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Delibera 27 settembre 2022, n. 694
Criteri per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza e per l'erogazione dell'assegno di cura

Allegato

Criteri per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza e per l'erogazione dell'assegno di cura

Articolo 1
Disposizioni generali

1. I presenti criteri disciplinano le modalità per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza e per l’erogazione dell’assegno di cura ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, recante “Interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti”, e successive modifiche, di seguito denominata “legge sulla non autosufficienza”.

Capo I
Accertamento dello stato di non autosufficienza e definizioni

Articolo 2
Requisiti di base e accertamento del fabbisogno di cura e assistenza

1. Per l’accertamento del fabbisogno di cura e assistenza, di seguito denominato anche “valutazione del fabbisogno assistenziale”, devono sussistere i seguenti requisiti base:

a) almeno una diagnosi di malattia oppure di disabilità rilevante ai fini della non autosufficienza;

b) una conseguente limitazione funzionale in almeno uno degli ambiti di cui al comma 4;

c) una limitazione funzionale rilevante e permanente.

2. La sussistenza dei requisiti base di cui al comma 1 va attestata con un certificato rilasciato dal competente medico di medicina generale convenzionato per l’assistenza primaria con l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. Il certificato medico ha una validità di 90 giorni e deve essere redatto sull’apposito modulo approvato con decreto dell’assessora o dell’assessore competente. Qualora il certificato medico non attesti la presenza dei requisiti di cui al comma 1, il Servizio per la valutazione della non autosufficienza della Ripartizione Politiche sociali informa per iscritto la persona richiedente in merito al rigetto della domanda.

3. Se la persona da valutare si trova ricoverata da più di 30 giorni in una struttura residenziale del servizio sanitario e al momento della presentazione della domanda non è stata ancora dimessa, il summenzionato certificato medico può essere rilasciato anche dal medico specialista curante. La valutazione del fabbisogno assistenziale viene eseguita dopo la dimissione.

4. Dalla diagnosi indicata nel certificato medico deve risultare anche che le limitazioni funzionali non sono compensabili con gli ausili tecnici forniti dal servizio sanitario e che pertanto la persona necessita regolarmente e in modo continuativo dell’aiuto di terzi per svolgere le attività della vita quotidiana. Le limitazioni funzionali devono interessare almeno uno dei seguenti ambiti:

a) apparato muscolo-scheletrico e locomotorio;

b) organi interni;

c) organi sensoriali;

d) sistema nervoso centrale;

e) capacità psichiche o cognitive.

5. Se necessario, l’unità di valutazione richiede agli operatori dei servizi sociali e sanitari informazioni integrative, che possono essere utili per la valutazione.

6. Un fabbisogno permanente di aiuto sussiste quando, per effetto delle limitazioni funzionali, le condizioni della persona interessata perdurano da più di sei mesi o quando è prevedibile che perdurino per più di sei mesi.

7. Un fabbisogno di aiuto regolare da parte di terzi sussiste quando tale aiuto deve essere fornito in modo ricorrente, almeno una volta al mese.

8. Il fabbisogno di aiuto nelle attività della vita quotidiana viene rilevato in unità di tempo (ore e minuti) e motivato nel verbale di valutazione. È riconosciuto come fabbisogno di cura e assistenza il tempo in cui non è possibile svolgere contemporaneamente altre attività.

9. Il fabbisogno di aiuto per ciascuna attività è riconosciuto nei limiti di una fascia temporale predefinita, come indicato nell’allegato A. Qualora l’assistenza realmente prestata sia inferiore al livello minimo di tale fascia, il fabbisogno di assistenza non è riconosciuto. Qualora venga superato il livello massimo della fascia predefinita, viene comunque riconosciuto il livello massimo ammissibile.

10. Un rilevante fabbisogno assistenziale sussiste quando il fabbisogno di cura e assistenza riconosciuto ammonta a più di due ore giornaliere in media a settimana.

11. Quando il fabbisogno riconosciuto nei cinque ambiti dell'assistenza di base supera i 1.000 minuti alla settimana, viene riconosciuto un tempo massimo di 210 minuti per la gestione delle attività domestiche. Se nei cinque ambiti dell’assistenza di base è stato riconosciuto un fabbisogno compreso tra i 735 minuti e i 1.000 minuti a settimana, il fabbisogno per la gestione delle attività domestiche viene riconosciuto a metà e fino a un massimo di 105 minuti a settimana.

12. Per la valutazione del fabbisogno assistenziale delle persone che alla data del 28 febbraio 2011 percepivano l’assegno di cura e da allora lo percepiscono ininterrottamente, trova applicazione la disciplina sulla gestione delle attività domestiche vigente a quella data qualora, senza la relativa applicazione, si raggiunga un livello assistenziale inferiore a quello già riconosciuto. La disciplina in oggetto prevede che sia sempre riconosciuto un tempo massimo di 210 minuti a settimana per la gestione delle attività domestiche, se nei cinque ambiti dell’assistenza di base si accerta un fabbisogno superiore ai 420 minuti alla settimana.

13. Per le valutazioni del fabbisogno assistenziale delle persone che alla data del 1° dicembre 2011 percepivano l’assegno di cura e che dalla stessa data lo percepiscono ininterrottamente, vengono riconosciute 20 ore aggiuntive di fabbisogno assistenziale al mese, qualora senza l’applicazione di questo bonus, si raggiunga un livello assistenziale inferiore a quello già riconosciuto.

14. Se, nonostante il riconoscimento di quanto previsto al comma 12 o al comma 13, con la nuova valutazione viene raggiunto un livello di non autosufficienza inferiore a quello attuale, si applica il livello inferiore.

Articolo 3
Forme di assistenza

1. L’assistenza alle persone non autosufficienti può essere erogata in forma di:

a) accompagnamento, nel caso in cui la persona non autosufficiente necessiti della presenza fisica di un accompagnatore a causa di limitazioni fisiche, sensoriali o psico-cognitive;

b) istruzioni per lo svolgimento di singole attività, quando la persona non autosufficiente ha bisogno di essere sollecitata, guidata e sostenuta ad eseguirla;

c) sorveglianza e controllo nello svolgimento di determinate attività, in modo che le azioni quotidiane possano essere eseguite dalla persona non autosufficiente in modo adeguato e nel rispetto dei criteri di sicurezza;

d) aiuto o sostegno nello svolgimento di determinate attività, per conservare e stimolare le capacità residue della persona non autosufficiente, e per aiutarla a recuperare capacità perdute; rientra nelle forme di aiuto anche l’istruzione della persona non autosufficiente all’uso corretto degli ausili tecnici;

e) assolvimento parziale o totale di determinate attività che la persona non autosufficiente non è in grado di svolgere autonomamente.

