi ai controlli effettuati. In particolare, la relazione deve contenere:

  1. quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
  2. prezzi di conferimento;
  3. andamento dei flussi e del volume di percolato e relative procedure di trattamento e smaltimento;
  4. quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento;
  5. volume occupato e capacità residua nominale della discarica;
  6. i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica, nonché sulle matrici ambientali.

(5)Il gestore deve, inoltre, notificare all’Agenzia provinciale per l’ambiente tutti gli effetti negativi sull’ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione dell’Agenzia provinciale per l’ambiente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.8)

(6) La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata:

  1. nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione;
  2. nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione dell'Agenzia provinciale per l'ambiente;
  3. in caso di gravi motivi, che possano provocare danni all'ambiente e alla salute, individuati dall'Agenzia provinciale per l'ambiente.

(7) La procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, lettera c).

(8) La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'Agenzia provinciale per l'ambiente ha effettuato un collaudo sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 8, comma 3, e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore rimane responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.

(9) La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica vanno assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'Agenzia provinciale per l'ambiente non accerta che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente, garantendo i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate.

(10) Il gestore della discarica è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

8)
L'art. 10, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 1 aprile 2009, n. 17.

Art. 11 (Garanzia finanziaria)

(1) La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, viene prestata per l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. La relativa somma è commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'articolo 3. L'ammontare della garanzia finanziaria corrisponde al 10 per cento delle spese di costruzione.

(2) La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica viene prestata per l'esecuzione delle procedure di cui all'articolo 10. Essa è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa. L'ammontare della garanzia finanziaria corrisponde al 100 per cento delle spese per la gestione post-operativa.

(3) Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono trattenute nel loro intero ammontare per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione post-operativa alla chiusura della discarica, salvo che l'Agenzia provinciale per l'ambiente non preveda un termine maggiore, se ritiene che sussistano rischi per l'ambiente.

(4) La garanzia di cui al comma 1 è trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 8.

(5) La garanzia di cui al comma 2 è trattenuta per almeno 30 anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 8.

(6) Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite nelle forme della garanzia bancaria o assicurativa, e vanno prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi indicati nei commi 1 e 2.

(7) Trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 7 aprile 2003, n. 9, e successive modifiche.

Art. 12 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche)

(1) Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'articolo 8, comma 2, lettera h).

Art. 13 (Norme transitorie)

(1) Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'80 per cento della capacità autorizzata, il massimale da garantire ai sensi dell'articolo 11 è ridotto nella misura del 40 per cento.

(2) Per discariche per rifiuti inerti realizzate e gestite secondo le modalità previste dal presente decreto, la garanzia finanziaria di cui all'articolo 11, comma 2, non va prestata.

(3) Le discariche autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono autorizzate fino alla scadenza dell'autorizzazione anche ai sensi di questo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO A
(Articolo 7)

CRITERI COSTRUTTIVI E GESTIONALI DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA

Art. 1 Impianti di discarica per rifiuti inerti

1.1. Ubicazione

Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in:

  1. aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m) della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  2. aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
  3. aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
  4. territori sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Le discariche non devono essere normalmente localizzate:

  1. in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
  2. in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;
  3. in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni;
  4. in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

L'Agenzia provinciale per l'ambiente può, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti nei siti sopradescritti.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indicano che la discarica non costituisce un grave rischio ecologico.

Per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione ai seguenti parametri:

  1. distanza dai centri abitati;
  2. fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari.

Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate da risanare e/o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico.

1.2. Protezione del terreno e delle acque

  1. Criteri generaliL'ubicazione e le caratteristiche costruttive di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque freatiche e delle acque superficiali.Deve essere assicurata un'efficiente raccolta del percolato, ove ciò sia ritenuto necessario dall'Agenzia provinciale per l'ambiente.La protezione del suolo, delle acque freatiche e delle acque superficiali deve essere realizzata mediante la combinazione di una barriera geologica e di un eventuale rivestimento della parte inferiore durante la fase di esercizio e mediante l'aggiunta a chiusura della discarica di una copertura della parte superiore durante la fase post-operativa.Qualora la barriera geologica non presenti le caratteristiche di seguito specificate, la protezione del suolo, delle acque sotterranee e delle acque superficiali deve essere realizzata attraverso il completamento della stessa con un sistema barriera di confinamento.
  2. Barriera geologicaLa barriera geologica è determinata da condizioni geologiche e idrogeologiche al di sotto e in prossimità di una discarica tali da assicurare una capacità di attenuazione sufficiente per evitare rischi per il suolo e le acque superficiali e sotterranee.Il substrato della base e dei lati della discarica consiste in una formazione geologica naturale che risponde a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalenti a quelli risultanti dai seguenti criteri:- conducibilità idraulica k 1 x 10-7 m/s;- spessore > 1 m.Le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica naturale devono essere accertate mediante apposita indagine in sito.La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente. La barriera messa in opera artificialmente deve avere uno spessore non inferiore a 0,5 metri.Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione del sistema barriera di confinamento delle sponde, che garantiscano comunque una protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a condizione che vengano approvate dall'Agenzia provinciale per l'ambiente; in tal caso dovranno essere previste specifiche analisi di stabilità del sistema barriera di confinamento.Il piano di imposta di una eventuale barriera di confinamento deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato o della quota di massima escursione della falda, nel caso di acquifero non confinato, con un franco di almeno 1,5 metri.
  3. Copertura superficiale finaleLa copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri:- isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;- minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;- riduzione al minimo della necessità di manutenzione;- minimizzazione dei fenomeni di erosione;- resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata.La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:
    1. strato superficiale di copertura con spessore > 0,5 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale, fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e consenta di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
    2. strato drenante con spessore idoneo in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra la barriera di cui al successivo punto 3);
    3. strato minerale superiore compattato di spessore > 0.5 m e di bassa conducibilità idraulica.

1.3. Controllo delle acque

In relazione alle condizioni meteorologiche devono essere prese misure adeguate per:

  1. limitare la quantità di acqua di origine meteorica che penetra nel corpo della discarica;
  2. impedire che le acque superficiali e sotterranee penetrino nel corpo della discarica.

