(1)Dopo l’articolo 1 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 1/bis (Piste ciclabili e itinerari ciclopedonali)
1. Le piste ciclabili e gli itinerari ciclopedonali intercomunali fanno parte del demanio pubblico, ramo strade o demanio idrico.
2. La Provincia autonoma di Bolzano subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle convenzioni stipulate dai gestori delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali intercomunali con i proprietari dei terreni, in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo.
3. Alla scadenza delle convenzioni di cui al comma 2 e comunque entro 36 mesi dalla stessa, i fondi di proprietà privata su cui insistono piste ciclabili o itinerari ciclopedonali intercomunali ai sensi del decreto del presidente della Provincia 20 settembre 2007, n. 50, sono acquisiti al demanio pubblico provinciale ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, e fino alla loro acquisizione i fondi sono occupati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.”
(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.000.000,00 euro per l’anno 2023, in 1.000.000,00 euro per l’anno 2024 e in 1.000.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025.