(1) Il pediatra interpellato per garantire l'assistenza in una delle zone carenti, individuate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, deve comunicare l'accettazione entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza. L'accettazione comporta in caso di trasferimento, ai sensi del comma 4, lettera a) dell'articolo 16, la decadenza dell'incarico nell'ambito di provenienza.
(2) Il pediatra che ha accettato l'incarico, entro i successivi novanta giorni, sempre a pena di decadenza deve:
- aprire nella località carente assegnatagli idoneo studio medico secondo le prescrizioni di cui all'articolo 18 e darne comunicazione al Comprensorio;
- trasferire l'abitazione nell'ambito territoriale se si tratta di distretto suddiviso in ambiti, o distretto assegnatogli, fatto salvo eventuali deroghe concesse dal Comprensorio;
- iscriversi all'Albo dell'Ordine dei Medici della provincia di Bolzano se è iscritto in altra provincia. In tal caso può documentare la presentazione della domanda di trasferimento dall'Ordine di provenienza.
(3) I Comprensori, avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni locali, possono consentire temporanee proroghe al termine di cui al comma 2.
(4) Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio il Comprensorio procede alla verifica dell'idoneità dello stesso con proprio personale sanitario e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a trenta giorni per adeguare l'ambulatorio alle prescrizioni di cui all'articolo 18. Trascorso tale termine inutilmente, il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico.
(5) L'incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione del Comprensorio attestante l'idoneità dello studio oppure alla scadenza del termine di quindici giorni, di cui al comma 4, qualora il Comprensorio non proceda alla prevista verifica di idoneità.
(6) E'fatta comunque salva la facoltà del Comprensorio di dar luogo in qualsiasi momento alla verifica dell'idoneità dello studio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18.
(7) Il pediatra al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito all'ambito territoriale in cui è compresa la zona carente.
(8) L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilità di cui all'articolo 2 comporta la cancellazione dall'elenco.
(9) Il provvedimento di decadenza dall'iscrizione nell'elenco adottato dal competente Comprensorio su parere del comitato di cui all'articolo 9.
(10) Nel corso del rapporto convenzionale il pediatra può essere autorizzato dal Comprensorio per documentati ed obiettivi motivi a trasferire l'abitazione in altro ambito territoriale di contiguità, anche se appartenente a Comprensorio diverso, previo parere favorevole del Comitato consultivo provinciale di cui all'articolo 9 e purchè tale trasferimento non comporti alcun disservizio nell'erogazione dell'assistenza.
(11) Nei casi di trasferimento dello studio medico nello stesso ambito di scelta, si applicano le procedure e le modalità di cui al precedente comma 4.