Deve essere inoltre previsto, ove ritenuto necessario dall'Agenzia provinciale per l'ambiente, un sistema di raccolta delle acque di percolazione per minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile. Tale sistema deve essere dotato di strato drenante di spessore idoneo capace di captare, raccogliere e controllare il percolato.

1.4. Stabilità

Nella fase di caratterizzazione del sito è necessario accertarsi mediante specifiche indagini e prove geotecniche che il substrato geologico, in considerazione della morfologia della discarica e dei carichi previsti, nonché delle condizioni operative, non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione ambientale della discarica.

Deve essere, altresì, verificata in fase di esercizio la stabilità del fronte dei rifiuti scaricati e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione-discarica, con particolare riferimento alla stabilità dei pendii e delle coperture superficiali.

Per gli impianti che ricadono in Comuni soggetti a rischio sismico, così come elencati nei decreti del Ministro dei lavori pubblici in data 5 marzo 1984, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 31 marzo 1984, le analisi di stabilità devono essere condotte in condizioni dinamiche, introducendo le variabili di accelerazione indotta dall'evento sismico di più alta intensità prevedibile, ed adeguando le eventuali strutture in muratura da realizzare alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 16 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996.

1.5. Disturbi e rischi

Devono essere previsti sistemi o misure atte a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e causati da:

  1. emissione di odori e polvere;
  2. materiali trasportati dal vento;
  3. uccelli, parassiti ed insetti;
  4. rumore e traffico;
  5. incendi.

1.6. Barriere

La discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito.

I cancelli devono restare chiusi fuori dell'orario di esercizio. Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale.

1.7. Modalità e criteri di deposito

I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste devono essere al più presto ricoperti con strati di materiali adeguati; devono essere inoltre previsti specifici sistemi di contenimento o modalità di conduzione della discarica atti ad impedire la dispersione stessa.

Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate.

L'accumulo dei rifiuti deve essere attuato in maniera tale da evitare fenomeni di instabilità.

Art. 2 Discariche per rifiuti pericolosi e per rifiuti non pericolosi

2.1. Ubicazione

Di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere in:

  1. aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m) della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  2. aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
  3. territori sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
  4. aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  5. aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
  6. Gli impianti non vanno ubicati di norma:
  7. in aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;
  8. in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
  9. in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica e delle opere ad essa connesse;
  10. in aree soggette ad attività di tipo idrotermale;
  11. in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni.

Con provvedimento motivato l'Agenzia provinciale per l'ambiente può autorizzare la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nei siti sopradescritti.

La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico per l'ambiente.

Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione a:

  1. distanza dai centri abitati;
  2. collocazione in aree a rischio sismico di 2° categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi;
  3. collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (Cee) n. 2081/92 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (Cee) n. 2092/91;
  4. presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici.

Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati in relazione alla direzione dei venti dominanti. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni.

2.2. Protezione delle matrici ambientali

Al fine di garantire l'isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali, la discarica deve soddisfare i seguenti requisiti tecnici:

  1. sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali;
  2. impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica;
  3. impianto di raccolta e gestione del percolato;
  4. impianto di captazione e gestione del gas di discarica (solo per discariche dove sono smaltiti rifiuti biodegradabili);
  5. sistema di copertura superficiale finale della discarica.

Deve essere garantito il controllo dell'efficienza e dell'integrità dei presidi ambientali (sistemi di impermeabilizzazione, di raccolta del percolato, di captazione gas, etc.), e il mantenimento di opportune pendenze per garantire il ruscellamento delle acque superficiali.

2.3. Controllo delle acque e gestione del percolato

Devono essere adottate tecniche di coltivazione e gestionali atte a minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti.

Per quanto consentito dalla tecnologia, tali acque meteoriche devono essere allontanate dal perimetro dell'impianto per gravità, anche a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge più intense con tempo di ritorno di 10 anni.

Il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica, secondo quanto stabilito nell'autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto.

Il sistema di raccolta del percolato deve essere progettato e gestito in modo da:

  1. minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione;
  2. prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto;
  3. resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica;
  4. sopportare i carichi previsti.

Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto di trattamento tecnicamente idoneo al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

La concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all'abbassamento del relativo battente idraulico; il concentrato può rimanere confinato all'interno della discarica.

Il ricircolo del percolato proprio della discarica è consentito allo scopo di favorire la stabilizzazione biologica del corpo discarica, la riduzione del percolato e l'ottimizzazione del gas di discarica.

2.4. Protezione del terreno e delle acque

2.4.1 Criteri generali

L'ubicazione e la progettazione di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque sotterranee o delle acque superficiali e per assicurare un'efficiente raccolta del percolato.

La protezione del suolo, delle acque sotterranee e di superficie deve essere raggiunta, durante la fase operativa, mediante la combinazione della barriera geologica, del rivestimento impermeabile del fondo e delle sponde della discarica e del sistema di drenaggio del percolato, e durante la fase post-operativa anche mediante copertura della parte superiore.

2.4.2 Barriera geologica e impermeabilizzazione di base

a) Barriera geologica

Il substrato della base e dei lati della discarica consiste in una formazione geologica naturale che risponde a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalenti a quelli risultanti dai seguenti criteri:

  1. discarica per rifiuti non pericolosi: k ≤ 1 x 10-9 m/s e spessore ≥ 1 m;
  2. discarica per rifiuti pericolosi: k ≤ 1 x 10-9 m/s e spessore ≥ 5 m.

La continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica devono essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche.

La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata e rinforzata artificialmente in modo tale da fornire una protezione equivalente.

Il piano di imposta dello strato inferiore della barriera geologica creata artificialmente deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m.

b) Impermeabilizzazione di base

Per tutti gli impianti deve essere prevista sopra la barriera geologica sul fondo e sulle pareti della discarica una impermeabilizzazione artificiale, contenente uno strato di materiale minerale compattato con una geomembrana posta al di sopra. Tale impermeabilizzazione artificiale deve avere caratteristiche idonee a resistere alle sollecitazioni chimiche e meccaniche presenti nella discarica.

L’impermeabilizzazione di base è garantita dall'accoppiamento di materiale minerale compattato (caratterizzato da uno spessore che dovrebbe misurare minimo 50 cm con corrispondente conducibilità idraulica k ≤ 5 x 10-10m/s) con una geomembrana. Deve essere data la perfetta aderenza tra lo strato minerale e la geomembrana.

Le geomembrane utilizzate nei sistemi di impermeabilizzazione devono avere uno spessore di d ≥ 2,5 mm. Sono da proteggere da sovraccarichi tramite idonei accorgimenti.

L'utilizzo della sola geomembrana non costituisce in nessun caso un sistema di impermeabilizzazione idoneo; la stessa deve essere posta a diretto contatto con lo strato minerale compattato, senza interposizione di materiale drenante.

Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione dell’imper-meabilizzazione di base sulle sponde, che garantiscano comunque una protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere adottate e realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a condizione che vengano approvate dall'Agenzia provinciale per l’ambiente; in tal caso dovranno essere previste specifiche analisi di stabilità del sistema di impermeabilizzazione.

Lo strato di impermeabilizzazione di base deve essere inoltre adeguatamente protetto dagli agenti atmosferici e da pericoli di danneggiamento in fase di realizzazione e di esercizio della discarica.

Sul fondo della discarica, al di sopra del rivestimento impermeabile, deve essere previsto uno strato di materiale drenante con spessore d ≥ 0,5 m.

Il fondo della discarica, tenuto conto degli assestamenti previsti, deve conservare un'adeguata pendenza tale da favorire il deflusso del percolato ai sistemi di raccolta.9)

2.4.3 Copertura superficiale finale

La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri:

  1. isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;
  2. minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;
  3. minimizzazione delle emissioni di gas di discarica;
  4. riduzione al minimo della necessità di manutenzione;
  5. minimizzazione dei fenomeni di erosione;
  6. resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata.

La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:

  1. strato superficiale di copertura con spessore ≥ 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale, fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e consenta di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
  2. strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore ≥ 0,5 m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4). L’Agenzia provinciale per l’ambiente può consentire delle modifiche allo spessore se è certificata a lungo termine la capacità idraulica e la stabilità dello strato di ricoltivazione;
  3. strato minerale compattato dello spessore ≥ 0,5 m e di conducibilità idraulica di k ≤ 10-8 m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale. L’A-genzia provinciale per l’ambiente può consentire delle modifiche allo spessore se è data l’equivalenza e certificata a lungo termine la capacità e la stabilità dello strato di ricoltivazione. Le geomembrane utilizzate nei sistemi di impermeabilizzazione devono avere uno spessore di d ≥ 2,5 mm. Sono da proteggere da sovraccarichi tramite idonei accorgimenti;
  4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore ≥ 0,5 m;
  5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli strati sovrastanti.
    Poiché la degradazione dei rifiuti biodegradabili, incluse le componenti cellulosiche, comporta la trasformazione in biogas di circa un terzo della massa dei rifiuti, la valutazione degli assestamenti dovrà tenere conto di tali variazioni, soprattutto in funzione alla morfologia della copertura finale.
    La copertura superficiale finale come sopra descritta deve garantire l'isolamento della discarica anche tenendo conto degli assestamenti previsti ed a tal fine non deve essere direttamente collegata al sistema barriera di confinamento.
    La copertura superficiale finale della discarica nella fase di chiusura può essere preceduta da una copertura provvisoria, la cui struttura può essere più semplice di quella sopra indicata, finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso di assestamento.
    Detta copertura provvisoria  deve essere oggetto di continua manutenzione al fine di consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzarne l'infiltrazione nella discarica.
    La copertura superficiale finale deve essere realizzata in modo da consentire un carico compatibile con la destinazione d'uso prevista.10)

2.5. CONTROLLO DEL GAS DI DISCARICA

Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotate di impianti per l'estrazione dei gas che garantiscano la massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo energetico.

La gestione del gas di discarica deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per la salute umana; l'obiettivo è quello di non far percepire la presenza della discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto.

Poiché il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati può danneggiare il sistema di estrazione del gas di discarica, è indispensabile un piano di mantenimento dello stesso, che preveda anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile.

È inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello del percolato all'interno dei pozzi di captazione del biogas, per consentirne la continua funzionalità, anche con sistemi di estrazione del percolato eventualmente formatosi; tali sistemi devono essere compatibili con la natura di gas esplosivo, e rimanere efficienti anche nella fase post-operativa.

Il sistema di estrazione del gas di discarica deve essere dotato di sistemi per l'eliminazione della condensa; l'acqua di condensa può essere eccezionalmente reimmessa nel corpo della discarica.

Il gas di discarica deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a seguito di un eventuale trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Nel caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del gas di discarica deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura T > 850°, concentrazione di ossigeno ≥ 3 per cento in volume e tempo di ritenzione ≥ 0,3 secondi.

In caso non fosse praticabile né la produzione di energia né la termodistruzione, possono essere adottati sistemi equivalenti e corrispondenti allo stato della tecnica per il trattamento del gas di discarica. Questi sistemi devono essere discussi ed in seguito approvati dall’Agenzia provinciale per l’ambiente.

Il sistema di estrazione e trattamento del gas di discarica deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario, come indicato all'articolo 10, comma 2.11)

2.6. Disturbi e rischi

Il gestore degli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi deve adottare misure idonee a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e causati da:

  1. emissione di odori, essenzialmente dovuti al gas di discarica;
  2. produzione di polvere;
  3. materiali trasportati dal vento;
  4. rumore e traffico;
  5. uccelli, parassiti ed insetti;
  6. formazione di aerosol;
  7. incendi.

2.7. Stabilità

Nella fase di caratterizzazione del sito è necessario accertarsi a mezzo di specifiche indagini e prove geotecniche che il substrato geologico, in considerazione della morfologia della discarica e dei carichi previsti, nonché delle condizioni operative, non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione ambientale della discarica.

Inoltre deve essere verificata in corso d'opera la stabilità del fronte dei rifiuti scaricati, come al successivo punto 2.10, e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione-discarica con particolare riferimento alla stabilità dei pendii ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 11 marzo 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988, tenendo conto dei normali assestamenti dovuti alla degradazione dei rifiuti.

2.8. Protezione fisica degli impianti

La discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito di persone ed animali.

Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale. Il sito di discarica deve essere individuato a mezzo di idonea segnaletica.

La copertura periodica della discarica, di cui al punto 2.10, deve contribuire al controllo di volatili e piccoli animali.

2.9. Dotazione di attrezzature e personale

Gli impianti di discarica di rifiuti non pericolosi e pericolosi devono essere dotati, direttamente o tramite apposita convenzione, di laboratori idonei per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto di cui all'allegato B.

La gestione della discarica deve essere affidata a persona competente. Deve essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto anche in relazione ai rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo di rifiuti smaltiti.

In ogni caso il personale dovrà utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale in funzione del rischio valutato (analisi di rischio).

Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza deve essere preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza ed aver partecipato ad uno specifico programma di addestramento all'uso dei dispositivi di protezione individuale.

2.10. Modalità e criteri di coltivazione

È vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a dispersione eolica, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire tale dispersione.

Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. Questo è da comprovare mediante certificato di stabilità.

I rifiuti vanno deposti in strati compattati.

La coltivazione deve procedere per strati sovrapposti e compattati, di limitata ampiezza, in modo da favorire il recupero immediato e progressivo dell'area della discarica.

L'accumulo dei rifiuti deve essere attuato con criteri di elevata compattazione, onde limitare successivi fenomeni di instabilità.

Occorre limitare la superficie dei rifiuti esposta all'azione degli agenti atmosferici, e mantenere, per quanto consentito dalla tecnologia e dalla morfologia dell'impianto, pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti.

I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste e nocive devono essere al più presto ricoperti con strati di materiali adeguati; è richiesta una copertura periodica dei rifiuti con uno strato di materiale protettivo di spessore e caratteristiche idonei. La copertura può essere effettuata anche con sistemi sintetici (copertura provvisoria, vedi anche punto 2.4.3) che limitino la dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di odori.

Qualora le tecniche precedentemente esposte si rivelassero insufficienti ai fini del controllo di insetti, larve, roditori ed altri animali, è posto l'obbligo di effettuare adeguate operazioni di disinfestazione e derattizzazione.

Lo stoccaggio di rifiuti tra loro incompatibili deve avvenire in distinte aree della discarica, tra loro opportunamente separate e distanziate.

9)
Il punto 2.4.2 dell'allegato A) è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 1 aprile 2009, n. 17.
10)
Il punto 2.4.3 dell'allegato A) è stato così sostituito dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 1 aprile 2009, n. 17.
11)
Il punto 2.5 dell'allegato A) è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 1 aprile 2009, n. 17.

Art. 3 Caratteristiche degli impianti di deposito sotterraneo dei rifiuti

Il deposito sotterraneo dei rifiuti può essere realizzato per lo smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuti:

  1. rifiuti inerti;
  2. rifiuti non pericolosi;
  3. rifiuti pericolosi.

3.1 Protezione delle matrici ambientali

3.1.1 Criteri generali

Lo smaltimento definitivo dei rifiuti in depositi sotterranei deve garantire l'isolamento dei rifiuti dalla biosfera. I rifiuti, la barriera geologica e le cavità, e in particolare le strutture artificiali, costituiscono un sistema che come tutti gli altri aspetti tecnici deve rispettare i requisiti prescritti.

Deve essere dimostrata la sicurezza durante la fase di esercizio e a lungo termine nei confronti delle matrici ambientali.

3.1.2 Barriera geologica e stabilità

Deve essere effettuata un indagine di dettaglio della struttura geologica di un sito, con ricerche ed analisi della tipologia delle rocce, dei suoli e della topografia. L'esame geologico serve ad accertare che il sito è adatto alla creazione di un deposito sotterraneo. Devono essere inseriti la collocazione, la frequenza e la struttura delle irregolarità o delle fratture degli strati geologici circostanti e l'impatto potenziale dell'attività sismica su tali strutture.

La stabilità delle cavità deve essere accertata con adeguate ricerche e modelli predittivi.

La valutazione deve tenere conto anche dei rifiuti depositati. I processi vanno analizzati e documentati in maniera sistematica.

È necessario accertare che:

  1. durante e dopo la formazione delle cavità, nella cavità stessa e sulla superficie del suolo non siano prevedibili deformazioni di rilievo che possano danneggiare la funzionalità del deposito sotterraneo o consentire un contatto con la biosfera;
  2. la capacità di carico della cavità sia sufficiente a prevenirne il crollo durante l'utilizzo;
  3. il materiale depositato abbia la stabilità necessaria ad assicurarne la compatibilità con le proprietà geomeccaniche della roccia ospitante. È indispensabile un'indagine approfondita della composizione delle rocce e delle acque sotterranee per valutare la situazione attuale delle acque sotterranee e la loro evoluzione potenziale nel tempo, la natura e l'abbondanza dei minerali presenti nella frattura, nonché una descrizione mineralogica quantitativa della roccia ospitante. Va valutata anche l'incidenza della variabilità sul sistema geochimico.

Per quanto riguarda i principi di sicurezza per le miniere di salgemma, la roccia che circonda i rifiuti deve rivestire un duplice ruolo:

  1. roccia ospitante in cui sono incapsulati i rifiuti;
  2. strati soprastanti e sottostanti di rocce impermeabili (ad esempio di anidrite), che costituiscono una barriera geologica che impedisce alle acque sotterranee di penetrare nella discarica e, che impedisce ai liquidi e ai gas di filtrare all'esterno dell'area di smaltimento.

Nei punti in cui tale barriera geologica è attraversata da pozzi e perforazioni è necessario provvedere a sigillarli durante le operazioni per prevenire la penetrazione di acqua e poi chiuderli ermeticamente dopo la cessazione delle attività del deposito sotterraneo. Se l'estrazione dei minerali continua oltre il periodo di attività della discarica, dopo la cessazione delle attività di questa è indispensabile sigillare l'area di smaltimento con una diga impermeabile all'acqua, progettata calcolando la pressione idraulica operativa a tale profondità, in maniera che l'acqua che potrebbe filtrare nella miniera ancora in funzione non possa comunque penetrare nell'area di smaltimento.

Nelle miniere di salgemma il sale è considerato una barriera di contenimento totale. I rifiuti entrano quindi in contatto con la biosfera solo nel caso si verifichi un incidente o per effetto di un evento geologico a lungo termine come il movimento terrestre o l'erosione (per esempio nel caso di un aumento del livello del mare). Non esistono probabilità molto elevate che i rifiuti subiscano alterazioni nelle condizioni previste per lo stoccaggio, ma occorre tenere conto delle conseguenze di possibili eventi sfavorevoli.

Per stoccaggio in profondità nella roccia dura si intende lo stoccaggio sotterraneo a una profondità di parecchie centinaia di metri; la roccia dura può essere costituita da diverse rocce magmatiche come il granito o il gneiss, ma anche da rocce sedimentarie come il calcare o l'arenaria.

A tale scopo ci si può servire di una miniera non più sfruttata per le attività estrattive o di un impianto di stoccaggio nuovo. Nel caso di stoccaggio nella roccia dura non è possibile il contenimento totale e quindi è necessario costruire una struttura di deposito sotterraneo atta a far sì che l'attenuazione naturale a mezzo degli strati circostanti riduca gli effetti degli agenti inquinanti impedendo così effetti negativi irreversibili nei confronti dell'ambiente. Sarà quindi la capacità dell'ambiente circostante di attenuare e degradare gli agenti inquinanti a determinare l'accettabilità di una fuga da una struttura di questo tipo.

Le prestazioni del sistema di stoccaggio sotterraneo vanno valutate in maniera globale, tenendo conto del funzionamento coerente delle diverse componenti del sistema. Nel caso di stoccaggio sotterraneo nella roccia dura il deposito deve essere situato al di sotto della falda acquifera per prevenire il deterioramento delle acque sotterranee e per impedire che qualunque fuga di sostanze pericolose dal deposito raggiunga la biosfera - e in particolare gli strati superiori della falda acquifera a contatto con essa - in quantità o concentrazioni tali da provocare effetti nocivi.

È necessario quindi valutare l'afflusso delle acque verso e nella biosfera e l'impatto della variabilità sul sistema idrogeologico.

Il deterioramento a lungo termine dei rifiuti, dell'imballaggio e delle strutture artificiali può portare alla formazione di gas nel deposito sotterraneo nella roccia dura.

Occorre quindi tenere conto di tale fattore nel progettare le strutture per lo stoccaggio sotterraneo di questo tipo.

3.1.3 Valutazione idrogeologica

Deve essere condotta un'indagine approfondita delle caratteristiche idrauliche per valutare la configurazione dello scorrimento delle acque sotterranee negli strati circostanti, sulla base delle informazioni sulla conduttività idraulica della massa rocciosa, delle fratture e dei gradienti idraulici.

3.1.4 Valutazione dell'impatto sulla biosfera

È indispensabile un'indagine sulla biosfera che potrebbe essere toccata dal deposito sotterraneo. Vanno svolti anche studi di base per determinare il livello delle sostanze coinvolte nell'ambiente naturale locale.

3.1.5 Valutazione della fase operativa

Per quanto riguarda la fase operativa, l'analisi deve accertare:

  1. la stabilità delle cavità;
  2. che non esistono rischi inaccettabili che creino un contatto tra i rifiuti e la biosfera;
  3. che non esistono rischi inaccettabili per l'esercizio dell'impianto.

L'accertamento della sicurezza operativa dell'impianto deve comprendere un'analisi sistematica del suo esercizio, sulla base di dati specifici relativi all'inventario dei rifiuti, alla gestione dell'impianto e al programma di attività. Va dimostrato che tra i rifiuti e la roccia non rischiano di crearsi reazioni chimiche o fisiche tali da danneggiare la robustezza e la tenuta della roccia e da mettere a rischio il deposito stesso.

Per questo motivo, oltre ai rifiuti non ammissibili ai termini dell'articolo 5 e della deliberazione di cui all'articolo 6, comma 5, non è consentito il conferimento di rifiuti potenzialmente soggetti alla combustione spontanea nelle condizioni di stoccaggio previste (temperatura, umidità), prodotti gassosi, rifiuti volatili, rifiuti provenienti dalla raccolta sotto forma di miscellanea non identificata.

Vanno individuati gli eventi particolari che potrebbero portare a una via di contatto tra i rifiuti e la biosfera durante la fase operativa. I diversi tipi di rischi operativi potenziali devono essere riassunti in categorie specifiche e ne devono essere valutati i possibili effetti, accertando che non esistono rischi di una rottura del contenimento dell'operazione e prevedendo misure di emergenza.

ALLEGATO B
(Articolo 8, comma 1)

1. PIANI DI GESTIONE OPERATIVA, DI RIPRISTINO AMBIENTALE, DI GESTIONE POST-OPERATIVA, DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO, PIANI FINANZIARI

Art. 1 Principi generali

Il presente allegato stabilisce le modalità di gestione e le procedure comuni di sorveglianza e controllo durante la fase operativa e post-operativa di una discarica, al fine di prevenire qualsiasi effetto negativo sull'ambiente ed individuare le adeguate misure correttive.

Disciplina inoltre gli adempimenti a carico del gestore relativi alle procedure di chiusura di una discarica e individua gli adempimenti durante la fase post-operativa e per il ripristino ambientale del sito medesimo.

Definisce inoltre le modalità per individuare il prezzo corrispettivo minimo per lo smaltimento in discarica previsto dall'articolo 12.

I piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di sorveglianza e controllo sono lo strumento con il quale l'Agenzia provinciale per l'ambiente, responsabile per il rilascio dell'autorizzazione, verifica che:

  1. le operazioni condotte siano conformi all'autorizzazione;
  2. la discarica non comporti nel tempo effetti negativi sull'ambiente;
  3. il sito sia sottoposto ad adeguati interventi di ripristino ambientale al termine delle attività.

I piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di sorveglianza e controllo, che rappresentano uno dei contenuti essenziali dell'autorizzazione e devono essere approvati dall'Agenzia provinciale per l'ambiente, definiscono compiutamente le fasi di gestione operativa, di ripristino ambientale e di gestione post-operativa della discarica affinchè:

  1. i rifiuti siano ammessi allo smaltimento in conformità ai criteri stabiliti per ciascuna categoria di discarica;
  2. i processi di stabilizzazione all'interno della discarica avvengano regolarmente;
  3. i sistemi di protezione ambientale siano operativi ed efficaci;
  4. le condizioni di autorizzazione della discarica siano rispettate;
  5. il monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni sia condotto periodicamente con l'obiettivo di determinare l'andamento dei parametri significativi e di accertare l'eventuale superamento di soglie limite di accettabilità;
  6. il sito sia sottoposto ad interventi di ripristino ambientale.

Alle scadenze indicate nell'autorizzazione, e comunque con periodicità almeno annuale, il gestore provvede ad inviare all'Agenzia provinciale per l'ambiente i risultati complessivi dell'attività della discarica con riferimento ai seguenti dati:

  1. quantità e caratteristiche (codice europeo di identificazione) dei rifiuti smaltiti;
  2. volumi dei materiali eventualmente utilizzati per la copertura giornaliera e finale delle celle;
  3. volume totale ancora disponibile;
  4. produzione di percolato (m3/anno) e sistemi utilizzati per il trattamento/smaltimento;
  5. quantità di gas prodotto ed estratto (Nm3/anno) ed eventuale recupero d'energia (kWh/anno);
  6. risultati analitici del monitoraggio delle matrici ambientali e delle emissioni.

Art. 2 Piano di gestione operativa

Il piano di gestione operativa individua le modalità e le procedure necessarie a garantire che le attività operative della discarica siano condotte in conformità con i principi, le modalità e le prescrizioni del presente decreto e dell'autorizzazione.

2.1. Elementi del piano di gestione

Il piano riporta la descrizione di:

  1. modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto, della tipologia degli automezzi impiegati, dei sistemi utilizzati per assicurare il contenimento delle emissioni originate dalla dispersione eolica e delle perdite di percolato nel corso del conferimento;
  2. procedure di accettazione dei rifiuti conferiti (controllo del formulario di identificazione, ispezione visiva dei rifiuti, eventuali prelievi di campioni e relative modalità di campionamento ed analisi);
  3. modalità e criteri di deposito in singole celle;
  4. criteri di riempimento e chiusura delle celle con l'indicazione delle misure da adottare per la riduzione della produzione di percolato;
  5. piano di intervento per condizioni straordinarie quali:
    1. allagamenti
    2. incendi
    3. esplosioni
    4. raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione;
    5. dispersioni accidentali di rifiuti nell'ambiente in caso di incidente.

Art. 3 Piano di ripristino ambientale

Il piano di ripristino ambientale individua gli interventi che il gestore deve effettuare per il recupero e la sistemazione dell'area della discarica a chiusura della stessa.

Il piano di ripristino ambientale deve prevedere la destinazione d'uso dell'area tenendo conto:

  1. dei fenomeni di assestamento della massa dei rifiuti;
  2. dell'eventuale formazione di percolato e di biogas;
  3. del monitoraggio da eseguire sulle matrici ambientali e sulle emissioni fino alla conclusione della fase post-operativa;
  4. della necessità di favorire il naturale deflusso delle acque meteoriche dell'area stessa.

3.1. Elementi del piano di ripristino ambientale

Costituiscono contenuti essenziali del piano di ripristino ambientale:

  1. il quadro di riferimento dell'area e delle zone limitrofe relativo a morfologia, geomorfologia, geologia, idrogeologia, clima, uso del suolo, idrologia superficiale, boschi, aspetti di vegetazione, di gestione agricola e faunistica;
  2. le analisi del paesaggio e della qualità dell'ambiente;
  3. gli obiettivi e vincoli della sistemazione ambientale prescelta;
  4. la destinazione d'uso dell'area;
  5. i tempi e le modalità di esecuzione del recupero e della sistemazione ambientale;
  6. la documentazione cartografica ed eventuali analisi.

Nel caso in cui il piano di ripristino preveda la ricostituzione di una copertura vegetale, l'intervento deve essere eseguito secondo le seguenti procedure:

  1. la ricostituzione dello strato edafico (minimo di 30 cm di spessore) deve avvenire primariamente con l'utilizzo di suolo accantonato precedentemente o, in assenza, con terra vegetale dalle caratteristiche chimico-fisiche controllate e plausibilmente analoghe a quelle del sito d'intervento; per il miglioramento della fertilità deve essere utilizzato in via preferenziale compost di qualità come ammendante;
  2. sullo strato edafico si deve procedere nella realizzazione di un inerbimento anche temporaneo, con specie erbacee annuali e perenni pioniere allo scopo di una rapida stabilizzazione della massa movimentata e per favorire processi di rivitalizzazione (ricolonizzazione microbiologica) del suolo;
  3. nella piantumazione per la ricostruzione della copertura vegetale si deve procedere in maniera progressiva e, a seconda della destinazione finale d'uso (ecologico-forestale, ricreativo a verde pubblico, agricolo ma comunque non per destinazione di produzioni alimentari, umane o zootecniche), utilizzando prioritariamente specie arboree ed arbustive appartenenti a quelle autoctone o tipiche dell'area da ricostituire ed adatte alle caratteristiche fisico-chimiche del suolo;
  4. durante la piantumazione e successivamente all'intervento di ripristino devono essere utilizzate le migliori tecniche di coltivazione per garantire l'attecchimento della vegetazione; in particolare è necessario garantire la manutenzione e, qualora ricorra la necessità, si devono adottare sistemi di irrigazione fissa o mobile che assicurino le più favorevoli condizioni per lo sviluppo della copertura vegetale.

Art. 4 Piano di gestione in fase post-operativa

Il piano di gestione post-operativa individua tempi, modalità e condizioni della fase di gestione post-operativa della discarica e le attività che devono essere poste in essere durante tale fase, con particolare riferimento alle attività di manutenzione delle opere e dei presidi, in modo da garantire che anche in tale fase la discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientale previsti.

4.1 Elementi del piano in fase post-operativa

Il piano deve riportare la descrizione delle manutenzioni da effettuare da parte del gestore finalizzate a garantire che anche in questa fase il processo evolutivo della discarica, nei suoi vari aspetti, prosegua sotto controllo in modo da condurre in sicurezza la discarica alla fase ultima, in cui si può considerare praticamente inesistente l'impatto dell'impianto sull'ambiente.

