1. Le decisioni della commissione d’appello prevista dall’articolo 3, comma 4, della legge sulla non autosufficienza sono adottate alla presenza di tutti i suoi componenti. Per ciascun componente della commissione d’appello viene nominato un membro supplente. La commissione d’appello è presieduta dal medico che la compone o dal relativo membro supplente.
2. La commissione adotta le proprie decisioni previa audizione dell’unità di valutazione competente per territorio.
3. Per un esame più approfondito la commissione può richiedere anche accertamenti specifici o convocare, a titolo consultivo, il medico curante della persona da valutare o altri esperti.
4. Una volta esaminate la documentazione e le controdeduzioni richieste all’unità di valutazione competente, la commissione d’appello può effettuare un nuovo accertamento dello stato di non autosufficienza o raccogliere ulteriori informazioni presso le persone di riferimento.
5. La persona ricorrente può richiedere l’audizione di una persona di fiducia da parte della commissione d’appello.