(1) Al fine di garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana si stabilisce che la continuità assistenziale e l'assistenza ai turisti disciplinata dagli articoli 48, 49, 51, 52 e 54 dell'accordo collettivo provinciale per i medici di medicina generale, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale del 3 dicembre 2007, n. 4149, si estende anche agli assistibili in carico ai pediatri.
(2) I pediatri che si dichiarano disponibili collaborano alla continuità assistenziale di cui al comma 1, al fine di migliorare il servizio secondo le seguenti modalità:
La relativa polizza è stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.