(1) Il consulto può essere attivato dal pediatra qualora lo ritenga utile per la salute del paziente.
(2) Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal pediatra presso gli ambulatori pubblici nell'ambito territoriale del Comprensorio del paziente.
(3) Il consulto, previa autorizzazione del Comprensorio può essere attuato, su richiesta motivata del pediatra, anche presso il domicilio del paziente.
(4) Il pediatra e lo specialista concordano i modi e i tempi di attuazione nel rispetto delle esigenze dei servizi del Comprensorio.