(1) Nel comma 1 dell’articolo 54/bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, le parole: “fino all’80 per cento” sono sostituite dalle parole: “fino al 70 per cento”.
(2) Il comma 2 dell’articolo 54/bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:
“2. Situazioni di svantaggio sussistono quando la tariffa dell’acqua potabile per uso domestico del Comune o del gestore è superiore alla tariffa minima e quando le spese per la progettazione, la realizzazione e il risanamento di impianti funzionalmente necessari in relazione al fabbisogno di acqua potabile definito per l'area per la quale viene effettuato l'investimento sono superiori alla soglia di svantaggio stabilita.”
(3) Nel comma 3 dell’articolo 54/bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, le parole: “e la definizione di aumento tariffario socialmente insostenibile” sono sostituite dalle parole: “, la tariffa minima e la soglia di svantaggio”.