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c) Accordo 15 settembre 2008 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta
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1)
Pubblicato nel Supplemento n. 1 al B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

Art. 39 (Trattamento economico)

(1) Il trattamento economico dei pediatri è costituito:

  1. dalla quota fissa annua del compenso per assistito ("Onorario Professionale");
  2. dalla quota variabile del compenso (indennità e compensi vari).

(2) A decorrere dal 1° luglio 2008 la quota fissa annua del compenso per assistito è determinata come segue:

Spezialisierungsalter des Kinderarztes
Anzianità di specializzazione del pediatra

Berufshonorar –
Onorario professionale
> 250 Pat./paz.

Berufshonorar – Onorario professionale
> 250 – 900 Pat./paz.

Berufshonorar –
Onorario professionale
> 900 Pat./paz.

Von/da 0 bis/a 2 Jahre/anni

132,05

97,13

100,60

über/oltre 2 bis/fino 9 Jahre/anni

136,99

102,04

105,71

über/oltre 9 bis/fino 16 Jahre/anni

141,89

106,97

110,81

über/oltre 16 bis/fino 23 Jahre/anni

146,81

111,88

115,93

über/oltre 23 Jahre/anni

151,70

116,80

121,01

 

(3) Quota variabile del compenso:

Per i pediatri, la quota variabile del compenso è articolata nelle seguenti voci:

  1. compensi per visite occasionali e per prestazioni aggiuntive;
  2. compensi per l'assistenza domiciliare programmata e integrata nei confronti dei soggetti con patologia cronica e non ambulabili;
  3. maggiorazione per zone disagiatissime;
  4. indennità di collaborazione informatica;
  5. indennità di collaboratore di studio medico;
  6. indennità di bilinguismo;
  7. compensi per bilanci di salute;
  8. compensi per progetti obiettivo;
  9. compensi per attività in forma associativa.

(4) A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione dell'accordo da parte della Giunta Provinciale l'ammontare dei vari compensi definiti al comma 3 è determinato come segue:

