(1) L'inserimento negli elenchi di cui all'articolo 17 determina, relativamente all'ambito territoriale di iscrizione di ciascun pediatra e nei confronti dei cittadini che lo hanno scelto, l'affidamento al pediatra stesso della tutela della salute del proprio assistito che si estrinseca in compiti diagnostici terapeutici, preventivi e di educazione sanitaria sul singolo quali precisati dal presente accordo ed espletati attraverso interventi ambulatoriali e domiciliari.
(2) L'attività del pediatra remunerata con la quota fissa per assistito, viene espletata durante l'arco temporale non rientrante nella competenza dei servizi preposti alla continuità assistenziale di cui all'articolo 42 e comprende i seguenti compiti come disciplinati ai successivi articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34: