In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) Accordo 15 settembre 2008 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta
3

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel Supplemento n. 1 al B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

Art. 17 (Instaurazione del rapporto convenzionale)

(1) Il pediatra interpellato per garantire l'assistenza in una delle zone carenti, individuate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, deve comunicare l'accettazione entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza. L'accettazione comporta in caso di trasferimento, ai sensi del comma 4, lettera a) dell'articolo 16, la decadenza dell'incarico nell'ambito di provenienza.

(2) Il pediatra che ha accettato l'incarico, entro i successivi novanta giorni, sempre a pena di decadenza deve:

  1. aprire nella località carente assegnatagli idoneo studio medico secondo le prescrizioni di cui all'articolo 18 e darne comunicazione al Comprensorio;
  2. trasferire l'abitazione nell'ambito territoriale se si tratta di distretto suddiviso in ambiti, o distretto assegnatogli, fatto salvo eventuali deroghe concesse dal Comprensorio;
  3. iscriversi all'Albo dell'Ordine dei Medici della provincia di Bolzano se è iscritto in altra provincia. In tal caso può documentare la presentazione della domanda di trasferimento dall'Ordine di provenienza.

(3) I Comprensori, avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni locali, possono consentire temporanee proroghe al termine di cui al comma 2.

(4) Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio il Comprensorio procede alla verifica dell'idoneità dello stesso con proprio personale sanitario e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a trenta giorni per adeguare l'ambulatorio alle prescrizioni di cui all'articolo 18. Trascorso tale termine inutilmente, il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico.

(5) L'incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione del Comprensorio attestante l'idoneità dello studio oppure alla scadenza del termine di quindici giorni, di cui al comma 4, qualora il Comprensorio non proceda alla prevista verifica di idoneità.

(6) E'fatta comunque salva la facoltà del Comprensorio di dar luogo in qualsiasi momento alla verifica dell'idoneità dello studio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18.

(7) Il pediatra al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito all'ambito territoriale in cui è compresa la zona carente.

(8) L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilità di cui all'articolo 2 comporta la cancellazione dall'elenco.

(9) Il provvedimento di decadenza dall'iscrizione nell'elenco adottato dal competente Comprensorio su parere del comitato di cui all'articolo 9.

(10) Nel corso del rapporto convenzionale il pediatra può essere autorizzato dal Comprensorio per documentati ed obiettivi motivi a trasferire l'abitazione in altro ambito territoriale di contiguità, anche se appartenente a Comprensorio diverso, previo parere favorevole del Comitato consultivo provinciale di cui all'articolo 9 e purchè tale trasferimento non comporti alcun disservizio nell'erogazione dell'assistenza.

(11) Nei casi di trasferimento dello studio medico nello stesso ambito di scelta, si applicano le procedure e le modalità di cui al precedente comma 4.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActiona) Accordo 11 dicembre 2007
ActionActionb) Accordo 14 aprile 2008
ActionActionc) Accordo 15 settembre 2008
ActionActionDICHIARAZIONE PRELIMINARE
ActionActionPRINCIPI GENERALI
ActionActionASSISTENZA PRIMARIA
ActionAction Art. 15 (Rapporto ottimale)
ActionAction Art. 16 (Copertura delle zone carenti di assistenza pediatrica)
ActionAction Art. 17 (Instaurazione del rapporto convenzionale)
ActionAction Art. 18 (Requisiti di apertura degli studi medici)
ActionAction Art. 19 (Sostituzioni)
ActionAction Art. 20 (Incarichi provvisori)
ActionAction Art. 21 (Massimale di scelte e sue limitazioni)
ActionAction Art. 22 (Scelta del pediatra)
ActionAction Art. 23 (Revoca e ricusazione della scelte)
ActionAction Art. 24 (Revoche di ufficio)
ActionAction Art. 25 (Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici)
ActionAction Art. 26 (Elenchi nominativi e variazioni mensili)
ActionAction Art. 27 (Compiti del pediatra con compenso a quota fissa)
ActionAction Art. 28 (Compiti del pediatra con compenso a quota variabile)
ActionAction Art. 29 (Visite ambulatoriali e domiciliari)
ActionAction Art. 30 (Consulto con lo specialista)
ActionAction Art. 31 (Accesso del pediatra presso gli ambienti di ricovero)
ActionAction Art. 32 (Prescrizione farmaceutica e modulario)
ActionAction Art. 33 (Richiesta di indagini specialistiche Proposte di ricovero o di cure termali)
ActionAction Art. 34 (Rapporti tra il pediatra, la dirigenza sanitaria del Comprensorio ed il coordinatore del distretto)
ActionAction Art. 35 (Interventi socio – assistenziali)
ActionAction Art. 36 (Collegamento con i servizi di continuità assistenziale)
ActionAction Art. 37 (Visite occasionali)
ActionAction Art. 38 (Libera professione)
ActionAction Art. 39 (Trattamento economico)
ActionAction Art. 40 (Contributi previdenziali, per l'assicurazione di malattia e contro gli infortuni)
ActionAction Art. 41 (Assistenza domiciliare programmata e integrata nei confronti dei soggetti con patologia cronica e non ambulabili)
ActionAction Art. 42 (Continuità assistenziale)
ActionActionCAPO III
ActionAction(art. 16)
ActionAction(art. 39)
ActionAction(art. 33)
ActionAction(art. 41)
ActionAction(art. 19)
ActionAction(artt. 5 e 16 )
ActionAction(art. 28, lett. g)
ActionAction(art. 33)
ActionAction(art. 27)
ActionAction(art. 46)
ActionActiond) Accordo 5 maggio 2009
ActionActione) Accordo 11 dicembre 2007
ActionActionf) Accordo 14 luglio 2015,
ActionActiong) Accordo 19 luglio 2017, n. 0
ActionActionh) Accordo 23 agosto 2017, n. 00
ActionActioni) Accordo 9 febbraio 2018, n. 0
ActionActionj) Accordo 13 dicembre 2019, n. 0
ActionActionk) Contratto collettivo 13 novembre 2020
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico