(1) L'assistito che revoca la scelta ne dà comunicazione al competente Comprensorio. Contemporaneamente alla revoca, l'assistito effettua una nuova scelta che, ai fini assistenziali ha effetto immediato.
(2) Il medico che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistibile può in ogni tempo ricusare la scelta dandone comunicazione al competente Comprensorio. Tale ricusazione deve essere motivata da eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 502/92e successive modificazioni. Tra i motivi della ricusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal 16° giorno successivo alla sua comunicazione al Comprensorio.
(3) Non è consentita la ricusazione quando nel Comune non sia operante altro medico, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilità da accertarsi da parte del Comitato consultivo provinciale di cui all'articolo 9.