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w''') Legge provinciale 9 gennaio 2023, n. 11)
Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno 2023

1)
Pubblicato nel supplemento 2 del B.U. 12 gennaio 2022, n. 2.

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)”)

(1) Nella rubrica dell’articolo 31 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, sono soppresse le parole: “in zone periferiche e svantaggiate”.

(2) Nel comma 1 dell’articolo 31 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, sono soppresse le parole: “anche nelle zone periferiche e svantaggiate del territorio provinciale” e le parole: “territorialmente interessati”.

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, “Norme per la tutela della qualità dell’aria”)

(1) Dopo l’articolo 7/ter della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è inserito il seguente articolo:

“Art. 7/quater (Contributi per la sostituzione di impianti termici)

1. La Provincia autonoma di Bolzano concede contributi per l’installazione di sistemi di riscaldamento a basse emissioni e alimentati a energie rinnovabili, in sostituzione di generatori di calore alimentati a legna, inquinanti o obsoleti. Gli impianti incentivati devono contribuire alla riduzione delle emissioni degli inquinanti maggiormente problematici rispetto ai valori limite e ai valori obiettivo fissati dalla normativa vigente nonché dal piano della qualità dell’aria e dai programmi di cui all’articolo 9. La Giunta provinciale stabilisce le modalità e i criteri per la concessione dei contributi, che devono essere in linea con gli obiettivi di tutela del clima.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi solo ai soggetti che hanno ottenuto accesso agli incentivi statali di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2016, e successive modifiche. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con gli incentivi riconosciuti dallo Stato fino alla misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili. I contributi a favore delle imprese vengono concessi nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022 (2022/C 80/01).”

(2) Dopo l’articolo 11/ter della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è inserito il seguente articolo:

“Art. 11/quater (Trasferimento del traffico per ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici)

1. Per migliorare la qualità dell’aria nei centri abitati della provincia e ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici causate da situazioni di grave e prolungato congestionamento del traffico circolante sulle strade statali, provinciali e comunali, la Provincia può assumere gli oneri derivanti dal trasferimento del traffico veicolare su determinati tratti autostradali, limitatamente ai periodi strettamente necessari.

2. Per attuare le finalità di cui al comma 1, la Giunta provinciale può stipulare convenzioni con i gestori autostradali, sentiti i Comuni direttamente interessati. Gli effetti sull’ambiente e sulla viabilità derivanti dal trasferimento del traffico veicolare sono valutati dall’Agenzia provinciale per l’ambiente e per la tutela del clima e presentati periodicamente alla Giunta provinciale.”

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 810.000,00 euro per l’anno 2023, in 1.250.000,00 euro per l’anno 2024 e in 1.250.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, "Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1)Dopo l’articolo 1 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 1/bis (Piste ciclabili e itinerari ciclopedonali)

1. Le piste ciclabili e gli itinerari ciclopedonali intercomunali fanno parte del demanio pubblico, ramo strade o demanio idrico.

2. La Provincia autonoma di Bolzano subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle convenzioni stipulate dai gestori delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali intercomunali con i proprietari dei terreni, in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. Alla scadenza delle convenzioni di cui al comma 2 e comunque entro 36 mesi dalla stessa, i fondi di proprietà privata su cui insistono piste ciclabili o itinerari ciclopedonali intercomunali ai sensi del decreto del presidente della Provincia 20 settembre 2007, n. 50, sono acquisiti al demanio pubblico provinciale ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, e fino alla loro acquisizione i fondi sono occupati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.000.000,00 euro per l’anno 2023, in 1.000.000,00 euro per l’anno 2024 e in 1.000.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, “Riordino del sistema statistico provinciale”)

(1) Nel comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, le parole: “dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290.” sono sostituite dalle parole: “dall’articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e successive modifiche.”

(2) Alla fine del comma 5 dell’articolo 4 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, è aggiunto il seguente periodo: “In caso di assenza o impedimento, i membri designano di volta in volta un membro supplente.”

(3) Nel comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, le parole: “dell'articolo 1, comma 5, del D.Lgs. n. 290/1993,” sono sostituite dalle parole: “dell’articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e successive modifiche,”.

(4) Nel comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, la parola: “individuale” è sostituita dalle parole: “relativamente a persone o unità identificabili”.

(5) Al termine del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, è aggiunto il seguente periodo: “A tal fine si applicano in analogia le disposizioni e le procedure previste dalla normativa nazionale sul Sistema statistico nazionale.”

(6) Alla fine del primo periodo del comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, sono inserite le parole: “e nel rispetto delle disposizioni sull'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistema statistico nazionale”.

(7) Nel comma 4 dell’articolo 8 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, le parole: “presenti nei pubblici registri” sono sostituite dalle parole: “presenti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque”.

(8) Nel comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, le parole: “ed è collocato per effetto dell'articolo 4, comma 1, della L.P. n. 10/1992 alle dipendenze della direzione generale” sono sostituite dalle parole: “ed è collocato presso la Direzione generale”.

(9) Dopo la lettera n) del comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, è aggiunta la seguente lettera:

“o) svolge la propria attività anche con finalità di ricerca e promuove collaborazioni con le università e gli istituti di ricerca in progetti di ricerca statistica, anche attraverso il finanziamento di borse e assegni di ricerca, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.”

(10) L’articolo 10 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 10 (Funzioni del direttore dell'Istituto provinciale di statistica)

1. Il direttore/La direttrice dell'Istituto provinciale di statistica:

a) è responsabile dell’espletamento dei compiti assegnati all'Istituto;

b) definisce gli obiettivi e le attività di competenza dell'Istituto da inserire nel Programma statistico provinciale, ne programma e coordina l’ese¬cuzione e ne verifica l’attuazione;

c) programma, coordina l'esecuzione e verifica l'attuazione di ogni altro incarico attribuito all'Istituto;

d) assicura un adeguato flusso informativo all’interno dell'Istituto;

e) assicura il buon andamento dell’Istituto e cura l’esecuzione dei provvedimenti di competenza dello stesso;

f) esercita le funzioni amministrative nelle materie di competenza dell'Istituto, escluse quelle espressamente attribuite ad altre strutture organizzative;

g) è il diretto/la diretta superiore del personale assegnato all’Istituto e vigila sull’osservanza dei doveri di servizio da parte dello stesso;

h) stipula le convenzioni e i contratti sopra soglia UE che non sono di particolare rilevanza e i contratti sotto soglia UE;

i) stipula accordi e convenzioni con enti ed organismi di carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento agli enti ed organismi aderenti al Sistema statistico provinciale e al Sistema statistico nazionale;

j) autorizza le spese da sostenere per l’esercizio delle funzioni di competenza dell’Istituto, adeguandole alle tariffe e ai compensi applicati dall’ISTAT anche per funzioni analoghe;

k) autorizza le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento in località ubicate nel territorio nazionale;

l) predispone il programma annuale dell’Istituto, formula la previsione di spesa e determina il fabbisogno di personale per l’attuazione del programma;

m) dispone l’assunzione di personale per l’Istituto con contratti d’opera ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile o con contratti di lavoro ai sensi della normativa vigente, per far fronte alle esigenze straordinarie connesse con rilevazioni e censimenti generali e particolari per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per un periodo massimo complessivo di 18 mesi;

n) stabilisce il numero massimo dei rilevatori e dispone gli incarichi, fissando tempi e compensi del rapporto di collaborazione;

o) determina, motivandola, la quota a carico di terzi per prestazioni rese nei confronti degli stessi.”

(11) Nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, sono soppresse le parole: “Tali fondi saranno iscritti nel bilancio della Provincia autonoma di Bolzano con le modalità indicate all'articolo 25, comma 1, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.”

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 51/quinquies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, le parole: “contratti flessibili di diversa tipologia” sono sostituite dalle parole: “contratti a tempo determinato”.

(2) L’articolo 51/sexies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

“Art. 51/sexies (Assunzione a tempo determinato di medici privi del diploma di specializzazione)

1. Per far fronte alla situazione emergenziale di carenza di medici specialisti nei pronto soccorso e nei servizi di emergenza e urgenza, al fine di garantire il diritto costituzionale di tutela della salute e le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, dopo aver accertato anche l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dal contratto collettivo provinciale di lavoro, l'Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può assumere a tempo determinato, previa procedura concorsuale, medici privi del diploma di specializzazione per lo svolgimento di attività medico-chirurgiche di supporto in coerenza con il grado di conoscenze, competenze e abilità acquisite, con autonomia vincolata alle direttive ricevute da un dirigente medico responsabile, limitatamente alle prestazioni di pronto soccorso di grado non urgente o di urgenza minore o di guardie notturne e festive presso i reparti ospedalieri con il supporto di medici specialisti in reperibilità integrativa o di assistenza sanitaria presso i servizi di trasporto secondari. A seguito di inutile o insufficiente espletamento della procedura concorsuale, ai medici privi del diploma di specializzazione l'Azienda può assegnare incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo. Ai medici reclutati ai sensi di questo articolo sono garantiti percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze teorico-pratiche necessarie in relazione all'ambito d'inserimento. Le assunzioni e gli incarichi previsti da questo articolo sono attribuiti con la clausola di anticipata cessazione nei casi in cui ci siano professionisti disponibili in possesso del diploma di specializzazione richiesto o di altri requisiti previsti dalla normativa statale e provinciale per le medesime finalità.

2. Il presente articolo si applica per un anno dalla sua data di entrata in vigore.”

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10, “Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, cultura, comunità comprensoriali, caccia, territorio e paesaggio, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, tutela del paesaggio e dell’ambiente, finanza locale, esercizi pubblici, finanze, espropriazioni per causa di pubblica utilità, amministrazione del patrimonio, commercio, igiene e sanità, assistenza e beneficenza”)

(1) Alla fine del comma 4 dell’articolo 22 della legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10, è aggiunto il seguente periodo: “Gli oneri a regime sono quantificati in 400.000,00 euro all’anno.”.

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18, “Riordino degli enti locali”)

(1) Dopo l’articolo 7 della legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18, è inserito il seguente articolo:

“Art. 7/bis (Ambito territoriale ottimale e autorità d’ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. Al fine di organizzare i servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e in attuazione delle disposizioni statali vigenti, la Provincia autonoma di Bolzano individua un unico ambito territoriale ottimale, corrispondente all’intero territorio provinciale. La Provincia, i Comuni e le comunità comprensoriali esercitano in forma associata, attraverso l’autorità d’ambito, le funzioni e le attività in materia di rifiuti urbani loro attribuite.

2. L’autorità d’ambito ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia tecnica, giuridica, amministrativa e contabile; essa organizza, affida e controlla il servizio di gestione integrata dei rifiuti secondo gli indirizzi fissati dalla Provincia e in conformità alla legislazione e pianificazione provinciale.

3. L’autorità d’ambito è costituita con la sottoscrizione di una convenzione da parte degli enti di cui al comma 1 e si compone dei seguenti organi: l’assemblea, il/la presidente, l’organo esecutivo, il direttore/la direttrice e il revisore unico/la revisora unica dei conti.

4. L’autorità d’ambito opera in nome e per conto degli enti associati e può avvalersi dei loro uffici e delle loro risorse umane per assolvere alle proprie funzioni e ai propri compiti.

5. La convenzione con cui è costituita l’autorità d‘ambito disciplina:

a) le quote di partecipazione degli enti associati nell’assemblea dell’autorità d’ambito; la ripartizione delle quote è determinata in base alla popolazione residente nel territorio di ciascun ente;

b) le modalità di funzionamento degli organi dell’autorità d’ambito;

c) l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

d) il sistema tariffario che assicura l’accessibilità del servizio e garantisce un livello tariffario coerente con il costante miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio stesso;

e) le modalità di conferimento degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali all’autorità d’ambito al termine della prima fase di esercizio di cui al comma 7.

6. La Giunta provinciale approva, sentito il Consiglio dei Comuni, lo schema di convenzione e lo trasmette agli enti locali ai fini della sua adozione. La Provincia e gli enti locali sottoscrivono la convenzione entro 90 giorni dalla sua trasmissione.

7. Nella prima fase di esercizio, della durata di 5 anni, l’autorità d’ambito esegue una ricognizione dell’impiantistica intermedia e finale di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, compresa l’impiantistica di proprietà di soggetti diversi dagli enti pubblici di riferimento. L’autorità d’ambito acquisisce dagli enti associati tutti gli elementi utili a effettuare un’analisi del fabbisogno relativo al servizio, e nello specifico in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da gestire, degli obiettivi di recupero e della raccolta differenziata, sia per l’ambito territoriale ottimale nel suo complesso sia per le varie aree. In seguito all’analisi dei predetti elementi, l’autorità d’ambito stabilisce le modalità di realizzazione e di svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

8. Al termine della prima fase gli enti associati:

a) conferiscono gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali all’autorità d’ambito che subentra in tutti i rapporti giuridici previsti nelle convenzioni e nei contratti di affidamento con i gestori del servizio;

b) cessano di svolgere tutte le funzioni in materia di rifiuti urbani, le quali passano all’autorità d’ambito, compresa l’indizione di nuove procedure di gara per l’affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.

9. I costi operativi dell’autorità d’ambito sono coperti in quota tramite parte dei proventi tariffari ai sensi delle direttive emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. La Giunta provinciale stabilisce la quota parte della tariffa che gli enti locali devono versare alla Provincia per l’espletamento delle attività fino alla piena operatività dell’autorità d’ambito e comunque entro la conclusione del periodo di cui al comma 7.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 350.000,00 euro per l’anno 2023, in 350.000,00 euro per l’anno 2024, in 350.000,00 euro per l’anno 2025, in 350.000,00 euro per l’anno 2026 e in 350.000,00 euro per l’anno 2027, si provvede mediante ristorno, da parte degli enti locali, dei costi computati in tariffa.

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, “Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, le parole: “nella misura massima del 70 per cento” sono sostituite dalle parole: “nella misura massima dell’80 per cento”.

(2) Il comma 1/bis dell’articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, è abrogato.

(3) Dopo l’articolo 2/quater della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, è inserito il seguente articolo:

“Art. 2/quinquies (Misure di risparmio energetico per apparecchi di refrigerazione)

1. Ai fini del risparmio energetico e della tutela del clima, gli apparecchi di refrigerazione degli esercizi commerciali devono essere dotati di porte o di sistemi equivalenti per la chiusura.

2. La Giunta provinciale fissa i criteri per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sentito il Consiglio dei Comuni.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, il comune procede alla diffida nei confronti del proprietario dell’apparecchio di refrigerazione e fissa un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate. In caso di inottemperanza alla diffida, il comune applica una sanzione amministrativa da un minimo di 200,00 euro a un massimo di 600,00 euro per ogni apparecchio di refrigerazione non conforme alle disposizioni di cui al comma 1.”

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000,00 euro per l’anno 2023, in 200.000,00 euro per l’anno 2024 e in 200.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Gli oneri a regime sono quantificati in 200.000,00 euro all’anno.

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, “Promozione della banda larga sul territorio della provincia”)

(1) I commi 2, 3, 4, 5, e 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, sono abrogati con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’articolo 33 della legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5.

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1/bis e 1/ter:

“1/bis La promozione della banda larga nel territorio della provincia di Bolzano si attiene alle disposizioni del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modifiche, e alle misure e ai piani di intervento stabiliti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

1/ter La Provincia autonoma di Bolzano fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico attraverso società controllate o collegate, in conformità al Codice europeo delle comunicazioni elettroniche di cui alla Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, attuata con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e successive modifiche.”

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, “Disposizioni sulle acque”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 54/bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, le parole: “fino all’80 per cento” sono sostituite dalle parole: “fino al 70 per cento”.

(2) Il comma 2 dell’articolo 54/bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

“2. Situazioni di svantaggio sussistono quando la tariffa dell’acqua potabile per uso domestico del Comune o del gestore è superiore alla tariffa minima e quando le spese per la progettazione, la realizzazione e il risanamento di impianti funzionalmente necessari in relazione al fabbisogno di acqua potabile definito per l'area per la quale viene effettuato l'investimento sono superiori alla soglia di svantaggio stabilita.”

(3) Nel comma 3 dell’articolo 54/bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, le parole: “e la definizione di aumento tariffario socialmente insostenibile” sono sostituite dalle parole: “, la tariffa minima e la soglia di svantaggio”.

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, "Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) L’articolo 10 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, è così sostituito:

“Art. 10 (Assicurazione dei beni)

1. Anche i beni della Provincia non soggetti per legge all'assicurazione obbligatoria possono essere assicurati.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.000.000,00 euro per l’anno 2023, in 1.000.000,00 euro per l’anno 2024 e in 1.000.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, “Ordinamento forestale”)

(1) Nel comma 6 dell’articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, le parole: “10,00 euro” sono sostituite dalle parole: “20,00 euro”.

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 28 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è inserito il seguente comma:

“1/bis Se il gestore di infrastrutture di interesse pubblico, quali elettrodotti, linee ferroviarie o strade, richiede il taglio di legname, a suo carico è posto l’obbligo dello scortecciamento o della rimozione di tronchi e ceppaie, nel caso in cui l’ispettorato forestale lo ordini.”

(3) Nel comma 5 dell’articolo 28 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, le parole: “di cui al comma 1” sono sostituite dalle parole: “di cui ai commi 1 e 1/bis” e le parole: “Euro 8” sono sostituite dalle parole: “20 euro”.

(4) Il comma 4 dell’articolo 41 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito:

“4. I proprietari devono provvedere alla debita e accurata manutenzione ordinaria delle strade di allacciamento alle malghe e delle strade forestali e, in particolare, alla regimazione delle acque. In mancanza di diversi accordi tra i proprietari delle strade, le spese vengono suddivise in base alla percentuale del tracciato di pertinenza di ciascun proprietario. In caso di insufficiente manutenzione ordinaria, al proprietario inadempiente è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro. Se si verificano danni a causa della insufficiente manutenzione ordinaria, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista è triplicata.”

(5) Il comma 6 dell’articolo 41 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è abrogato.

(6) Nel comma 1 dell’articolo 48 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, le parole: “70 per cento” sono sostituite dalle parole: “100 per cento”.

(7) Dopo l’articolo 48 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 48/bis (Fondo per le costruzioni in legno)

1. Come misura attiva per la protezione del clima è istituito, presso la Ripartizione provinciale Foreste, il fondo per le costruzioni in legno, finalizzato a incentivare l’utilizzo del legno quale materiale da costruzione con capacità di catturare l’anidride carbonica, e contestualmente per sostituire i materiali edili ad alta emissione di anidride carbonica.

2. Il fondo è costituito per il periodo dal 2023 al 2030 e dotato annualmente di uno stanziamento di 1.200.000 euro. Annualmente è indetto un bando per l’assegnazione delle risorse finanziarie. La selezione dei progetti e la determinazione dell’ammontare degli incentivi sono effettuate da una commissione di esperti appositamente designata. La presentazione delle domande non dà diritto ad accedere direttamente alle risorse finanziarie del fondo, in quanto si tratta di un programma di incentivazione per la protezione del clima, attuato tramite un concorso per progetti sostenibili.

3. Viene incentivata la realizzazione di edifici e manufatti a uso pubblico realizzati integralmente o prevalentemente in legno certificato proveniente da foreste gestite in modo sostenibile entro un raggio di 500 km.

4. Possono accedere al fondo gli enti pubblici territoriali, quali comuni, comunità comprensoriali, amministrazioni separate di beni di uso civico e similari. Sono esclusi la Provincia autonoma di Bolzano e i suoi enti strumentali.

5. La Giunta provinciale determina i criteri per beneficiare delle risorse finanziarie del fondo.”

(8) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 2.200.000,00 euro per l’anno 2023, in 2.200.000,00 euro per l’anno 2024 e in 2.200.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”)

(1) L’articolo 40 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 40 (Applicazione delle sanzioni amministrative)

1. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate in osservanza della disciplina prevista dalla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche. Il direttore dell’ufficio provinciale competente in materia di caccia effettua la comunicazione di cui all’articolo 32, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al questore della provincia del luogo di residenza del trasgressore.

2. La confisca di fauna selvatica cacciabile abbattuta o catturata illegalmente avviene ai sensi dell’Art. 11.”

Art. 14  (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)

(1) Dopo il comma 2/bis dell’articolo 25 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 2/ter e 2/quater:

“2/ter L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige è autorizzata a stipulare contratti di locazione e, su delega della Giunta provinciale, a costruire ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera n), della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, o acquistare in nome e per conto della Provincia alloggi da mettere a disposizione del personale sanitario o di medici e di altre professioni sanitarie in formazione. I contratti di locazione sono stipulati, per periodi determinati, sulla base di un modello di compartecipazione ai costi di locazione. Inoltre, l’Azienda Sanitaria è autorizzata a finanziare progetti di sostegno delle sue e dei suoi dipendenti, nonché di medici e di altre professioni sanitarie in formazione, sia nell’ambito dell’assistenza ai bambini in età prescolare sia nell’ambito dell’assistenza extrascolastica nei periodi di chiusura delle scuole.

2/quater. Le disposizioni di cui al comma 2/ter trovano applicazione anche per gli enti che gestiscono servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, tenendo conto dei rispettivi ordinamenti e sistemi di finanziamento.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 2.756.000,00 euro per l’anno 2023, in 836.000,00 euro per l’anno 2024 e in 1.336.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede:

  1. quanto a 1.920.000,00 euro per l’anno 2023 e a 500.000,00 euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio;
  2. quanto a 836.000,00 euro per l’anno 2023, a 836.000,00 euro per l’anno 2024 e a 836.000,00 euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 15 (Modifica della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, “Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi 4, 5 e 6:

“4. Nei licei di cui al comma 2 lettere a), b), c) e f), può essere istituita all’interno di un’istituzione scolastica, mediante il piano di distribuzione territoriale delle scuole, una sezione, presso la quale l’insegnamento nel quinquennio si svolge secondo le indicazioni e le modalità della International Baccalaureate Organization (IBO) con sede a Ginevra. Il curricolo deve prevedere anche l’insegnamento delle due lingue tedesco e italiano. Le alunne e gli alunni vengono iscritti regolarmente all’istituzione scolastica che gestisce questa sezione, hanno diritto alle misure di assistenza scolastica e, al termine di questo percorso formativo, ottengono esclusivamente il diploma di baccellierato internazionale (Diploma IB), che, secondo le disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei titoli di studio stranieri, può essere dichiarato equipollente a un diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. Se l’istituzione scolastica è iscritta nel registro di cui all’articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, le alunne e gli alunni che completano con successo questo percorso formativo, ottengono esclusivamente il diploma di baccellierato internazionale che è equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni statali, a un diploma di superamento dell’esa¬me di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. L’inse¬gna¬¬mento in queste sezioni è impartito prevalentemente in lingua inglese da docenti delle scuole a carattere statale, a condizione che siano in possesso delle competenze linguistiche necessarie; in caso di necessità, si può ricorrere a docenti esterni di madrelingua inglese.

5. L’insegnamento nelle sezioni di cui al comma 4 è gratuito per le alunne e gli alunni. Le istituzioni scolastiche e la Direzione Istruzione e Formazione competente sostengono i costi per la gestione del percorso formativo ai sensi del comma 4, compresi quelli dovuti alla International Baccalaureate Organization.

6. La Giunta provinciale fissa le modalità per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 13.900,00 euro per l’anno 2023, in 48.600,00 euro per l’anno 2024 e in 47.450,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023- 2025. Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 16 (Modifica della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, “’Edilizia residenziale pubblica e sociale’ e modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ‘Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata’”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, le parole: “Ripartizione provinciale Enti locali e sport” sono sostituite dalle parole: “Ripartizione provinciale competente in materia di finanze”.

Art. 17 (Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo”)

(1) Nel comma 5 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono soppresse le parole: “, operanti nel settore informatico,”.

(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

“6. Gli affidamenti di cui al comma 5 possono essere effettuati anche per il supporto amministrativo e contabile in sede di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le modalità di supporto sono stabilite nel contratto di servizio.”

(3) Nel comma 6 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “di ripartizione”.

(4) Nel comma 9 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “di ripartizione”.

(5) Il secondo periodo del comma 10 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituto: “Al rogito dei contratti e degli atti predetti e all’autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private e degli atti unilaterali rilevanti ai fini del presente articolo provvede il segretario generale/la segretaria generale, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera d), della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6.”

(6) Il comma 12 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è abrogato.

(7) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 500.000,00 euro per l’anno 2023, in 500.000,00 euro per l’anno 2024 e in 500.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 18 (Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 4/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserito il seguente comma:

“1/bis. L’Agenzia è altresì autorizzata alla contrattazione collettiva per i comuni e per le residenze per anziani, qualora tali enti intendano avvalersene. In tal caso, l’Agenzia può essere integrata con un membro nominato dai comuni e un membro nominato dalle residenze per anziani in rappresentanza degli enti cui si riferisce la contrattazione.”

(2) Nel comma 9 dell’articolo 4/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, le parole: “due unità” sono sostituite dalle parole: “fino a cinque unità”.

(3) Nel comma 1 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, dopo le parole: “nella misura di 18.888 posti” sono inserite le parole: “e al 1° gennaio 2023 nella misura di 18.918 posti”.

(4) Nel comma 4 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle parole: “31 agosto 2026”.

(5) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.650.000,00 euro per l’anno 2023, in 21.010.000,00 euro per l’anno 2024 e in 21.010.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede:

  1. quanto agli oneri obbligatori, quantificati in 19.360.000,00 euro per l’anno 2024, a 19.360.000,00 euro per l’anno 2025 e a 12.906.666,67 euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025;
  2. quanto agli oneri obbligatori, quantificati in 1.650.000,00 euro all’anno a regime a partire dall’esercizio 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 19 (Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, “Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 14/bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole: “del Presidente della giunta provinciale” sono sostituite dalle parole: “del direttore della struttura competente in materia di demanio idrico dell’Agenzia per la protezione civile”.

(2) Nel comma 2 dell’articolo 14/bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è soppressa la parola: “presidenziale”.

(3) Nel comma 4 dell’articolo 14/bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole: “alla Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole: “all’Agenzia per la protezione civile”.

(4) Nel comma 5 dell’articolo 14/bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, sono soppresse le parole: “per notizia”.

(5) Nel comma 5 dell’articolo 14/bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole: “alla Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole: “all’Agenzia per la protezione civile”.

(6) Nel comma 6 dell’articolo 14/bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole: “La Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole: “L’Agenzia per la protezione civile”.

(7) Nel comma 7 dell’articolo 14/bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole: “la Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole: “l’Agenzia per la protezione civile” e le parole: “ legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15,” sono sostituite dalle parole: “ legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10,”.

(8) Nel comma 11 dell’articolo 14/bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole: “della parte Il della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.” sono sostituite dalle parole: “della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.”

Art. 20 (Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano")

(1) II comma 3 dell’articolo 65/quater della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

"3. L'incarico di revisore non è compatibile con l'incarico di revisore presso la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol nonché con gli incarichi di revisione e controllo presso enti strumentali e società a partecipazione di maggioranza della Provincia.”

Art. 21 (Modifica della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, “Finanziamento in materia di turismo”)

(1) Alla fine del comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Con regolamento di esecuzione può essere altresì previsto che una parte del gettito dell’imposta possa essere utilizzata da parte dei Comuni per finanziare servizi e infrastrutture rilevanti per il turismo e a copertura delle spese relative agli oneri amministrativi connessi all’imposta.”

Art. 22 (Modifica della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, “Ordinamento dell'artigianato”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 42/bis della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

“2. In prima applicazione del comma 1, al fine di consentire un’adeguata pianificazione dei percorsi abilitanti, non è tenuto a integrare le conoscenze acquisite con l'anno di praticantato chi ha concluso entro il 31 dicembre 2022 un corso ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 12 luglio 2018.”

Art. 23 (Disposizione finanziaria)

(1) Salvo quanto previsto agli articoli 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17 e 18, all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

(2) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 24 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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ActionActionArt. 1 (Modifica della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)”)
ActionActionArt. 2 (Modifica della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, “Norme per la tutela della qualità dell’aria”)
ActionActionArt. 3 (Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, "Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 4 (Modifica della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, “Riordino del sistema statistico provinciale”)
ActionActionArt. 5 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)
ActionActionArt. 6 (Modifica della legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10, “Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, cultura, comunità comprensoriali, caccia, territorio e paesaggio, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, tutela del paesaggio e dell’ambiente, finanza locale, esercizi pubblici, finanze, espropriazioni per causa di pubblica utilità, amministrazione del patrimonio, commercio, igiene e sanità, assistenza e beneficenza”)
ActionActionArt. 7 (Modifica della legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18, “Riordino degli enti locali”)
ActionActionArt. 8 (Modifica della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, “Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima”)
ActionActionArt. 9 (Modifica della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, “Promozione della banda larga sul territorio della provincia”)
ActionActionArt. 10 (Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, “Disposizioni sulle acque”)
ActionActionArt. 11 (Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, "Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 12 (Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, “Ordinamento forestale”)
ActionActionArt. 13 (Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”)
ActionActionArt. 14  (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)
ActionActionArt. 15 (Modifica della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, “Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 16 (Modifica della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, “’Edilizia residenziale pubblica e sociale’ e modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ‘Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata’”)
ActionActionArt. 17 (Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo”)
ActionActionArt. 18 (Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”)
ActionActionArt. 19 (Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, “Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo”)
ActionActionArt. 20 (Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano")
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