(1) Nel comma 5 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono soppresse le parole: “, operanti nel settore informatico,”.
(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente comma:
“6. Gli affidamenti di cui al comma 5 possono essere effettuati anche per il supporto amministrativo e contabile in sede di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le modalità di supporto sono stabilite nel contratto di servizio.”
(3) Nel comma 6 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “di ripartizione”.
(4) Nel comma 9 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “di ripartizione”.
(5) Il secondo periodo del comma 10 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituto: “Al rogito dei contratti e degli atti predetti e all’autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private e degli atti unilaterali rilevanti ai fini del presente articolo provvede il segretario generale/la segretaria generale, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera d), della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6.”
(6) Il comma 12 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è abrogato.
(7) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 500.000,00 euro per l’anno 2023, in 500.000,00 euro per l’anno 2024 e in 500.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura degli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.