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v) Contratto collettivo 14 giugno 2005 1)
Contratto collettivo di comparto sull'assetto giuridico ed economico del personale provinciale di scuola dell'infanzia
2

1)
Pubblicato nel B.U. 28 giugno 2005, n. 26.

Art. 1 (Oggetto)

(1)  Con il presente contratto viene ridisciplinato ai sensi dell'articolo 65, comma 7, del C.C.I. 01 agosto 2002 l'assetto giuridico e retributivo del personale provinciale delle scuole dell'infanzia della Provincia di Bolzano.

Art. 2 (Nuova declaratoria dei profili professionali del personale delle scuole dell'infanzia)

(1)  Per il personale provinciale delle scuole dell'infanzia i profili professionali sono ridefiniti ai sensi dell'allegato 1 del presente contratto.

(2)  Il personale provinciale già appartenente al profilo professionale di assistente di scuola dell'infanzia è inquadrato, con decorrenza 1° settembre 2004, nel nuovo profilo professionale di collaboratrice pedagogica delle scuole dell'infanzia di cui all'allegato 1.  2)

(3)  Il personale provinciale già appartenente al profilo professionale di insegnante di scuola dell'infanzia è inquadrato, con decorrenza 1° settembre 2004, nel profilo professionale di insegnante di scuola dell'infanzia di cui all'allegato 1.

(4)  L'accesso al profilo professionale di collaboratrice pedagogica delle scuole dell'infanzia è consentito, anche al personale in possesso del diploma di scuola media inferiore o avente assolto l'obbligo scolastico, che abbia frequentato entro il 2007, con esito positivo, una formazione specifica non inferiore ad un biennio, affine o equivalente ad altra prevista per il settore della scuola dell'infanzia. 

(5)  Per l'accesso al profilo professionale di insegnante della scuola dell'infanzia di cui all'allegato 1 è consentito, in deroga ai requisiti d'accesso previsti nel profilo medesimo, anche al personale in possesso dei seguenti requisiti:

  • a)  diploma di abilitazione per insegnanti di scuola materna rilasciato entro il 2000;
  • b)  diploma di maturità di scuola magistrale quinquennale o diploma di maturità magistrale conseguiti entro il 2002;
  • c)  laurea in scienze dell' educazione,laurea in pedagogia o laurea in psicologia conseguite entro il 2009, in combinazione dei requisiti di cui alle lettere a) o b) o, in alternativa, per le lauree in scienze dell'educazione e pedagogia attestazione sull'approfondimento della prima infanzia.
2)
L'ultimo periodo dell'art. 2, comma 2, è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera a), del Contratto di comparto 9 gennaio 2020.

Art. 3 (Inquadramento retributivo e progressione professionale)

(1)  Al personale di cui all'articolo 2 privo dei requisiti di accesso previsti dall'allegato 1 per il corrispondente profilo professionale si continua ad applicare la progressione economica prevista per la qualifica funzionale cui era finora ascritto il profilo professionale di provenienza, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.

(2)  A partire dal 1° settembre 2004 la progressione economica del personale di cui al comma 1 si sviluppa nel livello retributivo superiore, fermo restando la qualifica funzionale di appartenenza e le scadenze previste, su scatti biennali corrispondenti a quelli spettante al personale inquadrato rispettivamente nella sesta e nell'ottava qualifica funzionale.

(3)  Al personale assegnato ai sensi dell'articolo 2 al profilo professionale di collaboratrice pedagogica ed in possesso dei requisiti di accesso stabiliti per il corrispondente profilo nell'allegato 1, compreso il diploma di insegnante di scuola materna, si applica, con decorrenza 1° settembre 2004 o dalla successiva data di assunzione, il trattamento economico e giuridico della sesta qualifica funzionale.

(4)  Al personale assegnato ai sensi dell'articolo 2 al profilo professionale di insegnante di scuole dell'infanzia ed in possesso dei requisiti di accesso stabiliti per il corrispondente profilo nell'allegato 1 si applica, con decorrenza 1° settembre 2004 o dalla successiva data di assunzione, il trattamento economico e giuridico corrispondente dell'ottava qualifica funzionale.

(5)  Il personale nel profilo professionale “insegnante della scuola di infanzia” che è in possesso dei requisiti di accesso di cui all’articolo 14 della legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16, o di cui all’articolo 2, comma 5, lettera c) si applica, con decorrenza 1° settembre 2018 o dalla successiva data di assunzione, il trattamento economico e giuridico corrispondente dell’ottava qualifica funzionale, tenendo conto della retribuzione maggiore già maturata in un profilo professionale del personale delle scuole di infanzia. 3)

(6)  Al personale di cui ai commi 3, 4 e 5 è comunque garantito, in sede di inquadramento economico, un aumento dello stipendio di livello non inferiore all'otto per cento.

(7)  Al personale di cui al comma 1 è assegnata, con decorrenza 1° settembre 2004, l'indennità integrativa speciale rispettivamente della sesta e dell'ottava qualifica funzionale.

(8)  Ai fini del compenso per il lavoro straordinario e dell'aumento individuale dello stipendio viene presa in considerazione la qualifica funzionale di appartenenza, mentre ai fini della misura dei premi di produttività è determinante la qualifica funzionale corrispondente all'indennità integrativa speciale percepita nel periodo di riferimento.

3)
L'art. 3, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del contratto di comparto 27 settembre 2018.

Art. 4 (Riconoscimento anzianità di servizio convenzionale e obbligo formativo)

(1)  Al personale di cui all'articolo 3, comma 1, già appartenente alla data del 1° settembre 2004 al livello retributivo superiore rispettivamente della quarta o sesta qualifica funzionale, è riconosciuta un'anzianità convenzionale corrispondente a 2 anni di servizio con decorrenza 1° settembre 2004. Tale beneficio precede l'eventuale attribuzione dello scatto biennale spettante ai sensi dell'articolo 3, comma 2, con la stessa decorrenza.

(2)  Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, appartenente alla data del 1° settembre 2004 al livello retributivo inferiore rispettivamente della quarta o sesta qualifica funzionale la progressione economica di cui all'articolo 70, comma 1, del contratto collettivo intercompartimentale del 1° agosto 2002 si sviluppa su 3 classi ogni 18 mesi con decorrenza dal 1° settembre 2004.

(3)  In prima applicazione delle disposizioni del comma 2 si provvede con la decorrenza ivi prevista, alla rideterminazione della posizione economica sulla base dell'anzianità di servizio già utile ai fini della progressione economica previa ricostruzione della relativa posizione, nella misura massima di due anni, applicando l'abbreviazione prevista al comma 2.

(4)   4)

4)
L'art. 4, comma 4, è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, lettera b), del Contratto di comparto 9 gennaio 2020.

Art. 5 (Trattamento economico del personale privo dell'attestato di bilinguismo assunto a partire dall'anno scolastico 2006-2007)

(1)  Per il personale in possesso dei requisiti di accesso previsti dai profili professionali di cui all'allegato 1, assunto a partire dall'anno scolastico 2006-2007 e privo dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per il relativo titolo di studio, il trattamento economico di livello nonché l'indennità integrativa speciale sono ridotti nella misura dell'otto per cento. Tale riduzione è limitata al cinque per cento in caso di possesso dell'attesto di conoscenza delle due lingue di grado immediatamente inferiore.

Art. 6 (Indennità per il personale preposto alla scuola dell'infanzia)

(1)  Al personale insegnante di scuola dell'infanzia preposto ad una scuola dell'infanzia unisezionale spetta un'indennità d'istituto mensile lorda di 80,00€

(2)  Al personale insegnante di scuola dell'infanzia preposto ad una scuola dell'infanzia con più sezioni spetta un'indennità di coordinamento mensile nella seguente misura lorda:

  • a)  con due sezioni: 106,00€
  • b)  con tre sezioni: 192,00€
  • c)  con quattro sezioni: 77,00€
  • d)  con cinque sezioni: 100,00€
  • e)  con sei sezioni: 130,00€
  • f)  con sette sezioni: 160,00€

(3)  In caso di affidamento del coordinamento di una seconda scuola dell'infanzia l'indennità spettante ai sensi del comma 2 è maggiorata del 25 per cento.

(4)  Le indennità di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico 2005/2006 e seguono gli aumenti generali degli stipendi provinciali. Le relative indennità vengono rideterminate in caso di modifiche delle norme sull'esonero dall'insegnamento.

Allegato

Profilo professionale del personale insegnante di scuola dell'infanzia

  • 1.  Descrizione dei compiti in generale
    L'insegnante di scuola dell'infanzia sostiene ed accompagna, con il supporto della collaboratrice pedagogica, il bambino nel suo processo di sviluppo e apprendimento e assume la direzione pedagogica didattica della sezione assegnata. Organizza e progetta il processo di formazione coinvolgendo i bambini ed i genitori e riconosce il bambino quale soggetto del suo sviluppo e della sua formazione. Nell'attività pedagogica didattica le viene riconosciuto la libertà didattica, tenendo conto del piano dell'offerta educativa.
  • 2.  Nell' ambito dei compiti di cui al punto 1 rientrano, in particolare, le seguenti attività e compiti specifici:
    • -  continua a sviluppare le proprie conoscenze e le proprie competenze professionali, con permanente attenzione alle nuove acquisizioni scientifiche ed esercita il diritto-dovere all' aggiornamento;
    • -  rende significative, sistematiche e motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione curricolare flessibile; osserva il bambino nel suo sviluppo e processo di apprendimento, riflette sull' osservazione, intraprende le corrispondenti misure ed è responsabile per la documentazione;
    • -  promuove l' interazione con la diversità culturale, la complessità sociale e in genere con la diversità e di rafforzare i bambini nella loro identità e specificità in genere;
    • -  esercita le proprie funzioni, nel rispetto della programmazione di Circolo e della scuola, in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorità scolastiche, le agenzie formative ed i servizi specialistici e le istituzioni sociali del territorio;
    • -  cura e promuove, attraverso la collegialità con il team scolastico, la continuità con le precedenti strutture educative ed il successivo ordine di scuola;
    • -  organizza il tempo, lo spazio, i materiali, anche multimediali, e le tecnologie didattiche affinchè la scuola rappresenti per tutti un ambiente per apprendere, divertirsi e fare esperienze;
    • -  promuove l' innovazione della scuola, anche in collaborazione con la direzione, altre scuole e con l'ambiente circostante;
    • -  verifica e valuta, anche attraverso gli strumenti docimologici più aggiornati, le attività di insegnamento-apprendimento e l' attività complessiva della scuola e cura la trasparenza;
    • -  assume il ruolo sociale nel quadro dell' autonomia della scuola, nella consapevolezza dei doveri e dei diritti dell'insegnante e della collaboratrice pedagogica con attenzione alla realtà civile e culturale in cui essa opera, alle necessarie aperture interetniche e interculturale.
  • 3.  Requisiti d' accesso
    Laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell'infanzia
    Per l'insegnante specializzata di scuola dell'infanzia, oltre ai requisiti di accesso previsti per l'insegnante di scuola dell'infanzia: diploma di specializzazione polivalente per insegnanti di sostegno o diploma equivalente ai sensi della vigente normativa provinciale.
  • 4.  Attestato di conoscenza delle due lingue
    A partire dall'anno scolastico 2009-2010 è richiesto l'attestato di bilinguismo A

 

Profilo professionale della collaboratrice pedagogica di scuola dell'infanzia

  • 1.  Descrizione dei compiti in generale
    La collaboratrice pedagogica di scuola dell'infanzia coadiuva l'insegnante scuola dell'infanzia nel processo di sviluppo ed apprendimento del bambino, gestendo negli ambiti definiti dal piano dell'offerta educativa anche in via autonoma processi educativi e formativi.
  • 2.  Nell' ambito dei compiti di cui al comma 1 rientrano, in particolare, le seguenti attività di compiti specifici:
    • -  continua a sviluppare ad approfondire le proprie conoscenze e le proprie competenze professionali ed esercita il diritto-dovere all' aggiornamento;
    • -  rende significative, sistematiche e motivanti le attività pedagogiche attraverso una collaborazione flessibile con l' insegnante che assume chiare decisioni con riferimento agli obiettivi, agli ambiti educativi e ai metodi didattici; osserva il bambino nel suo sviluppo e processo di apprendimento, riflette sull'osservazione e partecipa al lavoro di documentazione;
    • -  pianifica ed organizza in stretto rapporto con l' insegnante, con i bambini e i loro genitori, i processi educativi e contestualmente riconosce il bambino come soggetto co-costruttore del proprio sviluppo o della propria educazione;
    • -  esercita le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorità scolastiche, le agenzie formative, i servizi specialistici e le istituzioni sociali del territorio.
    • -  promuove l' innovazione della scuola, in collaborazione con le insegnanti, le collaboratrice pedagogiche e con l'ambiente circostante
    • -  verifica e valuta in collaborazione con l' insegnante le attività di insegnamento-apprendimento e l'attività complessiva della scuola;
    • -  assume il ruolo sociale nel quadro dell' autonomia della scuola, nella consapevolezza dei doveri e dei diritti della collaboratrice pedagogica ;
    • -  sviluppa una particolare attenzione alla realtà civile e culturale in cui essa opera, alla necessarie aperture interetniche nonché interculturali;
    • -  si occupa del riordino del materiale ludico-didattico e dello spazio didattico.
  • 3.  Requisiti di accesso
    Diploma di maturità ad indirizzo pedagogico o social-pedagogico
  • 4.  Attestato di conoscenza delle due lingue
    A partire dall'anno scolastico 2009/2010 è richiesto l'attestato di bilinguismo "B".
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