(1) Dopo l’articolo 7/ter della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è inserito il seguente articolo:
“Art. 7/quater (Contributi per la sostituzione di impianti termici)
1. La Provincia autonoma di Bolzano concede contributi per l’installazione di sistemi di riscaldamento a basse emissioni e alimentati a energie rinnovabili, in sostituzione di generatori di calore alimentati a legna, inquinanti o obsoleti. Gli impianti incentivati devono contribuire alla riduzione delle emissioni degli inquinanti maggiormente problematici rispetto ai valori limite e ai valori obiettivo fissati dalla normativa vigente nonché dal piano della qualità dell’aria e dai programmi di cui all’articolo 9. La Giunta provinciale stabilisce le modalità e i criteri per la concessione dei contributi, che devono essere in linea con gli obiettivi di tutela del clima.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi solo ai soggetti che hanno ottenuto accesso agli incentivi statali di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2016, e successive modifiche. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con gli incentivi riconosciuti dallo Stato fino alla misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili. I contributi a favore delle imprese vengono concessi nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022 (2022/C 80/01).”
(2) Dopo l’articolo 11/ter della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, è inserito il seguente articolo:
“Art. 11/quater (Trasferimento del traffico per ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici)
1. Per migliorare la qualità dell’aria nei centri abitati della provincia e ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici causate da situazioni di grave e prolungato congestionamento del traffico circolante sulle strade statali, provinciali e comunali, la Provincia può assumere gli oneri derivanti dal trasferimento del traffico veicolare su determinati tratti autostradali, limitatamente ai periodi strettamente necessari.
2. Per attuare le finalità di cui al comma 1, la Giunta provinciale può stipulare convenzioni con i gestori autostradali, sentiti i Comuni direttamente interessati. Gli effetti sull’ambiente e sulla viabilità derivanti dal trasferimento del traffico veicolare sono valutati dall’Agenzia provinciale per l’ambiente e per la tutela del clima e presentati periodicamente alla Giunta provinciale.”
(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 810.000,00 euro per l’anno 2023, in 1.250.000,00 euro per l’anno 2024 e in 1.250.000,00 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.