1. Per la durata del ricovero a tempo indeterminato non vengono effettuati da parte del Servizio valutazione della non autosufficienza né accertamenti del fabbisogno assistenziale per prime valutazioni né rivalutazioni, né visite di verifica.
2. La valutazione del fabbisogno assistenziale di persone residenti a tempo indeterminato in una residenza per anziani accreditata viene effettuata solo se, dopo la presentazione della domanda per l’assegno di cura, sarebbe stato possibile effettuare la valutazione presso i locali del Servizio valutazione della non autosufficienza o a domicilio per almeno 60 giorni prima dell’ammissione definitiva nella residenza per anziani.
3. In base all’esito della valutazione del fabbisogno assistenziale prevista dalla legge sulla non autosufficienza, viene assegnato, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 del 18 dicembre 2018, un punteggio per l’inserimento nella graduatoria di ammissione alle residenze per anziani. In mancanza di valutazione, la deliberazione sopra indicata prevede che il personale specializzato della struttura, effettui, solamente a questo scopo, una stima del fabbisogno assistenziale e assegni i punti corrispondenti.
Gli allegati necessari per la domanda di inserimento nella graduatoria di ammissione alle residenze per anziani ai sensi della delibera della giunta provinciale n. 745 del 21 maggio 2013, e successive modifiche, rimangono in vigore.
Questa forma di valutazione o assegnazione di livello non è una valutazione della non autosufficienza ai sensi dei criteri presenti e non comporta, quindi, il diritto all’assegno di cura.
Il personale specializzato della struttura può effettuare una stima del fabbisogno assistenziale anche quando, pur in presenza di una valutazione di non autosufficienza a norma di legge, questa non risulti più attuale perché poco prima della presentazione della domanda di ammissione si è verificato un grave peggioramento oggettivamente riscontrabile. Questa particolare forma di valutazione non va intesa quale valutazione della non autosufficienza ai sensi dei presenti criteri.
4. Il comma 3 e i commi da 7 a 17 dell’articolo 10 trovano applicazione anche per le valutazioni in caso di assistenza residenziale.
5. Se la persona richiedente non autosufficiente si trova in regime di ammissione temporanea, la valutazione da parte del Servizio per la valutazione della non autosufficienza può essere effettuata anche in una residenza per anziani accreditata. Se al momento dell’ammissione temporanea non sussiste nessuna valutazione della non autosufficienza ai sensi dei criteri presenti, allora l’ente gestore per il periodo dell’ammissione temporanea, assegna ed addebita alle persone un contributo che corrisponde al primo livello di non autosufficienza.
Questa forma di assegnazione non è una valutazione della non autosufficienza ai sensi dei criteri presenti e non comporta, quindi, il diritto all’assegno di cura.