Articolo 4
Definizioni

1. Si considera curante principale, anche definito “carer principale”, la persona che più di ogni altra provvede ad assistere e curare la persona non autosufficiente.

2. Le “persone di riferimento” sono tutti coloro che si trovano a stretto contatto con la persona non autosufficiente, come ad esempio familiari, amici o vicini di casa.

3. Le “persone assistenti” sono tutti coloro che collaborano alla cura e all’assistenza della persona non autosufficiente.

4. I “familiari curanti” sono i parenti che prestano assistenza e che insieme costituiscono la rete assistenziale familiare.

5. Gli “operatori assistenziali” sono tutti coloro che assistono la persona non autosufficiente in base alle competenze acquisite con una formazione specifica.

Articolo 5
Attività della vita quotidiana

1. Le attività della vita quotidiana rilevanti ai fini della valutazione del fabbisogno assistenziale, di cui alla legge sulla non autosufficienza, sono le seguenti:

a) ambito dell’alimentazione:

- assunzione di un pasto principale

- spuntino

- assunzione di liquidi

- preparazione e somministrazione di alimentazione enterale

- somministrazione di medicinali

b) ambito dell’igiene personale:

- igiene del corpo, doccia, bagno

- igiene intima

- cura dei denti e igiene orale

- pettinatura

- cura del viso

- cura del corpo: frizioni, incrematura, cura delle unghie

- profilassi antipolmonite e antitrombosi

- controllo dei parametri vitali

c) ambito delle funzioni escretorie:

- minzione ed evacuazione

- cambio e smaltimento degli assorbenti, compresa l’igiene intima

- cambio e smaltimento dei pannoloni a persone con incontinenza urinaria e fecale, compresa l’igiene intima

- assistenza alla persona stomatizzata (uro- e colostomia)

d) ambito della mobilità:

- alzarsi, coricarsi

- vestirsi e svestirsi completamente

- vestire e svestire il busto o gli arti inferiori

- deambulazione o mobilità per svolgere un’attività

- trasferimento (p.es. dal letto alla sedia/carrozzella)

- posizionamento

- lasciare l’abitazione e farvi ritorno

- esercizi di mantenimento e movimento

e) ambito della vita psico-sociale:

- sorveglianza continua o interventi

- comunicazione e rapporti sociali

- occupazione e gestione della giornata

f) ambito dell’economia domestica:

- fare la spesa

- cucinare e preparare i pasti

- pulizia dell’abitazione

- lavaggio delle stoviglie

- cambio e lavaggio di indumenti e della biancheria

- riscaldamento dell’abitazione

- disbrigo di commissioni

- attività organizzative in strutture residenziali.

Articolo 6
Livelli assistenziali

1. Per la concessione di prestazioni ai sensi della legge sulla non autosufficienza sono previsti i seguenti livelli assistenziali corrispondenti all’esito delle valutazioni:

- 1° livello assistenziale, quando è riconosciuto un fabbisogno di cura e assistenza da 60 ore mensili fino ad un massimo di 120 ore mensili;

- 2° livello assistenziale, quando è riconosciuto un fabbisogno di cura e assistenza superiore a 120 ore mensili fino ad un massimo di 180 ore mensili;

- 3° livello assistenziale, quando è riconosciuto un fabbisogno di cura e assistenza superiore a 180 ore mensili fino ad un massimo di 240 ore mensili;

- 4° livello assistenziale, quando è riconosciuto un fabbisogno di cura e assistenza superiore a 240 ore mensili.

2. Nei bambini il fabbisogno di cura e di assistenza si rileva attraverso il confronto con un bambino sano di pari età. Per i bambini malati o disabili va considerato il fabbisogno di assistenza aggiuntivo, che si rileva negli ambiti dell’igiene personale, dell’alimentazione, della mobilità o della cura e assistenza specifiche da prestare.

Capo II
Servizio per la valutazione della non autosufficienza

Articolo 7
Area funzionale “Servizio per la valutazione della non autosufficienza”

1. Il Servizio per la valutazione della non autosufficienza è collocato presso la Ripartizione Politiche sociali.

2. Il Servizio per la valutazione della non autosufficienza è competente per:

a) l’accertamento, attraverso i team di valutazione, del fabbisogno di cura e di assistenza (valutazione del fabbisogno assistenziale), volto alla determinazione del livello di non autosufficienza;

b) rispondere alle domande in merito alla valutazione del fabbisogno assistenziale ai sensi della legge sulla non autosufficienza;

c) l’aggiornamento e la consulenza specifica ai team di valutazione;

d) lo sviluppo dello strumento di valutazione;

e) la verifica dell’adeguatezza dell’assistenza e cura prestata alle persone non autosufficienti;

f) la prescrizione dei buoni servizio;

g) la collaborazione con i servizi specialistici socio-sanitari territoriali;

h) la notifica dell’esito delle valutazioni;

i) il supporto alla Commissione d’appello nella gestione amministrativa dei ricorsi;

j) la garanzia della qualità nella procedura di valutazione del fabbisogno assistenziale e della relativa consulenza.

Articolo 8
Unità di valutazione

1. Le zone di competenza territoriale dei team di valutazione vengono stabilite dal Servizio per la valutazione della non autosufficienza.

2. La valutazione del fabbisogno assistenziale viene effettuata congiuntamente dai componenti dell’unità di valutazione.

3. In caso di assenza dal servizio o di conflitto d’interessi di un componente dell’unità di valutazione, quest’ultimo è sostituito da un membro di un altro team di valutazione.

4. I team di valutazione sono coordinati da due figure professionali con formazione specifica rispettivamente in ambito sociale e in ambito sanitario, collocate presso il Servizio per la valutazione della non autosufficienza.

