(1) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, al di fuori degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo i pediatri iscritti negli elenchi possono svolgere attività di libera professione nei confronti dei propri assistiti previo consenso informato.
(2) Per l'attività libero professionale effettuata nei confronti dei pazienti non iscritti nei propri elenchi, il medico deve usare il ricettario privato. Per l'attività libero professionale effettuata nei confronti dei pazienti non iscritti nei propri elenchi, senza pediatra, il medico può usare il ricettario del servizio sanitario provinciale.
(3) L'elenco delle eventuali prestazioni a pagamento e le relative tariffe dovranno essere esposte in ogni studio professionale.
(4) L'attività libero professionale strutturata e occasionale, non deve recare pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del pediatra, nello studio e al domicilio del paziente.