(1) La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte dell'assistibile ha effetto dal giorno del decesso. Il Comprensorio è tenuto a comunicare la revoca al medico interessato entro un anno dall'evento.
(2) In caso di trasferimento di residenza il Comprensorio presso il quale il cittadino ha effettuato la nuova scelta comunica tale circostanza al Comprensorio di provenienza del cittadino stesso perchè provveda alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta. I Comprensori che aggiornano l'archivio assistibili utilizzando le informazioni anagrafiche dei Comuni, possono procedere, nei casi di trasferimento ad altri Comprensori/Aziende sanitarie, alla revoca d'ufficio. Il Comprensorio è tenuto a comunicare detta revoca al medico ed al cittadino interessati entro 3 mesi dall'evento. Il pediatra che non ha superato il massimale di scelte (1.200) o la propria quota individuale inferiore, previo suo consenso può mantenere le scelte dei cittadini che si trasferiscono in un ambito o distretto limitrofo.
(3) Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato. Tali comunicazioni sono eseguite contestualmente alle variazioni del mese di competenza.
(4) La revoca della scelta da operarsi d'ufficio alla data del compimento del quattordicesimo anno di età è comunicata in tempo utile, alla famiglia dell'assistito, che prima di tale data può richiedere il mantenimento della scelta a favore del pediatra, per documentate patologie croniche o riconosciute situazioni di handicap e ciò fino al 16° anno di età.