Capo III
Domanda per l’assegno di cura e procedura di valutazione del fabbisogno assistenziale

Articolo 9
Domanda per l’assegno di cura

1. La domanda per l’assegno di cura va inviata alla Ripartizione provinciale Politiche sociali attraverso un distretto sociale o sanitario, un patronato oppure attraverso un altro centro di accettazione appositamente incaricato dalla Ripartizione stessa. Se la domanda viene presentata tramite un patronato sulla base di apposita delega ai sensi delle disposizioni vigenti, le comunicazioni vengono portate a conoscenza anche del patronato. La delega non può essere conferita a più patronati.

2. La domanda deve essere sottoscritta direttamente dalla persona non autosufficiente o da un suo legale rappresentante, dal genitore in caso di minorenni, da un tutore, amministratore di sostegno o procuratore nominato ai sensi dell’articolo 1392 del codice civile. La domanda per l’assegno di cura può essere presentata dall’amministratore di sostegno o dal tutore anche prima della nomina definitiva, purché la richiesta di nomina sia già stata depositata presso il Tribunale.

3. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione riferita al momento della presentazione:

a) dichiarazione di possesso della cittadinanza italiana o di un paese membro dell’Unione Europea, oppure dichiarazione della condizione di apolide, oppure dichiarazione di possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

b) dichiarazione di residenza ininterrotta e dimora stabile in un comune della provincia di Bolzano da almeno cinque anni, oppure dichiarazione di residenza storica da cui risultino la residenza e la dimora stabile in provincia di Bolzano per un periodo di almeno 15 anni, di cui almeno un anno ininterrotto nel periodo immediatamente precedente la presentazione della domanda per l’assegno di cura;

c) dichiarazione relativa ad eventuali altre prestazioni economiche con analoghe finalità percepite dalla persona non autosufficiente in Italia o all’estero.

4. Qualora la persona non autosufficiente non sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 della legge sulla non autosufficienza, nonché dei requisiti di base di cui all’articolo 2, comma 1, dei presenti criteri, la domanda è rigettata dalla Ripartizione provinciale Politiche sociali. Il rigetto viene comunicato per iscritto alla persona richiedente e al patronato.

5. L’eventuale domanda incompleta deve essere completata dalla persona richiedente. Qualora l’integrazione dei dati mancanti non avvenga entro 30 giorni dalla relativa richiesta da parte dell’ufficio competente, la domanda è archiviata. L’archiviazione viene comunicata per iscritto alla persona richiedente e al patronato.

6. I periodi di ricovero presso strutture residenziali situate fuori dal territorio della provincia di Bolzano, a causa della mancanza di posti in strutture idonee per l’assistenza a persone non autosufficienti sul territorio provinciale, non interrompono né la residenza né la dimora stabile di cui all’articolo 1 della legge sulla non autosufficienza. La prestazione spetta comunque a decorrere dalla data in cui sussistono tutti i requisiti di legge.

7. Se la persona da valutare decede entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, questa viene archiviata. Qualora la persona in attesa di valutazione deceda decorsi i 60 giorni dalla data di presentazione della domanda e la causa della mancata valutazione sia imputabile al Servizio per la valutazione della non autosufficienza, allora gli eredi – entro 60 giorni dal decesso della persona non autosufficiente – possono presentare una richiesta di evasione della domanda di assegno di cura, a condizione che la valutazione si sarebbe potuta effettuare presso i locali del Servizio di valutazione della non autosufficienza o presso il domicilio della persona entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Qualora la domanda fosse presentata entro il termine previsto, vale quanto segue:

a) Se prima del decesso della persona non autosufficiente non sussisteva un livello di non autosufficienza o se sussisteva il primo livello, viene assegnato d’ufficio il secondo livello.

b) Se il livello di non autosufficienza prima del decesso era superiore al primo, nel caso di una domanda di rivalutazione per peggioramento sarà assegnato d’ufficio un livello assistenziale ai sensi dell art. 10, commi 11 e 12, indipendentemente dal fatto se sono trascorsi tre anni dall’ultima valutazione. Nel caso di domanda di rivalutazione per scadenza sarà confermato il livello preesistente.

c) Qualora i pressupposti ai sensi delle lettere a) e b) non risultassero applicabili, allora il team di valutazione effettuerà l’accertamento individuale del fabbisogno di cura e di assistenza.

8. La domanda di assegno di cura decade decorsi 90 giorni dalla data di presentazione, se entro tale periodo non sarà stato possibile procedere all’accertamento del fabbisogno assistenziale per cause non imputabili al Servizio per la valutazione della non autosufficienza.

9. L’esito dell’accertamento della non autosufficienza ha validità illimitata, fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 18, comma 3. Una nuova domanda può essere presentata solo in presenza dei seguenti requisiti:

a) sono trascorsi almeno 6 mesi dal mese dell’ dall’ultima valutazione;

b) da certificazione medica risulta che le condizioni generali di salute della persona non autosufficiente sono peggiorate in modo rilevante e ciò ha determinato un maggiore fabbisogno di assistenza;

c) da certificazione medica risulta che il peggioramento perdurerà presumibilmente per almeno sei mesi;

d) il medico di medicina generale competente attesta tale peggioramento al punto 7 del certificato medico di cui all’articolo 2, comma 2.

10. La domanda di assegno di cura per persone con malattia in fase avanzata ai sensi dell’articolo 11, comma 1, può essere presentata prima della scadenza del termine di validità dell’ultima valutazione.

Articolo 10
Valutazione del fabbisogno assistenziale in ambito domestico, presso i locali del servizio di valutazione della non autosufficienza e valutazione d’ufficio

1. L’accertamento del fabbisogno individuale di cura e di assistenza si svolge in occasione di una visita domiciliare presso la dimora stabile della persona interessata oppure in occasione di un colloquio presso i locali del Servizio di valutazione della non autosufficienza, nei casi in cui questi risultano adeguati e sono garantite l’accessibilità e l’assenza di barriere architettoniche.

2. L’accertamento del fabbisogno individuale di cura e di assistenza di persone che per motivi di salute sono impossibilitate a recarsi presso i locali del Servizio di valutazione della non autosufficienza, si svolge in occasione di una visita domiciliare. L’impossibilità a recarsi personalmente presso i locali del Servizio di valutazione della non autosufficienza deve essere rilevata dal medico di medicina generale competente nel certificato medico relativo alla domanda per l’assegno di cura, o in una attestazione separata qualora le condizioni di salute della persona in attesa della valutazione subiscano un successivo peggioramento.

