(1) I commi 2, 3, 4, 5, e 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, sono abrogati con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’articolo 33 della legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5.
(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1/bis e 1/ter:
“1/bis La promozione della banda larga nel territorio della provincia di Bolzano si attiene alle disposizioni del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modifiche, e alle misure e ai piani di intervento stabiliti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
1/ter La Provincia autonoma di Bolzano fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico attraverso società controllate o collegate, in conformità al Codice europeo delle comunicazioni elettroniche di cui alla Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, attuata con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e successive modifiche.”