1. I buoni servizio costituiscono, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge sulla non autosufficienza, un credito di ore mensili di assistenza domiciliare prescritto dall’unità di valutazione oppure dalla commissione d’appello. Il valore unitario del buono servizio corrisponde alla quota oraria di compartecipazione tariffaria al costo dell’assistenza a domicilio, determinato ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. È possibile prescrivere un numero massimo di buoni servizio per un valore complessivo pari all’importo dell’assegno di cura, calcolando per ogni ora di assistenza domiciliare la tariffa massima. Qualora non sia stata determinata la quota di compartecipazione tariffaria ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, si applica la tariffa oraria massima prevista per l’assistenza domiciliare. L’assegno di cura è ridotto del valore complessivo dei buoni servizio prescritti mensilmente.
2. La prescrizione di buoni servizio è prevista nei seguenti casi:
a) persone non autosufficienti sole e prive di persone di riferimento;
b) scarsa garanzia di assistenza adeguata;
c) conflitti nell’organizzazione dell’assistenza;
d) necessità di sollevare le persone curanti dal carico dell’assistenza;
e) trascuratezza dell’ambiente domestico.
3. In caso di ricovero a lungo termine in una struttura residenziale socio-assistenziale, la prescrizione dei buoni servizio è revocata con decorrenza dal mese successivo alla data di ammissione nella struttura. Durante le ammissioni temporanee in una struttura residenziale socio-assistenziale, i buoni servizio non usufruiti sono rimborsati su richiesta dell’avente diritto. In caso di ricovero in una struttura residenziale sanitaria la prescrizione dei buoni mantiene la sua validità.
4. La persona non autosufficiente o il suo/la sua legale rappresentante puó presentare richiesta di modifica o annullamento della prescrizione dei buoni servizio. La richiesta scritta va inoltrata alla Ripartizione provinciale Politiche Sociali, Servizio di valutazione della non autosufficienza, e deve contenere tutte le informazioni relative alle variazioni della situazione assistenziale. L’unità di valutazione decide in merito all’eventuale modifica o annullamento della prescrizione dei buoni servizio sulla base di una visita di verifica non annunciata o della documentazione presentata.
5. La prescrizione dei buoni servizio è vincolante a partire dal secondo mese successivo alla prima erogazione dell’assegno di cura.
6. I buoni servizio sono utilizzabili presso i gestori, pubblici e privati, dei servizi di assistenza accreditati.
7. I buoni servizio non utilizzati scadono alla fine del mese di riferimento e non sono né rimborsabili, né cumulabili.
8. I buoni servizio utilizzati sono rendicontati trimestralmente dagli enti erogatori delle prestazioni e inviati all’Agenzia provinciale per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE) per il pagamento.
9. La prescrizione dei buoni servizio vale fino alla revoca degli stessi.
10. Se in occasione di una rivalutazione o di un controllo viene aumentato il numero dei buoni servizio, l’aumento trova applicazione a partire dal secondo mese successivo a quello della comunicazione all’ASSE. Per comunicazione all’ASSE si intende la conferma della valutazione completata da parte dell’unità di valutazione.
11. Se in occasione di una rivalutazione o di un controllo o in base alla documentazione presentata viene ridotto il numero dei buoni servizio o questi vengono cancellati, la riduzione o cancellazione trova applicazione a partire dal secondo mese successivo dalla presentazione della richiesta di modifica o annullamento della prescrizione dei buoni di servizio. Nel caso i buoni non consumati saranno liquidati con effetto retroattivo.
12. In deroga al comma 7, i buoni servizio non utilizzati sono rimborsabili esclusivamente qualora il servizio di assistenza domiciliare venga limitato o sospeso a livello comprensoriale o se non si sia in grado, anche solo parzialmente, di fornire le prestazioni.