3. Per la valutazione viene chiesto alla persona non autosufficiente e alla persona di riferimento o al carer principale, se presente, per quante ore al giorno la persona necessita di assistenza e viene aiutata da terzi nello svolgimento delle attività quotidiane. L’unità di valutazione compara quindi i tempi comunicati con la propria valutazione del fabbisogno di cura e di assistenza, tenendo conto del contesto generale in cui vive la persona da assistere, e, nel verbale di valutazione, riporta la motivazione del fabbisogno rilevato.

4. Per valutare con maggiore precisione il fabbisogno di cura e di assistenza e per fornire successivamente suggerimenti per il caso specifico, va considerato anche il contesto in cui la persona è assistita.

5. La valutazione viene effettuata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda completa, previo appuntamento con la persona da valutare o con la persona di riferimento. In caso di domanda incompleta, tale termine è sospeso e prorogato per la regolarizzazione ovvero per l’integrazione dei dati e/o dei documenti mancanti. Se i dati o i documenti mancanti non vengono presentati entro il nuovo termine, la domanda viene archiviata.

6. Il colloquio o la visita a domicilio sono concordati o annunciati. Se la persona da valutare e, se previsto, il suo/la sua legale rappresentante, senza giustificato motivo, non si presentano al colloquio concordato o rifiutano di ricevere la visita a domicilio necessaria per la valutazione, la domanda viene archiviata.

7. In caso di ricovero ospedaliero o in altre strutture residenziali del servizio sanitario la valutazione è effettuata al termine del ricovero e dell’eventuale degenza ai fini del recupero funzionale. Se la valutazione non può essere eseguita entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, perché la persona non autosufficiente era ricoverata presso una struttura residenziale del servizio sanitario, la domanda viene archiviata.

8. Entro 30 giorni dalla visita a domicilio l’esito della valutazione e il relativo periodo di validità viene comunicato per iscritto alla persona richiedente o al suo/alla sua legale rappresentante nonché al patronato, se coinvolto.

9. Per la tutela della salute delle persone coinvolte e in situazioni eccezionali l’accertamento del fabbisogno individuale di cura e di assistenza può svolgersi mediante questionario e intervista telefonica.

10. In casi particolari specificati con decreto dell’assessora o dell’assessore competente e nel rispetto dei presenti criteri il livello assistenziale può essere assegnato d’ufficio.

11. In accordo con quanto previsto dal comma 10 alle domande di prima valutazione è assegnato il 1° livello assistenziale, salvo quanto previsto l’art. 9 comma 7.

12. In accordo con quanto previsto dal comma 10, nel caso in cui siano trascorsi almeno 3 anni dalla precedente valutazione della non autosufficienza, alle domande di rivalutazione per peggioramento il livello assistenziale è assegnato come segue:

a) se in occasione dell’ultima valutazione è stato riconosciuto un fabbisogno di cura e di assistenza compreso tra 45 e 60 ore, è assegnato il 1° livello assistenziale;

b) se in occasione dell’ultima valutazione è stato riconosciuto un fabbisogno di cura e di assistenza compreso tra 105 e 120 ore, è assegnato il 2° livello assistenziale;

c) se in occasione dell’ultima valutazione è stato riconosciuto un fabbisogno di cura e di assistenza compreso tra 165 e 180 ore, è assegnato il 3° livello assistenziale;

d) se in occasione dell’ultima valutazione è stato riconosciuto un fabbisogno di cura e di assistenza compreso tra 225 e 240 ore, è assegnato il 4° livello assistenziale;

13. A seguito dell’assegnazione d’ufficio del livello assistenziale, la persona interessata può presentare domanda motivata di accertamento del fabbisogno di cura e assistenza tramite valutazione dello stesso. La domanda deve essere presentata al Servizio di valutazione della non autosufficienza entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’assegnazione d’ufficio.

14. Se la persona interessata richiede l’accertamento del fabbisogno tramite valutazione ai sensi del comma 13, il pagamento dell’assegno di cura relativo al livello assistenziale assegnato d’ufficio continua fino all’accertamento del fabbisogno individuale di assistenza e cura.

15. Qualora con la valutazione si rilevi il livello assistenziale assegnato d’ufficio o un livello superiore, il relativo assegno di cura spetta alla persona interessata con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda originaria.

16. Qualora con la valutazione si rilevi un livello assistenziale inferiore a quello assegnato d’ufficio, questo viene applicato con decorrenza del mese successivo alla valutazione.

17. Gli assegni di cura relativi ai livelli assistenziali assegnati d’ufficio di cui al comma 11 vengono erogati per 18 mesi.

Articolo 11
Assegno di cura per persone non autosufficienti con malattia in fase avanzata

1. Nel caso di domande di assegno per persone non autosufficienti con malattia in fase avanzata, non si effettua la valutazione del fabbisogno assistenziale. Per poter autorizzare l’erogazione dell’assegno di cura a persone con malattia in fase avanzata, il certificato medico, rilasciato dal competente medico di medicina generale oppure dal medico specialista curante dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, deve essere redatto sull’ apposito modulo di cui all’articolo 2, comma 2 e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la diagnosi di una patologia con un’aspettativa di vita da 90 a 120 giorni (giorni (p.es. malattie neoplastiche invasive o metastatizzanti, gravi patologie polmonari o cardiache, perdita della funzionalità renale, gravi patologie epatiche);

b) una conseguente limitazione funzionale in almeno uno degli ambiti di cui all’ articolo 2, comma 4;

c) l’espressa conferma da parte del medico, che si tratta di un/una paziente terminale e che viene richiesto l’assegno di cura per persone con malattia in fase avanzata.

2. L’assegno di cura per persone con malattia in fase avanzata è erogato esclusivamente a pazienti terminali e per una durata massima di dodici mesi. La prestazione, corrispondente all’importo dell’assegno di cura per il 3° livello, spetta con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda.

3. Alle persone che hanno già beneficiato dell’assegno di cura prima di presentare la domanda per persone con malattia in fase avanzata, l’assegno di cura viene corrisposto nella stessa misura dell’ultima valutazione, se:

a) l’assegno di cura per persone con malattia in fase avanzata è stato già versato per dodici mesi;

b) la data di scadenza dell’assegno di cura ai sensi dell’art. 18, comma 3, non è già stata superata.

4. Eventuali buoni servizio, prescritti in occasione dell’ultima valutazione del fabbisogno assistenziale, vengono automaticamente revocati a decorrere dal primo mese di pagamento dell’assegno di cura per persone con malattia in fase avanzata.

