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Delibera N. 2225 del 20.06.2005
Rete ciclabile sovracomunale dell'Alto Adige - approvazione del Piano delle piazzole di servizio

…omissis…

1) di approvare il Piano delle piazzole di servizio della rete ciclabile sovracomunale costituito da:

a) corografia in scala 1:150.000

b) corografia 1:50.000

c) Norme di attuazione:

 

Articolo 1

Definizioni generali

Di principio dev'essere prevista ogni 5 chilometri una piazzola di servizio. Vengono prioritariamente prese in considerazione attrezzature esistenti, considerando anche quelle che non si trovano immediatamente accanto alla pista ciclabile, bensì entro una distanza di 500 m.
Le piazzole di servizio lungo le piste ciclabili vengono classificate nelle seguenti categorie:
1) piazzole di sosta
2) bicigrill
3) stazione di ristoro
4) stazione di tipo particolare
In casi particolari possono essere previste nel Piano urbanistico, al fine di realizzare infrastrutture o costruzioni di tipo particolare, zone turistiche o zone per attrezzature collettive.;

Articolo 2

Piazzola di sosta

La piazzola di sosta dev'essere dotata almeno di panche, tavoli, tavole informative ed eventualmente essere dotati di ricovero contro la pioggia. Le piazzole di sosta non vengono previste nel Piano delle piazzole di servizio, vengono però rilevate nel sistema informativo;

Articolo 3

Bicigrill

Il bicigrill dev'essere dotato di panche, tavoli, acqua potabile, che puó trovarsi anche nelle immediate vicinanze, tettoia, WC, posto per il grill e campo da gioco. L'area ad accesso libero, per la quale non sussiste un obbligo a consumare, deve avere almeno la stessa dimensione delle aree utilizzate dall'esercizio. Le attrezzature liberamente accessibili debbono essere presidiate e curate.
È ammessa la realizzazione di un bicigrill o chiosco di vendita di rinfreschi e di prodotti agricoli di propria produzione. L'area coperta del bicigrill o il chiosco di vendita può essere al massimo di 20 m². Posti a sedere debbono essere solo all'aperto.
Presso postazioni selezionate, nel Comune di Vipiteno, nel sito W 60 puó essere esercíto un service per biciclette e nel sito W 70 un service e noleggio per biciclette. Nel Comune di Renon - Campodazzo è possibile realizzare ed esercire in aggiunta un service per biciclette nel sito S 20. Per il service per biciclette e/o noleggio di biciclette è ammessa un'area coperta massima di 50 m².

Articolo 4

Stazione di ristoro

La stazione di ristoro dev'essere dotata almeno di panche, tavoli, acqua, tettoia, WC, posto per il grill e campo da gioco. L'area ad accesso libero, per la quale non sussiste un obbligo a consumare, deve avere almeno la stessa dimensione delle aree utilizzate dall'esercizio.
All'interno della stazione di ristoro puó essere realizzato un edificio per la somministrazione di cibi e bevande o per la somministrazione di cibi e bevande ai sensi delle leggi provinciali n. 57/88 e n. 37/78, con posti a sedere nel locale ed all'aperto. La superfice utilizzabile lorda dell'edificio, compresi i vani accessori puó essere al massimo di 120 m², La superficie di vendita per la vendita di articoli per il fabbisogno del ciclista non puó superare i 50 m². La superficie coperta dell'officina e noleggio per biciclette non puó superare i 100 m².
La realizzazione di un'abitazione di servizio è ammissibile, qualora il tipo e l'ubicazione particolare richiedano una presenza continua. Deve avere le caratteristiche di un'abitazione di edilizia agevolata. Il fabbisogno verrà accertato dal Comune territorialmente competente.
Con delibera della Giunta provinciale la categoria bicigrill, ai sensi dell'art. 3, puó essere cambiata in stazione di ristoro. Allo stesso modo, con delibera della Giunta provinciale il piano delle piazzole di servizio può essere in qualsiasi momento integrato con nuove piazzole;
Qualora la stazione di ristoro coincida con un'esercizio esistente, che possa essere condotto e gestito secondo le vigenti disposizioni urbanistiche, possono essere realizzati standards di arredo previsti dalla presente categoria di piazzole di servizio, non però in aggiunta alle eventuali esistenti possibilitá di ampliamento.
 
2) di provvedere alla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino ufficiale della regione.
 
3) Di revocare la delibera della Giunta Provinciale n. 1877 dd. 30.05.2005.
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