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c) Accordo 15 settembre 2008 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta
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1)
Pubblicato nel Supplemento n. 1 al B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

Art. 16 (Copertura delle zone carenti di assistenza pediatrica)

(1) Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno, nonché in qualsiasi altro momento in caso di comprovata necessità, i Comprensori pubblicano sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e sul sito internet del Comprensorio l'elenco delle zone carenti di pediatri individuate nel corso del semestre precedente sulla base dei criteri di cui all'articolo 15, tenendo presente eventuali pensionamenti del semestre in corso.

(2) Qualora gli iscritti del pediatra uscente non possono essere acquisiti dagli altri pediatri operanti nell'ambito territoriale o distretto, tale posto sarà bandito nel semestre precedente.

(3) In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del pediatra, il Comprensorio indica il Comune o la zona di ubicazione dello studio medico.

(4) Possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti rese pubbliche secondo quanto stabilito dal comma 1:

  1. i pediatri che sono già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri istituiti nell'ambito provinciale ai sensi dell'articolo 17, a condizione peraltro che risultino iscritti da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo, eccezione fatta per incarichi di continuità assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascun distretto o ambito territoriale. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
  2. i pediatri che nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda hanno i seguenti requisiti:
    1. iscrizione all'albo professionale;
    2. possesso del diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti;
    3. possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752e successive modifiche ed integrazioni;
    4. non aver superato il limite di età massima secondo le disposizioni dell'accordo collettivo nazionale.

(5) Non possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti ai sensi della lettera b) i medici titolari di incarico in ambito provinciale che non abbiano maturato almeno due anni di servizio effettivo nel precedente ambito territoriale di assegnazione.

(6) Gli aspiranti, entro 20 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 presentano separate domande ai Comprensori competenti indicando a pena di nullità le eventuali altre località carenti per le quali concorrono.

(7) In allegato alla domanda gli aspiranti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei presupposti e dei titoli dichiarati, nonché se alla data di presentazione della domanda gli aspiranti abbiano in atto rapporti di lavoro dipendenti, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema di cui all'allegato G).

(8) Al fine del conferimento degli incarichi nelle località carenti per i pediatri di cui al comma 3, lettera b) viene predisposta una graduatoria secondo i criteri indicati nell'allegato A).

(9) Al fine del conferimento degli incarichi il Comprensorio formula per ogni distretto o ambito territoriale carente una apposita graduatoria dei medici di cui al comma 4, dando la precedenza ai medici di cui alla lettera a) del comma 4, in base all'anzianità di iscrizione negli elenchi dei pediatri di libera scelta e, in subordine, in base all'anzianità di specializzazione.

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