5. La domanda di assegno di cura presentata prima del dodicesimo mese di pagamento dell’assegno di cura per persone con malattia in fase avanzata, viene respinta.

6. Se l’assegno di cura per persone con malattia in fase avanzata è stato erogato per dodici mesi, prima di poter richiedere nuovamente la stessa prestazione devono trascorrere ulteriori dodici mesi.

7. Qualora una persona che percepisce l’assegno di cura per persone con malattia in fase avanzata venga ricoverata in una struttura sanitaria o uno dei familiari usufruisca del congedo retribuito ai sensi dell’articolo 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche, per l’assistenza di persone in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), si applicano le norme generali dei presenti criteri.

8. Qualora una persona in attesa di valutazione presenti una domanda per persone con malattia in fase avanzata nel mese successivo alla presentazione della domanda di assegno di cura, la domanda di assegno di cura viene archiviata.

9. Qualora una persona in attesa di valutazione presenti una domanda per l’assegno di cura per persone con malattia in fase avanzata a partire dal secondo mese successivo alla presentazione della domanda di assegno di cura, le viene assegnato un livello assistenziale d’ufficio ai sensi dell’articolo 10, commi 11 e 12. Qualora non vengano rispettati i criteri ai sensi dell’articolo 10, commi 11 e 12 viene assegnato il livello assistenziale attuale o come minimo il primo livello assistenziale. L’assegno di cura assegnato d’ufficio viene erogato dal mese successivo alla presentazione della domanda di assegno di cura fino al mese della presentazione della domanda per l’assegno di cura per malattia in fase avanzata.

Articolo 12
Organizzazione dell’assistenza nel contesto familiare

1. L’unità di valutazione fornisce alle persone non autosufficienti e ai loro familiari raccomandazioni e consigli specifici per:

a) garantire un’assistenza qualificata;

b) stabilizzare o migliorare la situazione di vita;

c) favorire il ricorso ai servizi sociosanitari, e alla riabilitazione;

d) evitare l’emarginazione e reintegrare la persona non autosufficiente nel proprio contesto sociale;

e) fare in modo che l’assegno di cura venga utilizzato in modo appropriato;

f) garantire la qualità di vita dei familiari e degli operatori che prestano assistenza.

Articolo 13
Buoni servizio

1. I buoni servizio costituiscono, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge sulla non autosufficienza, un credito di ore mensili di assistenza domiciliare prescritto dall’unità di valutazione oppure dalla commissione d’appello. Il valore unitario del buono servizio corrisponde alla quota oraria di compartecipazione tariffaria al costo dell’assistenza a domicilio, determinato ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. È possibile prescrivere un numero massimo di buoni servizio per un valore complessivo pari all’importo dell’assegno di cura, calcolando per ogni ora di assistenza domiciliare la tariffa massima. Qualora non sia stata determinata la quota di compartecipazione tariffaria ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, si applica la tariffa oraria massima prevista per l’assistenza domiciliare. L’assegno di cura è ridotto del valore complessivo dei buoni servizio prescritti mensilmente.

2. La prescrizione di buoni servizio è prevista nei seguenti casi:

a) persone non autosufficienti sole e prive di persone di riferimento;

b) scarsa garanzia di assistenza adeguata;

c) conflitti nell’organizzazione dell’assistenza;

d) necessità di sollevare le persone curanti dal carico dell’assistenza;

e) trascuratezza dell’ambiente domestico.

3. In caso di ricovero a lungo termine in una struttura residenziale socio-assistenziale, la prescrizione dei buoni servizio è revocata con decorrenza dal mese successivo alla data di ammissione nella struttura. Durante le ammissioni temporanee in una struttura residenziale socio-assistenziale, i buoni servizio non usufruiti sono rimborsati su richiesta dell’avente diritto. In caso di ricovero in una struttura residenziale sanitaria la prescrizione dei buoni mantiene la sua validità.

4. La persona non autosufficiente o il suo/la sua legale rappresentante puó presentare richiesta di modifica o annullamento della prescrizione dei buoni servizio. La richiesta scritta va inoltrata alla Ripartizione provinciale Politiche Sociali, Servizio di valutazione della non autosufficienza, e deve contenere tutte le informazioni relative alle variazioni della situazione assistenziale. L’unità di valutazione decide in merito all’eventuale modifica o annullamento della prescrizione dei buoni servizio sulla base di una visita di verifica non annunciata o della documentazione presentata.

5. La prescrizione dei buoni servizio è vincolante a partire dal secondo mese successivo alla prima erogazione dell’assegno di cura.

6. I buoni servizio sono utilizzabili presso i gestori, pubblici e privati, dei servizi di assistenza accreditati.

7. I buoni servizio non utilizzati scadono alla fine del mese di riferimento e non sono né rimborsabili, né cumulabili.

8. I buoni servizio utilizzati sono rendicontati trimestralmente dagli enti erogatori delle prestazioni e inviati all’Agenzia provinciale per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE) per il pagamento.

9. La prescrizione dei buoni servizio vale fino alla revoca degli stessi.

10. Se in occasione di una rivalutazione o di un controllo viene aumentato il numero dei buoni servizio, l’aumento trova applicazione a partire dal secondo mese successivo a quello della comunicazione all’ASSE. Per comunicazione all’ASSE si intende la conferma della valutazione completata da parte dell’unità di valutazione.

11. Se in occasione di una rivalutazione o di un controllo o in base alla documentazione presentata viene ridotto il numero dei buoni servizio o questi vengono cancellati, la riduzione o cancellazione trova applicazione a partire dal secondo mese successivo dalla presentazione della richiesta di modifica o annullamento della prescrizione dei buoni di servizio. Nel caso i buoni non consumati saranno liquidati con effetto retroattivo.

12. In deroga al comma 7, i buoni servizio non utilizzati sono rimborsabili esclusivamente qualora il servizio di assistenza domiciliare venga limitato o sospeso a livello comprensoriale o se non si sia in grado, anche solo parzialmente, di fornire le prestazioni.

Articolo 14
Valutazione del fabbisogno assistenziale nelle residenze per anziani

1. Per la durata del ricovero a tempo indeterminato non vengono effettuati da parte del Servizio valutazione della non autosufficienza né accertamenti del fabbisogno assistenziale per prime valutazioni né rivalutazioni, né visite di verifica.