  1. Compensi per visite occasionali e prestazioni aggiuntive.
    Ai pediatri spetta il compenso per le eventuali visite occasionali di cui all'articolo 37 e il compenso per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B.
  2. Compensi per prestazioni di assistenza domiciliare programmata e integrata nei confronti dei soggetti con patologia cronica e non ambulabili di cui all'articolo 41, come quantificati nel protocollo allegato sotto la lettera E del presente accordo.
    L'entità complessiva della spesa per compensi per prestazioni di assistenza domiciliare programmata e integrata nei confronti dei soggetti con patologia cronica e non ambulabili viene definita annualmente dalla Giunta Provinciale tenendo conto degli obiettivi da raggiungere, fissati dal Piano sanitario provinciale, e degli obiettivi effettivamente raggiunti, previ accordi con i Sindacati firmatari del presente accordo. I compensi per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B ed i compensi per le prestazioni di assistenza domiciliare programmata e integrata nei confronti dei soggetti con patologia cronica e non ambulabili di cui agli allegato E non possono comunque superare il 100 per cento della quota fissa annua del compenso;
  3. Maggiorazioni per zone disagiatissime
    Per lo svolgimento dell'attività in disagiatissime sedi, al pediatra spetta, fino al raggiungimento di 400 iscritti residenti nell'ambito o distretto dichiarato disagiatissima sede, per un periodo massimo di 2 anni, un'indennità mensile di euro 663,22.
    Sono identificati disagiatissime sedi tutti gli ambiti o distretti dove da almeno 2 anni non opera un pediatra. L'indennità può essere percepita dallo stesso medico un'unica volta.
    L'insediamento del pediatra viene incentivato mediante:
    1. messa a disposizione da parte del Comprensorio di struttura ambulatoriale a costo minimale, laddove sia disponibile;
    2. utilizzazione del pediatra per attività territoriali programmate nei limiti dell' attività globalmente consentita;
  4. Indennità di collaborazione informatica
    I pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato al momento della entrata in vigore del presente Accordo, entro la fine dell'anno 2009 sono obbligati a gestire mediante apparecchiature e programmi informatici la scheda sanitaria individuale del paziente ad esclusivo uso del medico, ad elaborare dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, a stampare almeno il 70 per cento sia delle prescrizioni farmaceutiche che dagli accertamenti bio-umorali e/o strumentali. Al pediatra è corrisposta una indennità forfetaria mensile di euro 189,11 previa autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove non già rilasciata. Inoltre i pediatri che percepiscono l'indennità di collaborazione informatica devono avere un indirizzo di posta elettronica e comunicarlo al Comprensorio. Il pediatra è tenuto a comunicare al Comprensorio tempestivamente ogni variazione riguardante la collaborazione informatica ed i compiti ed obblighi che ne derivano;
  5. Indennità di collaboratore di studio medico
    Ai pediatri che utilizzano un collaboratore di studio professionale dipendente o un collaboratore non dipendente garantito da società di servizio, per almeno 10 ore settimanali, sono corrisposte le seguenti indennità:
    1. per un collaboratore assunto per almeno 10 ore settimanali euro 3,60 all' anno per assistito; l' indennità comunque non può essere inferiore all' importo di euro 132,65 mensili;
    2. per un collaboratore assunto per almeno 15 ore a settimanali euro 4,65 all' anno per assistito; l' indennità comunque non può essere inferiore all' importo di euro 198,98 o mensili;
      il godimento di tale indennità è subordinato alla autocertificazione ai sensi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da parte del pediatra e alla presentazione di copia del contratto di lavoro o di dichiarazione della società di servizio, ove non già presentata. Il pediatra è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione riguardante il collaboratore di studio medico al Comprensorio.
  6. Indennità di bilinguismo
    Ai pediatri già in possesso dell'attestato di bilinguismo, ex carriera direttiva, di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, nr. 752 e successive modifiche ed integrazioni o di titolo equipollente, o dalla data successiva al conseguimento dell'attestato stesso, viene riconosciuta l'indennità di bilinguismo di cui alla legge 454/80 e successive modifiche ed integrazioni nella misura di euro 223,63 mensili;
  7. Compensi per i bilanci di salute di cui all'articolo 28, lettera g), come quantificati nell'allegato H;
  8. Compenso per progetti obiettivo
    Annualmente la Provincia Autonoma di Bolzano stanzia una somma da destinare a progetti obiettivo e a progetti pilota nell'ambito della pediatria, a cui i pediatri possono liberamente partecipare. Tale somma è determinata dalla Provincia in accordo con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e messa a disposizione dell'Azienda sanitaria ad inizio anno. I progetti obiettivo completamente formulati devono essere presentati entro il 30 settembre di ogni anno all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige. Di norma entro il 31 ottobre l'Azienda sanitaria identifica i progetti obiettivo da attivare per l'anno successivo tra quelli previsti dal Piano Sanitario Provinciale o tra quelli proposti dai Comprensori, dalle Società Culturali dei Pediatri di libera scelta e dai Sindacati firmatari del presente accordo. Tali progetti obiettivo sono soggetti ad approvazione da parte del Direttore generale dell'Azienda sanitaria. Progetti obiettivo straordinari possono essere concordati ed attivati a livello di Comprensorio anche al di fuori dei termini previsti.
  9. Compensi per attività in forma associativa
    Ai pediatri che svolgono la propria attività sotto forma di pediatria di gruppo ai sensi dell'articolo 48 rispettivamente sotto forma di pediatria in rete ai sensi dell'articolo 49, viene riconosciuto un compenso forfetario annuo aggiuntivo per assistito in carico nella misura di euro 11,90 rispettivamente euro 8,00. I compensi per la pediatria in rete e la pediatria di gruppo non sono cumulabili.

(5) I compensi di cui al comma 2 (onorario professionale) ed ai commi 3 e 4 (quota variabile), lettere c), d), e), f) ed i) sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, mensilmente, entro la fine del mese successivo a quello di competenza. I compensi di cui ai commi 3 e 4 (quota variabile) lettere a), b), e g) sono versati mensilmente entro la fine del secondo mese successivo a quello di competenza. Le variazioni di retribuzione relativi ai passaggi di fascia per anzianità di specializzazione del pediatra saranno effettuate il 1° del mese successivo al mese di passaggio di fascia per anzianità di specializzazione. Tutti i compensi annuali riconosciuti per assistito sono frazionabili in ratei mensili ed in ratei giornalieri, dove l'anno si considera convenzionalmente composto di 360 giorni e il mese di 30 giorni.

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