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c) Accordo 15 settembre 2008 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta
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1)
Pubblicato nel Supplemento n. 1 al B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

Art. 42 (Continuità assistenziale)

(1) Al fine di garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana si stabilisce che la continuità assistenziale e l'assistenza ai turisti disciplinata dagli articoli 48, 49, 51, 52 e 54 dell'accordo collettivo provinciale per i medici di medicina generale, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale del 3 dicembre 2007, n. 4149, si estende anche agli assistibili in carico ai pediatri.

(2) I pediatri che si dichiarano disponibili collaborano alla continuità assistenziale di cui al comma 1, al fine di migliorare il servizio secondo le seguenti modalità:

  1. Continuità assistenziale festiva e prefestiva:
    I Comprensori possono istituire ambulatori pediatrici per il servizio di continuità assistenziale festiva e prefestiva, che viene svolto da medici specialisti pediatri. Il medico non è obbligato alla consulenza telefonica. L'orario dei suddetti ambulatori pediatrici viene stabilito dai Comprensori previo accordo con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e può, se necessario, essere esteso. I Comprensori mettono a disposizione dei pediatri i rispettivi ambulatori e garantiscono la collaborazione di un'infermiera. Il compenso spettante ammonta a euro 26,96 omnicomprensivi per ogni prestazione, verrà comunque garantito un compenso orario di euro 71,44;
  2. Continuità assistenziale notturna nei giorni feriali:
    Nei comuni dove non è organizzata la continuità assistenziale in forma attiva, il servizio di continuità assistenziale è svolto sotto forma di disponibilità domiciliare, dalle ore 20.00 alle ore 8.00, per i propri iscritti o a turno, sotto forma di associazionismo medico, con un massimo di 5 pediatri. Il compenso spettante ammonta a euro 79,57 omnicomprensivi per notte per medico, se il pediatra per propria scelta svolge singolarmente il servizio, euro 125,99 omnicomprensivi per notte se per motivi contingenti nel distretto o ambito territoriale non è possibile garantire la continuità assistenziale in forma del turno. Se il servizio è svolto a turno:
    euro 144,65 omnicomprensivi (2 pediatri),
    euro 172,42 omnicomprensivi (3 pediatri),
    euro 198,95 omnicomprensivi (4 pediatri),
    euro 225,36 omnicomprensivi (5 pediatri) per notte. Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B) vengono notulate dal pediatra al Comprensorio. I pediatri che intendono svolgere tale servizio devono comunicare al Comprensorio quale forma di continuità assistenziale notturna loro intendono esplicare. Nell'eventualità dello svolgimento della continuità assistenziale in forma associativa, i pediatri associati regolamentano il servizio e i propri turni rendendoli noti agli assistiti mediante segreteria telefonica. Entro il 10 del mese successivo, a cura dei gruppi associati, viene comunicato al Comprensorio di appartenenza il riassunto dei turni di continuità assistenziale svolti con i rispettivi nominativi;
  3. Per adeguarsi retroattivamente alle percentuali contributive previste a livello nazionale, con decorrenza 1° gennaio 1999 per i pediatri che svolgono la continuità assistenziale ai sensi del presente articolo viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui all'articolo 9, comma 2, punto 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349, nella stessa misura, con le stesse percentuali nonché con le analoghe cadenze e modalità, previste dagli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale – continuità assistenziale - calcolato sulla base di tutti i compensi previsti dal presente articolo;
  4. Con decorrenza 1° ottobre 2008 il Comprensorio versa alla fondazione E.N.P.A.M., con le stesse percentuali nonché con le analoghe cadenze e modalità, previste dagli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - continuità assistenziale-, un contributo, calcolato su tutti i compensi previsti dal presente articolo, affinchè questa provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale provvedono a stipulare apposito accordo, mediante procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica, contro il mancato guadagno del pediatra per malattia, gravidanza e puerperio, anche in relazione alla legge 379/90;
  5. Il Comprensorio deve assicurare i pediatri che svolgono il servizio di continuità assistenziale contro gli infortuni subiti a causa od in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi, sempre che l'attività sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonché i danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previsti dal presente accordo. Il contratto è stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali:
    1. euro 775.000,00 per morte od invalidità permanente;
    2. euro 52,00 giornalieri per invalidità temporanea assoluta con un massimo di 300 giorni.

La relativa polizza è stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

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