2. La valutazione del fabbisogno assistenziale di persone residenti a tempo indeterminato in una residenza per anziani accreditata viene effettuata solo se, dopo la presentazione della domanda per l’assegno di cura, sarebbe stato possibile effettuare la valutazione presso i locali del Servizio valutazione della non autosufficienza o a domicilio per almeno 60 giorni prima dell’ammissione definitiva nella residenza per anziani.

3. In base all’esito della valutazione del fabbisogno assistenziale prevista dalla legge sulla non autosufficienza, viene assegnato, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 del 18 dicembre 2018, un punteggio per l’inserimento nella graduatoria di ammissione alle residenze per anziani. In mancanza di valutazione, la deliberazione sopra indicata prevede che il personale specializzato della struttura, effettui, solamente a questo scopo, una stima del fabbisogno assistenziale e assegni i punti corrispondenti.
Gli allegati necessari per la domanda di inserimento nella graduatoria di ammissione alle residenze per anziani ai sensi della delibera della giunta provinciale n. 745 del 21 maggio 2013, e successive modifiche, rimangono in vigore.
Questa forma di valutazione o assegnazione di livello non è una valutazione della non autosufficienza ai sensi dei criteri presenti e non comporta, quindi, il diritto all’assegno di cura.
Il personale specializzato della struttura può effettuare una stima del fabbisogno assistenziale anche quando, pur in presenza di una valutazione di non autosufficienza a norma di legge, questa non risulti più attuale perché poco prima della presentazione della domanda di ammissione si è verificato un grave peggioramento oggettivamente riscontrabile. Questa particolare forma di valutazione non va intesa quale valutazione della non autosufficienza ai sensi dei presenti criteri.

4. Il comma 3 e i commi da 7 a 17 dell’articolo 10 trovano applicazione anche per le valutazioni in caso di assistenza residenziale.

5. Se la persona richiedente non autosufficiente si trova in regime di ammissione temporanea, la valutazione da parte del Servizio per la valutazione della non autosufficienza può essere effettuata anche in una residenza per anziani accreditata. Se al momento dell’ammissione temporanea non sussiste nessuna valutazione della non autosufficienza ai sensi dei criteri presenti, allora l’ente gestore per il periodo dell’ammissione temporanea, assegna ed addebita alle persone un contributo che corrisponde al primo livello di non autosufficienza.
Questa forma di assegnazione non è una valutazione della non autosufficienza ai sensi dei criteri presenti e non comporta, quindi, il diritto all’assegno di cura.

Articolo 15
Valutazione del fabbisogno assistenziale in caso di assistenza residenziale in altre strutture sociali o socio-sanitarie

1. La valutazione del fabbisogno assistenziale di persone ospitate in una struttura residenziale sociale o socio-sanitaria viene effettuata dal team di valutazione.

2. Il personale assistente e altre eventuali persone di riferimento vengono coinvolte nella valutazione. L’accertamento del fabbisogno assistenziale va integrato dal piano di assistenza e cura individuale elaborato all’interno della struttura e dalla relativa documentazione.

3. Il comma 3 e i commi da 7 a 17 dell’articolo 10 trovano applicazione anche per le valutazioni in caso di assistenza residenziale.

Articolo 16
Commissione d’appello e ricorso contro l’esito dell’accertamento

1. Le decisioni della commissione d’appello prevista dall’articolo 3, comma 4, della legge sulla non autosufficienza sono adottate alla presenza di tutti i suoi componenti. Per ciascun componente della commissione d’appello viene nominato un membro supplente. La commissione d’appello è presieduta dal medico che la compone o dal relativo membro supplente.

2. La commissione adotta le proprie decisioni previa audizione dell’unità di valutazione competente per territorio.

3. Per un esame più approfondito la commissione può richiedere anche accertamenti specifici o convocare, a titolo consultivo, il medico curante della persona da valutare o altri esperti.

4. Una volta esaminate la documentazione e le controdeduzioni richieste all’unità di valutazione competente, la commissione d’appello può effettuare un nuovo accertamento dello stato di non autosufficienza o raccogliere ulteriori informazioni presso le persone di riferimento.

5. La persona ricorrente può richiedere l’audizione di una persona di fiducia da parte della commissione d’appello.

Articolo 17
Verifiche

1. Il Servizio per la valutazione della non autosufficienza valuta la necessità di una verifica nei seguenti casi:

a) in seguito a motivata richiesta di cancellazione o riduzione dei buoni servizio;

b) su segnalazione di una situazione di cura e assistenza non adeguata;

c) su segnalazione di un minore fabbisogno assistenziale;

d) se la verifica viene considerata necessaria per tutelare una persona non autosufficiente;

e) se sussiste il sospetto di un non giustificato percepimento dell’assegno di cura.

Durante le visite di verifica vengono accertati nuovamente il fabbisogno di cura e assistenza e le condizioni generali in cui è prestata l’assistenza. Il livello assistenziale precedentemente raggiunto può subire variazioni. La durata dell’erogazione dell’assegno di cura si protrae ai sensi dell’articolo 18, comma 3, a decorrere dalla data della nuova valutazione del fabbisogno assistenziale effettuata in occasione della verifica. Le visite di verifica non vengono preannunciate.

2. Se non risulta possibile effettuare la visita di verifica, l’assegno di cura viene revocato. In tal caso si procede come segue:

a) in caso di assenza della persona non autosufficiente al proprio domicilio al momento della visita di verifica, l’unità di valutazione lascia un avviso in loco con la richiesta di contattare entro 14 giorni il Servizio per la valutazione della non autosufficienza, al fine di comunicare la propria presenza all’indirizzo di domicilio;

b) in caso di incertezza sul domicilio effettivo della persona non autosufficiente, oppure se, nonostante l’avviso in loco, la persona non contatta nei 14 giorni successivi il Servizio per la valutazione della non autosufficienza, o ancora se, pur avendo contattato il Servizio, la persona non autosufficiente risulta nuovamente irreperibile presso il proprio domicilio in occasione di una nuova visita di verifica, viene inviata una raccomandata con avviso di ricevimento con l’invito a contattare il Servizio per la valutazione della non autosufficienza entro 14 giorni dal ricevimento della raccomandata stessa;

c) se la raccomandata non viene ritirata o la persona non contatta il Servizio entro i termini prescritti, oppure se, pur avendo contattato il Servizio, essa risulta nuovamente irreperibile presso il proprio domicilio, l’assegno di cura viene revocato.

