(1) Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di pediatri, il Comprensorio può conferire ad un pediatra, applicando i criteri per la formazione delle graduatorie locali di cui all'articolo 16, comma 8, un incarico temporaneo onde garantire l'assistenza sanitaria nel territorio. Tale incarico, di durata non superiore a 6 mesi rinnovabili, cessa al momento in cui viene insediato il pediatra avente diritto. Al pediatra di cui al presente comma vengono corrisposti relativamente agli utenti che viene incaricato di assistere, l'83 per cento dell'onorario professionale di cui all'articolo 39, comma 2 del presente accordo, in base alla propria anzianità di specializzazione.
(2) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, comma 4, lettera c) in tema di zone disagiatissime, nel caso la procedura per l'assegnazione dell'incarico provvisorio dia esito negativo il Comprensorio può assegnare temporaneamente e sino alla copertura definitiva della zona carente, le scelte dei minori ai pediatri iscritti anche in deroga al massimale individuale. Queste scelte vengono iscritte in separato elenco secondo l'articolo 21, comma 10.