(1) Nel comma 2 dell’articolo 51/quinquies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, le parole: “contratti flessibili di diversa tipologia” sono sostituite dalle parole: “contratti a tempo determinato”.
(2) L’articolo 51/sexies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:
“Art. 51/sexies (Assunzione a tempo determinato di medici privi del diploma di specializzazione)
1. Per far fronte alla situazione emergenziale di carenza di medici specialisti nei pronto soccorso e nei servizi di emergenza e urgenza, al fine di garantire il diritto costituzionale di tutela della salute e le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, dopo aver accertato anche l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dal contratto collettivo provinciale di lavoro, l'Azienda Sanitaria dell’Alto Adige può assumere a tempo determinato, previa procedura concorsuale, medici privi del diploma di specializzazione per lo svolgimento di attività medico-chirurgiche di supporto in coerenza con il grado di conoscenze, competenze e abilità acquisite, con autonomia vincolata alle direttive ricevute da un dirigente medico responsabile, limitatamente alle prestazioni di pronto soccorso di grado non urgente o di urgenza minore o di guardie notturne e festive presso i reparti ospedalieri con il supporto di medici specialisti in reperibilità integrativa o di assistenza sanitaria presso i servizi di trasporto secondari. A seguito di inutile o insufficiente espletamento della procedura concorsuale, ai medici privi del diploma di specializzazione l'Azienda può assegnare incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo. Ai medici reclutati ai sensi di questo articolo sono garantiti percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze teorico-pratiche necessarie in relazione all'ambito d'inserimento. Le assunzioni e gli incarichi previsti da questo articolo sono attribuiti con la clausola di anticipata cessazione nei casi in cui ci siano professionisti disponibili in possesso del diploma di specializzazione richiesto o di altri requisiti previsti dalla normativa statale e provinciale per le medesime finalità.
2. Il presente articolo si applica per un anno dalla sua data di entrata in vigore.”