3. Le unità di valutazione collaborano all’occorrenza con i servizi territoriali socio-sanitari e i medici di medicina generale e possono chiedere pareri e informazioni aggiuntive ai servizi specialistici e ad esperti negli ambiti della cura e dell’assistenza.

4. Entro 30 giorni dalla visita di verifica la persona richiedente o il suo/la sua rappresentante legale riceve una comunicazione scritta con l’esito della valutazione effettuata. L’esito della visita di verifica assume efficacia a partire dal mese successivo alla visita.

Capo IV
Erogazione dell’assegno di cura

Articolo 18
Erogazione dell’assegno di cura

1. L’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge sulla non autosufficienza è erogato mensilmente dall’ASSE alla persona non autosufficiente o al suo/alla sua legale rappresentante, oppure a una persona delegata dalla persona non autosufficiente o dal suo/dalla sua legale rappresentante.

2. In caso di riconoscimento dello stato di non autosufficienza, l’assegno di cura è erogato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda. La data di presentazione della domanda è determinata dalla data di invio telematico della stessa. I centri di accettazione inviano le domande alla Ripartizione provinciale Politiche sociali tassativamente entro il mese di presentazione delle stesse.

3. L’assegno di cura viene erogato per un tempo illimitato, salvo le seguenti eccezioni:

a) l’assegno di cura viene erogato per 18 mesi se il competente medico di medicina generale attesta nel certificato medico, che le limitazioni funzionali sono prevalentemente riconducibili a un evento acuto, a cui segue un programma di riabilitazione, per cui si rende necessaria una nuova valutazione del fabbisogno assistenziale;

b) l’assegno di cura viene erogato per 18 mesi, se l’unità di valutazione nel corso dell’accertamento del fabbisogno assistenziale constata, che le limitazioni funzionali di cui all’art. 2 sono prevalentemente riconducibili a un evento acuto, motivo per cui una rivalutazione risulta necessaria, o se una rivalutazione risulta opportuna per altri motivi.

c) per persone, che percepiscono l’assegno di cura ai sensi dell’art. 11.

d) per persone, che percepiscono l’assegno di cura ai sensi dell’art. 10, comma 17.

4. L’assegno di cura per persone ospitate a lungo termine nelle residenze per anziani, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della legge sulla non autosufficienza, è erogato dall’ASSE, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, direttamente alle residenze per anziani accreditate.

5. L’assegno di cura non viene erogato alle persone ospitate in strutture residenziali per anziani che non dispongono di un’autorizzazione o dell’accreditamento previsti dalle disposizioni provinciali; inoltre a tali strutture non spetta l’assegno di cura di cui al comma 4.

6. Ai fini della corretta erogazione dell’assegno di cura, devono essere comunicate all’ASSE le seguenti informazioni:

a) il Servizio per la valutazione della non autosufficienza comunica gli esiti della valutazione del fabbisogno assistenziale e l’eventuale impossibilità a effettuare la visita di verifica;

b) i gestori dei servizi comunicano le prestazioni erogate a fronte della prescrizione di buoni servizio e la tariffa applicata;

c) l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige comunica il numero di giorni di degenza delle persone non autosufficienti nelle strutture del servizio sanitario, in conformità all’articolo 10, comma 7, della legge sulla non autosufficienza; per la corretta identificazione della persona vengono comunicati nome e codice fiscale;

d) le residenze per anziani comunicano le date di ammissione e dimissione delle persone ospitate a lungo termine e il numero di giorni di effettiva presenza nel mese.

7. La persona che percepisce l’assegno di cura è tenuta a comunicare tempestivamente all’ASSE:

a) ogni cambiamento di residenza o dimora stabile;

b) la permanenza in strutture residenziali situate fuori dal territorio della provincia di Bolzano (ospedali, cliniche, residenze per anziani);

c) l’eventuale fruizione di altre prestazioni finanziarie con analoghe finalità (es. prestazioni dall’estero);

d) l’eventuale godimento di un periodo di aspettativa retribuita per attività di assistenza da parte di una persona curante per un periodo superiore a 10 giorni di calendario al mese, con l’indicazione del periodo per il quale viene usufruita l’aspettativa retribuita.

8. Le permanenze prolungate fuori dal territorio della provincia di Bolzano vanno sempre comunicate anticipatamente all’ASSE. La persona che beneficia dell’assegno o il suo/la sua rappresentante legale sono in ogni caso tenuti a comunicare tempestivamente all’ASSE qualsiasi mutamento delle condizioni che possono incidere sul diritto all’assegno di cura.

9. Si considera dimora stabile in provincia di Bolzano la permanenza fuori dal territorio provinciale, anche se interrotta, per un periodo complessivo inferiore a tre mesi nell’arco di un anno solare,. Superati i tre mesi, decade il diritto all’assegno di cura. Requisito necessario per presentare una nuova domanda di assegno di cura è l’attestazione di dimora stabile in provincia di Bolzano per almeno un anno nel periodo immediatamente precedente la presentazione della nuova domanda.

10. Per gravi e motivate ragioni, e previa autorizzazione da parte dell’ASSE, il periodo di tre mesi di cui al comma 9 può essere superato per un massimo di ulteriori 60 giorni nell’arco dell’anno solare. L’erogazione dell’assegno di cura è sospesa a partire dal mese successivo a quello di superamento dei tre mesi e viene ripristinata a partire dal mese successivo a quello del rientro in provincia di Bolzano e previa comunicazione all’ASSE. Qualora chi beneficia della prestazione sia in possesso di certificazione dello stato di invalidità civile con diritto all’indennità di accompagnamento, l’assegno di cura è erogato senza interruzione, nella misura corrispondente al 1° livello di non autosufficienza.

11. Si può prescindere dal requisito della dimora stabile in provincia di Bolzano nelle seguenti situazioni, fermo restando il requisito della residenza e rendendo possibile una visita di verifica della non autosufficienza presso il luogo di residenza in provincia di Bolzano:

a) qualora la permanenza fuori dal territorio provinciale sia ritenuta necessaria per motivi di salute o terapeutici, che vanno attestati dal competente medico specialista del Servizio sanitario provinciale. L’attestato deve essere rinnovato annualmente. L’adeguatezza della cura prestata deve essere attestata da una relazione annuale redatta da personale medico o infermieristico addetto alla cura, che va inviata al Servizio di valutazione della non autosufficienza;

b) qualora bambini e bambine o giovani non autosufficienti fino al 21º anno di età vengano collocati con provvedimento del Servizio sociale territorialmente competente o con provvedimento dell’Autorità giudiziaria in una struttura residenziale socio-pedagogica o socio-sanitaria oppure in una famiglia affidataria a tempo pieno fuori dal territorio provinciale;

c) qualora alunni o alunne, in adempimento al proprio obbligo formativo, frequentino una scuola collocata fuori provincia in grado di dare specifica risposta al bisogno determinato dalla propria disabilità e che ivi usufruiscano di una struttura abitativa specializzata. Il Servizio sociale territorialmente competente conferma la necessità della misura e l’assunzione dei costi relativi all’abitazione.

12. In caso di cambio della dimora stabile per ragioni di studio, l’assegno di cura può continuare ad essere corrisposto per un periodo massimo pari al doppio della durata regolare del corso di studi, a condizione che la persona:

a) non riceva alcuna prestazione analoga nel luogo di studio;

b) sia iscritta nell’anno accademico di riferimento presso una università oppure una scuola o un istituto di istruzione e formazione tecnica superiore situati fuori dal territorio della provincia di Bolzano;

c) renda possibile una visita di verifica della non autosufficienza, presso il luogo di residenza in provincia di Bolzano.

13. In caso di godimento dell’aspettativa retribuita per l’attività di assistenza per un periodo superiore a dieci giorni di calendario in un mese, l’assegno di cura viene erogato, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge sulla non autosufficienza, per i rispettivi mesi, nella misura corrispondente all’importo del

a) 1° livello di non autosufficienza, quando la persona non autosufficiente è inquadrata nel 1° o 2° livello di non autosufficienza;

b) 2° livello di non autosufficienza, quando la persona non autosufficiente è inquadrata nel 3° livello di non autosufficienza;

c) 3° livello di non autosufficienza, quando la persona non autosufficiente è inquadrata nel 4° livello di non autosufficienza.

14. Il periodo di 30 giorni di cui dall’articolo 10 della legge sulla non autosufficienza, durante il quale, in caso di ricovero nelle strutture residenziali del servizio sanitario, l’assegno di cura è erogato nella misura piena, è determinato dalla somma delle giornate trascorse nella struttura nell’anno successivo al primo mese in cui si è maturato il diritto all’assegno di cura.

15. In caso di decesso della persona non autosufficiente, l’assegno di cura spetta per l’intero mese in cui è avvenuto il decesso. Le prestazioni non riscosse per decesso del beneficiario, vengono liquidate agli eredi previa relativa richiesta. Alle residenze per anziani spetta l’assegno di cura per i giorni di effettiva presenza dell’ospite.

16. L’assegno è erogato, di regola, mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

17. La liquidazione di importi arretrati spettanti, nonché il recupero di importi indebitamente percepiti, è attuato mediante conguaglio con gli assegni di cura spettanti per i mesi successivi.

18. Qualora la persona non autosufficiente abbia diritto ad analoghe prestazioni in forza di altre leggi nazionali o estere, la prestazione prevista dalla legge sulla non autosufficienza eventualmente spettante è ridotta in misura corrispondente all’ammontare dell’altra prestazione.

Articolo 19
Erogazione dell’assegno di cura a terzi

1. Il distretto socio-sanitario o un servizio specialistico socio-sanitario possono presentare all’ASSE una richiesta motivata di erogazione dell’assegno di cura alla persona curante stessa, alla struttura presso la quale la persona è accolta per almeno un anno o all’ente gestore dei servizi sociali competente. Valutate le motivazioni addotte, l’assegno di cura non viene erogato alla persona non autosufficiente in presenza delle seguenti condizioni:

a) uso improprio dell’assegno di cura;

b) è in corso il provvedimento di nomina di un tutore o dell’amministratore di sostegno.

Articolo 20
Indebita percezione dell’assegno di cura

1. Le persone che abbiano indebitamente percepito somme a titolo di assegno di cura o le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

Articolo 21
Clausola di salvaguardia finanziaria

1. La concessione degli assegni di cura di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale.

Articolo 22
Disposizioni transitorie

1. I nuovi criteri per le domande presentate e per le verifiche ai sensi dell’art. 17 trovano applicazione dal 01.02.2023.

2. Alle domande, che in data 01.02.2023 risultano ancora prive di valutazione e alle domande che alla data di cui sopra risultano ancora in pagamento si applicano le scadenze di cui all’art. 18, comma 3. Fanno eccezione le valutazioni d’ufficio eseguite negli anni 2020 e 2021, che mantengono la scadenza originaria.
A tutte le domande presentate prima del 01.01.2018 con i requisiti ai sensi dell’art. 18, comma 3, lettera a) ancora in pagamento alla data del 01.02.2023 viene assegnata a partire da questa data una scadenza di 18 mesi.

3. Dal 01.02.2023 il certificato medico deve essere emesso sul nuovo modulo previsto all’art. 2, comma 2. I certificati medici che dopo questa data vengono emessi su un diverso modello non sono più validi. In questo caso la domanda deve essere integrata con un certificato medico valido.

4. Per tutte le domande valide che hanno allegato un certificato medico emesso prima del 01.02.2023, la valutazione del fabbisogno assistenziale della persona non autosufficiente verrà eseguita al domicilio della persona non autosufficiente.

5. A partire dal 01.02.2023 vale l’applicazione dei nuovi criteri di valutazione del fabbisogno assistenziale a tutte le domande ai sensi dell’art. 9, comma 7 e dell’art. 11, che non risultano ancora evase.

6. Le valutazioni presso i locali del Servizio di valutazione della non autosufficienza si svolgeranno nelle strutture dei comprensori territoriali nelle quali sussistono i requisiti ai sensi dell’art. 10, comma 1. Un elenco aggiornato die queste strutture sarà pubblicato sul sito del Servizio per la valutazione della non autosufficienza.

7. Nel caso di ammissione temporanea in una residenza per anziani accreditata per le persone, per le quali al momento della ammissione non sussiste nessuna valutazione della non autosufficienza, l’assegnazione di un contributo che corrisponde al 1° livello di non autosufficienza ai sensi dell’art. 14 comma 5 entra in vigore dal 1 novembre 2022.

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