1. La domanda per l’assegno di cura va inviata alla Ripartizione provinciale Politiche sociali attraverso un distretto sociale o sanitario, un patronato oppure attraverso un altro centro di accettazione appositamente incaricato dalla Ripartizione stessa. Se la domanda viene presentata tramite un patronato sulla base di apposita delega ai sensi delle disposizioni vigenti, le comunicazioni vengono portate a conoscenza anche del patronato. La delega non può essere conferita a più patronati.
2. La domanda deve essere sottoscritta direttamente dalla persona non autosufficiente o da un suo legale rappresentante, dal genitore in caso di minorenni, da un tutore, amministratore di sostegno o procuratore nominato ai sensi dell’articolo 1392 del codice civile. La domanda per l’assegno di cura può essere presentata dall’amministratore di sostegno o dal tutore anche prima della nomina definitiva, purché la richiesta di nomina sia già stata depositata presso il Tribunale.
3. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione riferita al momento della presentazione:
a) dichiarazione di possesso della cittadinanza italiana o di un paese membro dell’Unione Europea, oppure dichiarazione della condizione di apolide, oppure dichiarazione di possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
b) dichiarazione di residenza ininterrotta e dimora stabile in un comune della provincia di Bolzano da almeno cinque anni, oppure dichiarazione di residenza storica da cui risultino la residenza e la dimora stabile in provincia di Bolzano per un periodo di almeno 15 anni, di cui almeno un anno ininterrotto nel periodo immediatamente precedente la presentazione della domanda per l’assegno di cura;
c) dichiarazione relativa ad eventuali altre prestazioni economiche con analoghe finalità percepite dalla persona non autosufficiente in Italia o all’estero.
4. Qualora la persona non autosufficiente non sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 della legge sulla non autosufficienza, nonché dei requisiti di base di cui all’articolo 2, comma 1, dei presenti criteri, la domanda è rigettata dalla Ripartizione provinciale Politiche sociali. Il rigetto viene comunicato per iscritto alla persona richiedente e al patronato.
5. L’eventuale domanda incompleta deve essere completata dalla persona richiedente. Qualora l’integrazione dei dati mancanti non avvenga entro 30 giorni dalla relativa richiesta da parte dell’ufficio competente, la domanda è archiviata. L’archiviazione viene comunicata per iscritto alla persona richiedente e al patronato.
6. I periodi di ricovero presso strutture residenziali situate fuori dal territorio della provincia di Bolzano, a causa della mancanza di posti in strutture idonee per l’assistenza a persone non autosufficienti sul territorio provinciale, non interrompono né la residenza né la dimora stabile di cui all’articolo 1 della legge sulla non autosufficienza. La prestazione spetta comunque a decorrere dalla data in cui sussistono tutti i requisiti di legge.
7. Se la persona da valutare decede entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, questa viene archiviata. Qualora la persona in attesa di valutazione deceda decorsi i 60 giorni dalla data di presentazione della domanda e la causa della mancata valutazione sia imputabile al Servizio per la valutazione della non autosufficienza, allora gli eredi – entro 60 giorni dal decesso della persona non autosufficiente – possono presentare una richiesta di evasione della domanda di assegno di cura, a condizione che la valutazione si sarebbe potuta effettuare presso i locali del Servizio di valutazione della non autosufficienza o presso il domicilio della persona entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Qualora la domanda fosse presentata entro il termine previsto, vale quanto segue:
a) Se prima del decesso della persona non autosufficiente non sussisteva un livello di non autosufficienza o se sussisteva il primo livello, viene assegnato d’ufficio il secondo livello.
b) Se il livello di non autosufficienza prima del decesso era superiore al primo, nel caso di una domanda di rivalutazione per peggioramento sarà assegnato d’ufficio un livello assistenziale ai sensi dell art. 10, commi 11 e 12, indipendentemente dal fatto se sono trascorsi tre anni dall’ultima valutazione. Nel caso di domanda di rivalutazione per scadenza sarà confermato il livello preesistente.
c) Qualora i pressupposti ai sensi delle lettere a) e b) non risultassero applicabili, allora il team di valutazione effettuerà l’accertamento individuale del fabbisogno di cura e di assistenza.
8. La domanda di assegno di cura decade decorsi 90 giorni dalla data di presentazione, se entro tale periodo non sarà stato possibile procedere all’accertamento del fabbisogno assistenziale per cause non imputabili al Servizio per la valutazione della non autosufficienza.
9. L’esito dell’accertamento della non autosufficienza ha validità illimitata, fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 18, comma 3. Una nuova domanda può essere presentata solo in presenza dei seguenti requisiti:
a) sono trascorsi almeno 6 mesi dal mese dell’ dall’ultima valutazione;
b) da certificazione medica risulta che le condizioni generali di salute della persona non autosufficiente sono peggiorate in modo rilevante e ciò ha determinato un maggiore fabbisogno di assistenza;
c) da certificazione medica risulta che il peggioramento perdurerà presumibilmente per almeno sei mesi;
d) il medico di medicina generale competente attesta tale peggioramento al punto 7 del certificato medico di cui all’articolo 2, comma 2.
10. La domanda di assegno di cura per persone con malattia in fase avanzata ai sensi dell’articolo 11, comma 1, può essere presentata prima della scadenza del termine di validità dell’ultima valutazione.