(1) Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, le parole: “nella misura massima del 70 per cento” sono sostituite dalle parole: “nella misura massima dell’80 per cento”.
(2) Il comma 1/bis dell’articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, è abrogato.
(3) Dopo l’articolo 2/quater della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, è inserito il seguente articolo:
“Art. 2/quinquies (Misure di risparmio energetico per apparecchi di refrigerazione)
1. Ai fini del risparmio energetico e della tutela del clima, gli apparecchi di refrigerazione degli esercizi commerciali devono essere dotati di porte o di sistemi equivalenti per la chiusura.
2. La Giunta provinciale fissa i criteri per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sentito il Consiglio dei Comuni.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, il comune procede alla diffida nei confronti del proprietario dell’apparecchio di refrigerazione e fissa un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate. In caso di inottemperanza alla diffida, il comune applica una sanzione amministrativa da un minimo di 200,00 euro a un massimo di 600,00 euro per ogni apparecchio di refrigerazione non conforme alle disposizioni di cui al comma 1.”
(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000,00 euro per l’anno 2023, in 200.000,00 euro per l’anno 2024 e in 200.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Gli oneri a regime sono quantificati in 200.000,00 euro all’anno.