Dovranno pertanto essere individuate in particolare le operazioni di manutenzione per mantenere in buona efficienza:

  1. recinzione e cancelli di accesso;
  2. rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche;
  3. viabilità interna ed esterna;
  4. sistema di drenaggio del percolato;
  5. rete di captazione, adduzione, riutilizzo e combustione del biogas;
  6. sistema di impermeabilizzazione superficiale;
  7. copertura vegetale, procedendo ad annaffiature, periodiche falciature, sostituzione delle essenze morte;
  8. pozzi e relativa attrezzatura di campionamento delle acque sotterranee.

Vanno inoltre individuate le modalità e la frequenza di asportazione del percolato, garantendo comunque il mantenimento dello stesso al livello minimo possibile.

Art. 5 Piano di sorveglianza e controllo

Il piano di sorveglianza e controllo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) deve essere costituito da un documento unitario comprendente le fasi di realizzazione, gestione e post-chiusura, relativo a: fattori ambientali da controllare, parametri e sistemi unificati di prelevamento, trasporto e misura dei campioni, frequenze di misura e sistemi di restituzione dei dati.

Il piano è finalizzato a garantire che:

  1. tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;
  2. vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;
  3. venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;
  4. venga assicurato l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione;
  5. venga assicurato l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio.

Il controllo e la sorveglianza devono essere condotti avvalendosi di personale qualificato ed indipendente con riguardo ai parametri ed alle periodicità riportati come esemplificativi nelle tabelle 1 e 2 del presente allegato su:

  1. acque sotterranee;
  2. percolato;
  3. acque di drenaggio superficiale;
  4. gas di discarica;
  5. qualità dell'aria;
  6. parametri meteo-climatici;
  7. stato del corpo della discarica.

Per le discariche per rifiuti inerti i parametri da analizzare e la frequenza di analisi verranno stabiliti nell'approvazione del progetto nonché nell'autorizzazione.

I prelievi e le analisi devono essere effettuati da laboratori idonei, preferibilmente indipendenti, secondo le metodiche ufficiali.

5.1 Acque sotterranee

Obiettivo del monitoraggio è quello di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di inquinamento delle acque sotterranee sicuramente riconducibili alla discarica, al fine di adottare le necessarie misure correttive.

Devono essere individuati punti di monitoraggio rappresentativi e significativi, anche in relazione all'estensione della discarica, in modo tale che siano presenti almeno un pozzo per il prelievo dell'acqua di falda a monte (a distanza sufficiente dal sito per escludere influenze dirette) e due a valle, tenuto conto della direzione di falda.

Nei punti di monitoraggio individuati deve essere rilevato il livello di falda. È opportuno installare una sonda per il rilevamento in continuo del livello della falda in caso di modesta profondità della falda.

Il piano di monitoraggio deve comprendere almeno i parametri fondamentali, contrassegnati con l'asterisco, riportati nella tabella 1 del presente allegato; per un monitoraggio significativo è importante effettuare tutti i rilevamenti analitici di cui alla citata tabella 1, in particolare in presenza di valore anomali dei parametri fondamentali e comunque almeno una volta l'anno.

I livelli di controllo devono essere determinati in base alle variazioni locali della qualità delle acque freatiche.

In particolare, in funzione della profondità della falda e delle formazioni idrogeologiche specifiche del sito dovrà essere individuato il livello di guardia per i vari inquinanti da sottoporre ad analisi.

In caso di raggiungimento del livello di guardia è necessario adottare il piano d'intervento prestabilito, così come individuato nell'autorizzazione; è necessario altresì ripetere al più presto il campionamento per verificare la significatività i dati.

5.2. Acque meteoriche di ruscellamento

In situazioni di particolare vulnerabilità ambientale il piano provvederà ad individuare i parametri e la frequenza di analisi relativi alle acque di drenaggio superficiale.

5.3. Percolato

In presenza di percolato e acqua superficiale, i campioni devono essere prelevati in punti rappresentativi. Il campionamento e la misurazione (volume e composizione) del percolato devono essere eseguiti separatamente in ciascun punto in cui il percolato fuoriesce dall'area.

Il controllo delle acque superficiali deve essere fatto in almeno due punti, di cui uno a monte e uno a valle della discarica.

Il controllo del percolato e dell'acqua superficiale, in caso di contatto fra le due matrici, deve essere effettuato prelevando un campione rappresentativo della composizione media.

Deve essere misurata la quantità di percolato prodotto e smaltito, da correlare con i parametri meteo-climatici per eseguire un bilancio idrico del percolato.

I parametri da misurare e le sostanze da analizzare variano a seconda della composizione dei rifiuti depositati in discarica, vanno indicati nel provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 8 e devono essere stabiliti tenendo conto dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 6, comma 5.

5.4 Emissioni gassose e qualità dell'aria

Per le discariche dove sono smaltiti rifiuti biodegradabili e rifiuti contenenti sostanze che possono sviluppare gas o vapori deve esser previsto un monitoraggio delle emissioni gassose, convogliate e diffuse, della discarica stessa, in grado di individuare anche eventuali fughe di gas esterne al corpo della discarica stessa.

A tal proposito il piano deve definire livelli di guardia relativamente alla presenza del gas di discarica all'esterno della discarica, anche nel suolo e nel sottosuolo, nonché contenere un piano d'intervento da realizzare ed attivare in caso di superamento degli stessi.

I parametri di monitoraggio sul gas di discarica devono comprendere almeno CH4, CO2, O2, con regolarità mensile, nonché altri parametri quali: H2, H2S, polveri totali, NH3, mercaptani e composti volatili in relazione alla composizione dei rifiuti. Si deve provvedere, inoltre, a caratterizzare quantitativamente il gas di discarica.

La frequenza di tali misure deve essere quella indicata dalla tabella 2, salvo una diversa prescrizione dell'Agenzia provinciale per l'ambiente .

L'Agenzia provinciale per l'ambiente stabilirà anche eventuali misure per l'identificazione di migrazioni del gas nel suolo e nel sottosuolo.

La valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse della discarica deve essere effettuata con modalità e periodicità da definirsi in sede di autorizzazione. Il numero e l'ubicazione dei siti di prelievo dipendono dalla topografia dell'area da monitorare. Di norma è opportuno prevedere almeno due punti di prelievo lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento del campionamento, a monte e a valle della discarica.

5.5 Discariche adibite allo smaltimento di rifiuti di amianto o contenenti amianto.

Per le discariche dove sono smaltiti rifiuti di amianto o contenenti amianto, il parametro utilizzato per il monitoraggio e controllo è la concentrazione di fibre nell'aria. La frequenza delle misure viene fissata all'interno del piano di sorveglianza e controllo.

Per la valutazione dei risultati si deve far riferimento ai criteri cautelativi di monitoraggio indicati nel decreto del Ministro della sanità in data 6 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 1994. Per questo tipo di monitoraggio si adotteranno tecniche analitiche di microscopia ottica in contrasto di fase.

5.6 Parametri meteoclimatici

In casi di comprovata necessità, l'Agenzia provinciale per l'ambiente può prescrivere che la discarica sia dotata di una centralina per il rilevamento dei dati meteoclimatici, nonché stabilire i parametri e la frequenza di rilevamento degli stessi.

5.7 Morfologia della discarica

La morfologia della discarica, la volumetrica occupata dai rifiuti e quella ancora disponibile per il deposito di rifiuti devono essere oggetto di rilevazioni topografiche almeno annuali.

Tali misure devono anche tenere conto della riduzione di volume dovuta all'assestamento dei rifiuti e alla loro trasformazione in biogas.

In fase di gestione post-operativa devono essere valutati gli assestamenti e la necessità di conseguenti ripristini della superficie, secondo la periodicità minima prevista in tabella 2.

TABELLA 1
Analisi delle acque sotterranee

TABELLA 2
Parametri da misurare e frequenza minima delle misure

Art. 6 Piano finanziario

La garanzia che il costo di gestione di cui al successivo punto 1 copra realmente tutti i costi, inclusi quelli relativi alla fase di post-chiusura, è assicurata dalla presentazione di un piano economico finanziario che deve tenere conto dei seguenti fattori:

1. il costo di gestione predisposto in funzione di:

  1. costi relativi a spese di investimento per la costruzione dell'impianto, compresi oneri finanziari e costi per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale;
  2. spese per gestione operativa, comprese le spese relative al personale ed ai mezzi d'opera utilizzati;
  3. spese generali e tecniche;
  4. spese previste per la ricomposizione ambientale e la gestione del periodo successivo alla chiusura;

2. gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

Con frequenza annuale potrà essere presentata all'Agenzia provinciale per l'ambiente una relazione di aggiornamento del prezzo di conferimento da applicare a seguito delle eventuali variazioni intervenute a seguito di:

  1. variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l'anno successivo, nei costi di gestione e di costruzione;
  2. nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;
  3. nuove perizie di variante.

Art. 7 Adempimenti a carico dell'Agenzia provinciale per l'ambiente per il rilascio dell'autorizzazione

L'Agenzia provinciale per l'ambiente approva i piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo, nonché il piano finanziario di cui all'articolo 8, predisposti secondo quanto previsto dal presente allegato.

In particolare l'approvazione del piano di sorveglianza e controllo comporta l'individuazione dei parametri da analizzare da parte del soggetto gestore per le varie matrici ambientali. Inoltre devono essere fissate la periodicità e le modalità di prelievo, trasporto ed analisi dei campioni, in modo che tutti i soggetti coinvolti adottino procedure uniformi ed omogenee.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'Agenzia provinciale per l'ambiente deve provvedere a condurre l'istruttoria tecnica dei progetti presentati dai soggetti titolari degli interventi e verificare che siano state condotte le attività preliminari di seguito specificate:

  1. individuazione delle acque sotterranee, comprese le eventuali emergenze delle stesse, che possono essere interessate dalle attività della discarica;
  2. ubicazione dei punti d'acqua esistenti (pozzi, sorgenti), usi in atto delle risorse idriche, andamento del flusso idrico sotterraneo, determinazione dei principali parametri idrogeologici, definizione dell'escursione stagionale del livello piezometrico, valutazione della qualità delle acque sotterranee, a seguito di specifiche misurazioni. A tal proposito, i punti di misura devono essere quotati (in m s.l.m.) con precisione almeno centimetrica e si deve fissare almeno un punto di misurazione nella zona d'afflusso delle acque sotterranee e almeno due punti di misurazione nella zona di deflusso, tenendo conto della necessità di individuare con tempestività l'immissione accidentale di percolato. Questo numero può essere aumentato ai fini di un'indagine idrogeologica specifica e tenuto conto della necessità di individuare con tempestività l'emissione accidentale di percolato nelle acque sotterranee;
  3. conduzione di una campagna di monitoraggio almeno annuale delle acque sotterranee interessate, al fine di stabilire i valori di riferimento per eseguire i futuri controlli. Il campionamento deve essere effettuato almeno nei tre punti di cui sopra.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActiona) Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6 
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 38
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 30
ActionActiond) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 39
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1999, n. 69
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 2000, n. 50
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2003, n. 9
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45
ActionAction Art. 1 (Ambito di applicazione)
ActionAction Art. 2 (Definizioni)
ActionAction Art. 3 (Classificazione delle discariche)
ActionAction Art. 4 (Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica)
ActionAction Art. 5 (Rifiuti non ammessi in discarica)
ActionAction Art. 6 (Rifiuti ammessi in discarica)  
ActionAction Art. 7 (Approvazione per la costruzione di una discarica)
ActionAction Art. 8 (Autorizzazione per la gestione di una discarica)
ActionAction Art. 9 (Procedure di ammissione di rifiuti)
ActionAction Art. 10 (Gestione operativa, chiusura e gestione post-operativa della discarica)
ActionAction Art. 11 (Garanzia finanziaria)
ActionAction Art. 12 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche)
ActionAction Art. 13 (Norme transitorie)
ActionAction(Articolo 7)
ActionAction(Articolo 8, comma 1)
ActionActioni) Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 11 giugno 2007, n. 35
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 29
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2013, n. 17
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico