(1) Per adeguarsi retroattivamente alle percentuali contributive previste a livello nazionale, con decorrenza 1° gennaio 1999 per i pediatri iscritti negli elenchi viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui all'articolo 9, comma 2, punto 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349, nella stessa misura, con le stesse percentuali nonché con le analoghe cadenze e modalità, previste dagli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i pediatri, calcolato sulla base di tutti i compensi previsti dal presente accordo.
(2) Per far fronte al pregiudizio economico derivante dall'onere della sostituzione per eventi di malattia e di infortunio, anche in relazione allo stato di gravidanza e secondo il disposto del Decreto legislativo n. 1512001, con decorrenza 1° ottobre 2008 è posto a carico del servizio pubblico un onere pari a quello previsto negli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni, da calcolarsi secondo le modalità di cui all'articolo 59, comma 4 dell'accordo collettivo nazionale approvato con intesa della Conferenza Stato-Regioni dd. 15-12-2005. Quale base imponibile si utilizza la quota fissa di cui all'articolo 39, comma 2 del presente accordo provinciale.
(3) Con le stesse cadenze previste nell'accordo collettivo nazionale i Comprensori versano i contributi di cui al comma 2 all' E.N.P.A.M. affinchè provveda a riversarli alla Compagnia assicuratrice con la quale i sindacati maggiormente rappresentativi, a livello nazionale, avranno provveduto a stipulare apposito contratto di assicurazione mediante procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica.