(1) Nel comma 6 dell’articolo 14 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, le parole: “10,00 euro” sono sostituite dalle parole: “20,00 euro”.
(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 28 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è inserito il seguente comma:
“1/bis Se il gestore di infrastrutture di interesse pubblico, quali elettrodotti, linee ferroviarie o strade, richiede il taglio di legname, a suo carico è posto l’obbligo dello scortecciamento o della rimozione di tronchi e ceppaie, nel caso in cui l’ispettorato forestale lo ordini.”
(3) Nel comma 5 dell’articolo 28 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, le parole: “di cui al comma 1” sono sostituite dalle parole: “di cui ai commi 1 e 1/bis” e le parole: “Euro 8” sono sostituite dalle parole: “20 euro”.
(4) Il comma 4 dell’articolo 41 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, è così sostituito:
“4. I proprietari devono provvedere alla debita e accurata manutenzione ordinaria delle strade di allacciamento alle malghe e delle strade forestali e, in particolare, alla regimazione delle acque. In mancanza di diversi accordi tra i proprietari delle strade, le spese vengono suddivise in base alla percentuale del tracciato di pertinenza di ciascun proprietario. In caso di insufficiente manutenzione ordinaria, al proprietario inadempiente è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro. Se si verificano danni a causa della insufficiente manutenzione ordinaria, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista è triplicata.”
(5) Il comma 6 dell’articolo 41 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è abrogato.
(6) Nel comma 1 dell’articolo 48 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, le parole: “70 per cento” sono sostituite dalle parole: “100 per cento”.
(7) Dopo l’articolo 48 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 48/bis (Fondo per le costruzioni in legno)
1. Come misura attiva per la protezione del clima è istituito, presso la Ripartizione provinciale Foreste, il fondo per le costruzioni in legno, finalizzato a incentivare l’utilizzo del legno quale materiale da costruzione con capacità di catturare l’anidride carbonica, e contestualmente per sostituire i materiali edili ad alta emissione di anidride carbonica.
2. Il fondo è costituito per il periodo dal 2023 al 2030 e dotato annualmente di uno stanziamento di 1.200.000 euro. Annualmente è indetto un bando per l’assegnazione delle risorse finanziarie. La selezione dei progetti e la determinazione dell’ammontare degli incentivi sono effettuate da una commissione di esperti appositamente designata. La presentazione delle domande non dà diritto ad accedere direttamente alle risorse finanziarie del fondo, in quanto si tratta di un programma di incentivazione per la protezione del clima, attuato tramite un concorso per progetti sostenibili.
3. Viene incentivata la realizzazione di edifici e manufatti a uso pubblico realizzati integralmente o prevalentemente in legno certificato proveniente da foreste gestite in modo sostenibile entro un raggio di 500 km.
4. Possono accedere al fondo gli enti pubblici territoriali, quali comuni, comunità comprensoriali, amministrazioni separate di beni di uso civico e similari. Sono esclusi la Provincia autonoma di Bolzano e i suoi enti strumentali.
5. La Giunta provinciale determina i criteri per beneficiare delle risorse finanziarie del fondo.”
(8) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 2.200.000,00 euro per l’anno 2023, in 2.200.000,00 euro per l’anno 2024 e in 2.200.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.