(1) Dopo il comma 2/bis dell’articolo 25 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 2/ter e 2/quater:
“2/ter L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige è autorizzata a stipulare contratti di locazione e, su delega della Giunta provinciale, a costruire ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera n), della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, o acquistare in nome e per conto della Provincia alloggi da mettere a disposizione del personale sanitario o di medici e di altre professioni sanitarie in formazione. I contratti di locazione sono stipulati, per periodi determinati, sulla base di un modello di compartecipazione ai costi di locazione. Inoltre, l’Azienda Sanitaria è autorizzata a finanziare progetti di sostegno delle sue e dei suoi dipendenti, nonché di medici e di altre professioni sanitarie in formazione, sia nell’ambito dell’assistenza ai bambini in età prescolare sia nell’ambito dell’assistenza extrascolastica nei periodi di chiusura delle scuole.
2/quater. Le disposizioni di cui al comma 2/ter trovano applicazione anche per gli enti che gestiscono servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, tenendo conto dei rispettivi ordinamenti e sistemi di finanziamento.”
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 2.756.000,00 euro per l’anno 2023, in 836.000,00 euro per l’anno 2024 e in 1.336.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede:
- quanto a 1.920.000,00 euro per l’anno 2023 e a 500.000,00 euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio;
- quanto a 836.000,00 euro per l’anno 2023, a 836.000,00 euro per l’anno 2024 e a 836.000,00 euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.