(1) Nel comma 1 dell’articolo 14/bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole: “del Presidente della giunta provinciale” sono sostituite dalle parole: “del direttore della struttura competente in materia di demanio idrico dell’Agenzia per la protezione civile”.
(2) Nel comma 2 dell’articolo 14/bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è soppressa la parola: “presidenziale”.
(3) Nel comma 4 dell’articolo 14/bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole: “alla Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole: “all’Agenzia per la protezione civile”.
(4) Nel comma 5 dell’articolo 14/bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, sono soppresse le parole: “per notizia”.
(5) Nel comma 5 dell’articolo 14/bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole: “alla Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole: “all’Agenzia per la protezione civile”.
(6) Nel comma 6 dell’articolo 14/bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole: “La Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole: “L’Agenzia per la protezione civile”.
(7) Nel comma 7 dell’articolo 14/bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole: “la Giunta provinciale” sono sostituite dalle parole: “l’Agenzia per la protezione civile” e le parole: “ legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15,” sono sostituite dalle parole: “ legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10,”.
(8) Nel comma 11 dell’articolo 14/bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, le parole: “della parte Il della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.” sono sostituite dalle parole: “della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.”